IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre
2003, n. 296, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure
finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilita'
invernale in concomitanza con il periodo delle festivita' natalizie»;
Vista la risoluzione n. 7-00423 - Armani, approvata il 13 luglio
2004 dalle Commissioni VIII e IX riunite della Camera, con la quale
si impegna il Governo ad istituire presso il Ministero dell'interno
un Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita', per
fronteggiare le crisi che interessino la rete stradale ed
autostradale, derivanti da eventi meteorologici, nonche' calamitosi
in genere;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
attribuisce al Ministero dell'interno le funzioni e i compiti di
spettanza statale in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e di coordinamento delle forze di polizia;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante «Nuovo codice della strada», in base al quale ai servizi
di
polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, cui compete,
altresi', secondo quanto previsto al comma 3, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati;
Considerato il ruolo istituzionale svolto dalla specialita' Polizia
stradale della Polizia di Stato, cui spetta in via principale
l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e che alla medesima
specialita' e' attribuito da direttive ministeriali il compito di
vigilanza ed intervento lungo la viabilita' autostradale - in via
esclusiva e sulla base di apposite convenzioni operative con gli enti
concessionari delle autostrade - e lungo la grande viabilita' del
Paese;
Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
specifiche competenze in materia di trasporti e viabilita';
Premesso che la sicurezza stradale rappresenta un obiettivo
fondamentale che richiede una strategia di coordinamento specialmente
nei momenti in cui la mobilita' stradale assume livelli di
particolare criticita', derivanti da avversita' atmosferiche o da
altri eventi, anche connessi con l'attivita' dell'uomo, che
interessino le reti stradali ed autostradali;
Considerata la sempre maggiore interconnessione dei sistemi e delle
modalita' di trasporto nazionale terrestre;
Considerata l'esigenza di garantire un piu' funzionale ed efficace
coordinamento delle procedure, dei tempi e delle modalita' di
intervento dei medesimi soggetti coinvolti a diverso titolo
nell'attivita' di gestione della mobilita' e delle situazioni di
crisi, al fine di ridurre i rischi di incidenti e di congestione
della circolazione e di limitarne le conseguenze;
Ritenuta la necessita' di disporre l'istituzione del Centro di
coordinamento previsto dalla citata risoluzione, adeguando e
migliorando le forme di coordinamento gia' previste;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione del Centro di coordinamento nazionale in materia
di
viabilita'
1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Centro di
coordinamento nazionale in materia di viabilita', di seguito chiamato
Centro nazionale, quale struttura di coordinamento
tecnico-amministrativo con il compito di disporre gli interventi
operativi, anche di carattere preventivo, per fronteggiare le
situazioni di crisi derivanti da avversita' atmosferiche o da altri
eventi, anche connessi con l'attivita' dell'uomo, che interessino la
viabilita' stradale ed autostradale e siano suscettibili di avere
riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilita'
generale del Paese.
Art. 2.
Composizione
1. Il Centro nazionale e' presieduto dal direttore del Servizio
Polizia stradale ed e' composto da un rappresentante del Dipartimento
della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, per il Ministero
dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, del Dipartimento della protezione civile, del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di Ferrovie dello Stato
S.p.A., di ANAS S.p.a., dell'Associazione italiana societa'
concessionarie autostrade e trafori (A.I.S.C.A.T.).
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Per assicurare il monitoraggio periodico delle procedure di
raccordo con i comitati operativi per la viabilita' di cui all'art.
4, nonche' la pianificazione generale, lo studio e l'analisi delle
esigenze tecnico organizzative di tali strutture, il Centro nazionale
e' altresi' integrato da un rappresentante del Dipartimento degli
affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
4. I rappresentanti designati dal Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, assumono le funzioni di
vicepresidente per le attivita', rispettivamente, di cui all'art. 3,
comma 2, e comma 3.
5. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato uno o piu'
componenti supplenti.
6. Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro
dell'interno.
7. Alle riunioni del Centro nazionale possono essere invitati a
partecipare rappresentanti di Forze e Corpi di polizia di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' rappresentanti di enti
territoriali e locali ovvero amministrazioni, enti o associazioni a
vario titolo interessati.
Art. 3.
Modalita' organizzative e di funzionamento
1. Il Centro nazionale opera presso il Servizio Polizia stradale
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
e si avvale delle risorse umane e delle strutture logistiche e
tecnologiche del Servizio Polizia stradale.
2. Il Centro nazionale e' convocato dal Presidente in occasione di
situazioni di crisi in atto o potenziali inerenti la viabilita', che
rendano necessario il coordinamento di strutture nazionali e
territoriali, senza particolari formalita' e con modalita' improntate
ad esigenze di massima rapidita'.
3. Per le attivita' di studio, analisi e pianificazione delle
misure da adottare, nonche' per il monitoraggio della funzionalita'
delle procedure di raccordo, la convocazione e' disposta con congruo
preavviso e con l'indicazione degli argomenti, ove possibile
documentati, posti all'ordine del giorno.
4. Il Centro nazionale, quando attivato, informa e aggiorna il
Dipartimento della protezione civile sulle situazioni di crisi
nonche' sugli interventi eventualmente posti in essere, assicurando
un costante flusso di comunicazione tra le strutture operative del
Servizio Polizia stradale di cui al comma 1 e la corrispondente
struttura dell'Ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento
della protezione civile.
5. Per lo svolgimento della propria attivita' il Centro nazionale
fa riferimento all'attivita' di previsione svolta dalla Veglia Meteo
e dal Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile, ai
sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo
2004, n. 59.
Art. 4.
Comitato operativo per la viabilita'
1. A livello periferico l'attivita' del Centro nazionale e'
assicurata per il tramite di strutture di coordinamento temporanee
che assumono la denominazione di Comitato operativo per la
viabilita', istituite presso ogni prefettura-ufficio territoriale del
Governo.
2. Il Comitato operativo per la viabilita', coordinato da un
funzionario della carriera prefettizia designato dal prefetto, e'
composto dal dirigente della sezione della Polizia stradale o suo
delegato, da un ufficiale designato dal comandante provinciale
dell'Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal comandante
provinciale dei vigili del fuoco e puo' avvalersi della
collaborazione delle amministrazioni e degli enti il cui apporto e'
ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni demandate.
3. Il Comitato operativo per la viabilita' opera in stretto
collegamento con il Centro nazionale, di cui e' parte integrante e
che tiene costantemente informato; in particolare, in considerazione
della rete viaria e delle possibili implicazioni su altre modalita'
di trasporto presenti sul territorio di competenza, promuove
l'elaborazione di piani di settore, coordinando la predisposizione e
l'attuazione di idonee misure preventive e di intervento, anche
attraverso la stipula di appositi protocolli operativi, in
conformita' agli indirizzi definiti dal Centro nazionale.
Art. 5.
Attivita' del Centro di coordinamento nazionale
in materia di viabilita'
1. Il Centro nazionale svolge i seguenti compiti:
a) nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 2:
1) gestisce le situazioni di crisi della viabilita',
assicurando la tempestiva adozione delle necessarie misure di
assistenza e soccorso;
2) segue l'evoluzione dell'evento, effettuando rilevazioni,
analisi e verifiche;
3) acquisisce, per il tramite dei comitati operativi per la
viabilita', i necessari elementi conoscitivi e di valutazione su
situazioni di rischio in atto o potenziali;
4) opera in collegamento con il Centro coordinamento per
l'informazione sulla sicurezza stradale (C.C.I.S.S.), istituito con
la legge 30 dicembre 1988, n. 556, per assicurare le informazioni
ritenute necessarie;
b) nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 3:
1) definisce le modalita' operative di coordinamento, indicando
anche criteri uniformi per la raccolta e la trasmissione di dati e
notizie sugli scenari di rischio, sulle risorse disponibili e sugli
eventi da monitorare, al fine di assicurare, nel rispetto delle
specificita' territoriali, l'osservanza di procedure omogenee;
2) esamina, in collegamento con i comitati operativi per la
viabilita', i piani di settore, promuovendo l'attuazione ed il
coordinamento delle misure preventive;
3) promuove l'armonizzazione dei protocolli stipulati da parte
dei comitati operativi per la viabilita'.
2. In occasione di eventi emergenziali di protezione civile,
restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge
7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato