La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3616):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della salute (Storace), il 1°
ottobre 2005.
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e Sanita), in
sede referente, il 3 ottobre 2005, con pareri delle
commissioni 1ª (per presupposti costituzionali) 1ª, 3ª, 4ª,
5ª, 9ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 4 ottobre 2005.
Esaminato dalla 12ª commissione il 4 - 11 - 12 e
19 ottobre 2005.
Esaminato in aula e approvato il 19 ottobre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6144):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 20 ottobre 2005 con pareri del Comitato
per la legislazione e delle Commissioni I, IV, VII, XI,
XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione il 27 ottobre 2005, e
il 3 novembre 2005.
Esaminato in aula il 7 e 16 novembre 2005 ed approvato
con modificazioni il 17 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3616 B):
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e Sanita), in
sede referente, il 18 novembre 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 11ª.
Esaminato dalla 12ª commissione il 22 novembre 2005.
Esaminato in aula e approvato il 23 novembre 2005.
Avvertenza:
Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
229 del 1° ottobre 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2005, N. 202
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali" sono inserite le seguenti: ", di seguito
denominato "Centro nazionale",", le parole da: "dei Centri"
fino a:
"sperimentali" sono sostituite dalle seguenti: "degli Istituti
zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in
particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel limite massimo di spesa
di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006";
al comma 2, dopo la parola: "Centro" e' inserita la seguente:
"nazionale";
al comma 3, le parole: "di lotta ed emergenza contro le malattie
animali" sono soppresse e le parole: "nonche' del" sono sostituite
dalle seguenti: "nonche' il";
al comma 4, nella lettera a), dopo la parola: "indire" e' soppresso
il segno di interpunzione: "," e le parole: "di sessanta dirigenti"
sono sostituite dalle seguenti: "di un numero massimo di sessanta
dirigenti"; nella lettera b), le parole: "di cinquanta operatori"
sono sostituite dalle seguenti: "di un numero massimo di cinquanta
operatori";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006
e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la spesa
annua massima di 5.140.000 euro";
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro
93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.
5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e
comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la
sospensione parziale o totale dell'attivita' venatoria sull'intero
territorio nazionale".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Modalita' di costituzione di scorte nazionali di farmaci
antivirali e altro materiale profilattico). - 1. Al fine di
fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di
medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la
prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani
residenti nelle aree di infezione, si puo' far fronte, su richiesta
del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di costituzione
di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale
profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della
salute; tali modalita' costituiscono finalita' prioritarie
nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione".
All'articolo 3, al comma 2, le parole: "e' potenziato di 96 unita' di
personale" sono sostituite dalle seguenti: "e' potenziato fino ad
un
numero massimo di 96 unita' di personale e nel limite massimo di
spesa di cui al comma 4", e, al comma 4, dopo le parole: "euro
4.500.000" e' inserita la seguente: "annui".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "euro 15.200.000" e' inserita la
seguente: "annui";
al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: "di profilassi
internazionale" sono inserite le seguenti: "e per quelle di
valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari" e,
nel secondo periodo, dopo le parole: "legge n. 311 del 2004" sono
inserite le seguenti: ", e successive modificazioni,".
All'articolo 5:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed
altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a
17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare
ad aiuti alimentari";
al comma 3, le parole: ", per l'importo di 12 milioni di euro," sono
soppresse; dopo le parole: "dell'interno" sono inserite le seguenti:
", quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri," e le parole: ", nonche' mediante corrispondente
riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378" sono soppresse;
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche
agricole e forestali puo' disporre, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al
comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di
macellazione avicola e degli esercenti attivita' di commercio
all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di
previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei
dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e
di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2
milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a
6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a
concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e
la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di
emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli
e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o
di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma
2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
relativa al Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi
assicurativi".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato