IL DIRETTORE GENERALE
per la pesca marittima e l'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui e'
stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, che
sostituisce la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 concernente l'adozione
del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124
del 28 maggio 2004;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005 concernente l'adozione
del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno
2005;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, art. 5,
lettera f), che reca deroghe all'applicazione del decreto medesimo
nei casi di affidamento a contributo di attivita' di ricerca
finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di
esclusivo interesse dell'Amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2004 con il quale e'
stata prevista la somma di Euro 1.380.000 ai fini dell'emanazione di
un bando per la presentazione di progetti di ricerca nell'ambito
dell'u.p.b. 2.2.3.1. sui fondi del capitolo 7043;
Sentito il parere del gruppo di esperti di cui all'art. 9, comma 1,
del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nella riunione del
4 ottobre 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. E' aperto l'invito a presentare progetti di ricerca e
sperimentazione finanziabili a contributo per l'attivita' di ricerca
afferente al Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura. La
presentazione dei progetti e' riservata ai soggetti pubblici e
privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche,
istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica.
2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche
prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non
in possesso dei requisiti ivi indicati, purche' le stesse risultino
funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non
prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto
e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a
contributo.
Art. 2.
1. I contenuti delle proposte presentate dai soggetti che
possiedono i requisiti di cui al precedente art. 1 devono essere
rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nei
programmi nazionali citati nelle premesse.
2. Alla luce dei presupposti richiamati al punto 1, risulta di
interesse prioritario la presentazione di proposte strettamente
finalizzate alla sostenibilita' della pesca e dell'acquacoltura
nazionali e riguardanti programmi di ricerca e sperimentazione volti
al perseguimento di obiettivi preminentemente di tipo applicativo,
nell'ambito dei profili tematici di seguito indicati:
C - acquacoltura:
qualita' totale: costruzione di un sistema di indicatori per
valutare la qualita' totale nelle filiere dell'acquacoltura
integrando aspetti ambientali, igienico sanitari, nutrizionali, per
indirizzare il rilancio competitivo delle aziende italiane, prendendo
in considerazione gli aspetti relativi allo sviluppo
dell'acquacoltura a supporto delle politiche pubbliche della pesca.
G - attivita' funzionale alla ricerca in pesca ed acquacoltura:
organizzazione di iniziative divulgative sulle tematiche e sui
risultati delle ricerche afferenti alle aree tematiche indicate nel
VI piano triennale e nei programmi nazionali della pesca e
dell'acquacoltura per gli anni 2004 e 2005.
Art. 3.
1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilita', devono
riguardare l'esecuzione di attivita' attinenti alle aree tematiche
indicate al precedente art. 2.
2. I progetti di cui al comma 2, punto C, del precedente articolo
devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate
all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni
chiare ed esaurienti circa:
a) gli obiettivi del programma in relazione allo stato dell'arte
delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei
risultati attesi;
b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo
del progetto e la focalizzazione delle attivita' in funzione degli
obiettivi;
c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture
coinvolte nel progetto;
d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva
degli operatori impegnati nel progetto;
e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle
funzioni delle unita' operative coinvolte e del coordinamento delle
relative attivita';
f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la
pubblicazione, il trasferimento dei risultati;
g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di
realizzazione del progetto;
h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di
conclusione del progetto.
3. I progetti di cui al comma 2, punto G, del precedente articolo
devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate
all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni
chiare ed esaurienti circa:
a) gli obiettivi dell'iniziativa in questione in relazione alle
problematiche affrontate, le metodologie previste per la divulgazione
dei risultati e le ricadute attese dell'iniziativa;
b) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture
coinvolte nel progetto;
d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva
degli operatori che parteciperanno all'iniziativa;
g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di
realizzazione dell'iniziativa, e il preventivo finanziario recante
indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa;
h) il programma dell'attivita' da realizzare e la tempistica
delle fasi di attuazione e di conclusione del progetto;
4. Ciascun progetto, a pena di inammissibilita', deve riguardare
l'esecuzione di attivita' che non costituiscano duplicato di
programmi gia' effettuati o in corso di realizzazione e gia'
finanziati a totale copertura da altri enti.
Art. 4.
1. Ferme restando l'entita' e la ripartizione percentuale delle
risorse assegnate alla ricerca per le diverse aree tematiche, secondo
il disposto dell'art. 2, l'ammontare delle risorse destinante al
finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito
e' stabilito in un massimale di euro 1.100.000, per la tematica
«acquacoltura» e di 280.000 per la tematica «attivita' funzionale
alla ricerca in pesca ed acquacoltura» nell'ambito dei profili citati
all'art. 2, comma 2.
2. L'importo sopra indicato e' da considerarsi come massimale,
essendo soggetto a possibili riduzioni derivanti da superiori
esigenze di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le percentuali di
ripartizione del totale complessivo fra le singole tematiche sono
comunque non modificabili.
Art. 5.
1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento
istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a
contributo.
2. L'espletamento dell'istruttoria sara' svolto da un nucleo di
valutazione appositamente costituito presso l'Amministrazione.
3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilita' al
contributo sara' effettuata sotto il profilo:
della conformita' della proposta ai requisiti formali richiesti
per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza ai temi
di cui all'art. 2;
della rilevanza strategica delle problematiche affrontate in
termini di finalizzazione applicativa della ricerca;
della qualita' tecnico-scientifica intrinseca del programma di
ricerca.
4. Fatta salva l'accertata ammissibilita' delle proposte sotto il
profilo formale e della loro aderenza tematica, i singoli progetti
verranno classificati secondo graduatorie per ciascuno dei temi
proposti, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito
riferibili ai seguenti aspetti:
A) Rilevanza strategica del progetto:
rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze
acquisibili e suscettivita' di ricaduta applicativa dei risultati
attesi, in termini di sostenibilita' delle attivita' produttive,
miglioramento della competitivita' e del benessere socio-economico
del mondo produttivo, qualita' e sicurezza alimentare delle
produzioni, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del
sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione
saranno privilegiate, anche ai fini comparativi, le proposte
caratterizzate da uno o piu' dei seguenti elementi di merito:
progetti costituiti da reti di gruppi di ricerca coordinati,
improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in
termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili
a piu' aree tematiche o sottotematiche;
progetti atti a favorire anche la tempestivita' e l'efficacia
dell'azione gestionale e normativa dell'Amministrazione;
progetti atti a favorire il reclutamento, la formazione e la
valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di
ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.
B) Qualita' tecnico-scientifica del programma operativo:
coerenza e validita' scientifica e tecnica dell'impostazione
metodologica e sperimentale delle attivita' di ricerca in rapporto
agli obiettivi del programma (l'eventuale inserimento di linee e
metodiche di ricerca fondamentale all'interno del programma dovra'
risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento
di risultati applicativi a sostegno della sostenibilita' delle
attivita' produttive);
competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello
collettivo (organismi scientifici, unita' operative) e individuale
(responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla
natura delle ricerche in programma;
validita' del sistema interno di coordinamento e monitoraggio
esecutivo del progetto;
congruita' della formazione dei costi finanziari previsti in
rapporto alle attivita' in programma.
In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini
comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche
affrontate abbiano gia' prodotto studi settoriali e innovazioni di
provata ed efficace ricaduta sul settore.
Art. 6.
1. I progetti da includere nel programma di intervento e
l'ammontare del contributo da assegnare a ciascuno di essi saranno
stabiliti, tenuto conto delle graduatorie di merito, dal nucleo di
valutazione di cui all'art. 5, comma 2.
Art. 7.
1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilita'
a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrera'
dal giorno successivo alla data fissata come termine per la
presentazione delle proposte e si concludera' entro sessanta giorni.
Art. 8.
1. Ciascun progetto di ricerca dovra' pervenire all'amministrazione
centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico riportera' in
evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per
l'attivita' di ricerca - Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura», nonche' la tematica di riferimento («C -
acquacoltura» o «G - attivita' funzionale alla ricerca in pesca
ed
acquacoltura») e il titolo del progetto.
2. La stesura della proposta di progetto dovra' essere conforme
allo schema di cui all'allegato A del presente decreto e dovra'
essere indirizzata a:
Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura «Unita' Ricerca»
-
Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.
3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta
presso l'ufficio di segreteria della Direzione generale (dal lunedi'
al venerdi', dalle ore 9 alle ore 13), entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di cui al
punto a) del comma 2 dell'art. 2 del presente decreto.
4. In considerazione della natura dei progetti di cui al punto b),
comma 2, art. 2, del presente decreto, questi ultimi potranno essere
presentati in qualunque momento. Fatta salva la disponibilita' dei
fondi, le istanze presentate o ricevute saranno esaminate ai sensi
dell'art. 7 e successivamente a cadenza di novanta giorni.
5. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i
chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e
richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai
proponenti sara' gestito dal Ministero con la massima riservatezza e
verra' utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti
tecnici ed amministrativi di propria competenza.
Roma, 11 novembre 2005
Il direttore generale reggente: Ambrosio
Allegato A
GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
DI PROGETTO
1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la
redazione dei progetti da presentare di cui al punto a), comma 2,
art. 2, del presente decreto, al fine di uniformare e facilitarne la
presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialita' e
l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei
progetti.
2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti
quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la
quarta in formato elettronico:
Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»;
Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attivita'
tecnico- scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identita'
degli enti e dei ricercatori partecipanti);
Parte 3. «Competenza collettiva ed individuale degli operatori
e gestione del progetto»;
Parte 4. «Copia informatica complessiva del progetto».
3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere
fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio
e al successivo sviluppo descrittivo della specifica Parte.
Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto».
Vanno forniti i seguenti dati.
In frontespizio:
numero e titolo della parte;
denominazione dell'ente proponente;
programma nazionale di riferimento (2004-2005);
titolo del progetto;
codice/i di area tematica o linea (in ordine di prevalenza, se
piu' di uno);
nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e
amministrativo;
e a seguire:
1.1. Titolo di ammissibilita' all'invito (ai sensi dell'art. 1
dell'invito);
1.2. Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede
amministrativa e operativa dell'ente);
1.3. Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e
costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento,
collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno vedi
anche circolare n. 7/0640 dell'11 febbraio 2003 sul sito del
Ministero);
1.4. Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice
fiscale, titolo di studio, qualifica professionale, ente di
appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo,
eventuale retribuzione);
1.5. Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici:
inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della
problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati
attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa
rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di
sostenibilita' indicati dal programma nazionale 2004-2005 nel breve,
medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili
per gli utilizzatori finali dei risultati, anche in relazione alla
eventuale ricaduta applicativa riguardo a problemi di particolare
interesse delle regioni, a livello territoriale);
1.6. Durata del progetto (mesi);
1.7. Autocertificazione (ai sensi dell'art. 3, comma 3
dell'invito);
1.8. Anagrafe fiscale e bancaria;
indicare:
codice fiscale e partita IVA;
numero di conto contabilita' speciale presso la Tesoreria
centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre
1984, n. 720 (obbligatorio per gli enti pubblici e le Universita);
numero di conto corrente postale intestato al Dipartimento,
ovvero numero di conto corrente bancario che il Dipartimento
intrattiene presso la Banca d'Italia, completo di coordinate ABI e
CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44
dell'8 ottobre 1999 del Ministero del tesoro);
numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e
CAB (per i soggetti privati).
Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attivita'
tecnicoscientifica» (anonima: il contenuto di questa parte non deve
fornire elementi atti ad identificare l'identita' dei soggetti
partecipanti al progetto).
Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca,
segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 3 e
all'art. 5, comma 4, del bando di invito, con indicazione dei
seguenti elementi.
In frontespizio:
numero e titolo della parte;
titolo del progetto;
piano triennale di riferimento;
codice/i di area tematica o linea (come in Parte 1.);
e a seguire:
2.1. Obiettivi generali e specifici;
2.2. Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del
programma nazionale di riferimento);
2.3. Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi
(in relazione alle tematiche affrontate);
2.4. Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale
del programma, della struttura del piano operativo e
dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di
ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie,
tecnologie e attivita', e relativi prodotti finali funzionali al
perseguimento degli obiettivi della ricerca);
2.5. Modalita' di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione
dei risultati secondo le modalita' previste dall'art. 11 del decreto
ministeriale 9 novembre 1992 (se previsti);
2.6. Diagramma temporale delle attivita' (con riferimento allo
sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive);
2.7. Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o
lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);
2.8. Bibliografia specifica di riferimento.
Parte 3. «Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione
del progetto».
Vanno forniti i seguenti dati.
In frontespizio:
numero e titolo della parte;
titolo del progetto;
codice/i di area tematica o linea (come in Parte 1);
e a seguire:
3.1. Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri
organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza
istituzionale, compiti statuali, principali campi di attivita', ruolo
nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun
soggetto);
3.2. Competenza dei responsabili scientifici (curriculum
professionale del responsabile scientifico del progetto e dei
responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di
informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca
affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e
internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al
progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto);
3.3. Articolazione della gestione del progetto (sotto il
profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti,
delle funzioni delle unita' operative interne e delle modalita' sia
di coordinamento delle relative attivita' che di monitoraggio degli
stati di avanzamento delle ricerche).
Parte 4. «Copia informatica del progetto».
E' costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto
elettronico (floppy disk o cd-rom).
4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti
utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni
(escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza
entro il seguente numero massimo di pagine:
Parte 1: sette pagine;
Parte 2: dieci pagine;
Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla
sezioni 3.1 e 3.2).
5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1, 2 e 3 ed una copia della
Parte 4 andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna
delle quali recante all'esterno il numero della Parte contenutavi ed
il titolo del progetto.
Tutto il materiale cosi' raccolto verra' imbustato in un unico
plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalita' indicate
all'art. 8 del bando d'invito.
Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno
evidenziare l'identita' del soggetto proponente del progetto.
6. Ulteriori informazioni sulle materie e sulle disposizioni
inerenti al presente invito potranno essere acquisite presso il sito
web: www.politicheagricole.it/pesca
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato