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Gazzetta Ufficiale N. 279 del 30 Novembre 2005

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n.202

Testo del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, coordinato con la legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli
animali e le relative emergenze


1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli
strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e
le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di
prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario
esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della
salute, e' istituito presso la Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ((di
seguito denominato «Centro nazionale»,)) che definisce e programma
gli obiettivi e le strategie di controllo ed eradicazione delle
malattie e svolge mediante l'Unita' centrale di crisi, unica per
tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le
analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo,
coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalita' di
profilassi internazionale, avvalendosi direttamente ((degli Istituti
zooprofilattici, sperimentali con i loro Centri di referenza ed in
particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova,)) del Centro
di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di
veterinaria dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con
le regioni e le province autonome, nonche' delle Facolta'
universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanita'
militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti
del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione e alla
organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, e'
effettuata con decreto del Ministro della salute, ((nel limite
massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2006.))
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle
politiche agricole e forestali sono determinate le modalita' di
partecipazione alle attivita' del Centro nazionale e dell'Unita' di
crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e
forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
3. E' istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento
per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale
generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale
della sanita' veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro
nazionale nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare,
con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attivita'
attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
e di sicurezza degli alimenti.
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla
prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie
degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute e'
autorizzato a:
a) indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e
successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo
determinato di durata triennale, ((di un numero massimo di sessanta
dirigenti)) veterinari di I livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e
successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo
determinato di durata triennale, ((di un numero massimo di cinquanta
operatori)) del settore della prevenzione, dell'assistenza e del
controllo sanitario.
4-bis. ((Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno
2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la
spesa annua massima di 5.140.000 euro.))
5. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata
di tre posti di dirigente di prima fascia.
5-bis. ((Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro
93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno
2006.))
5-ter. ((Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra
e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la
sospensione parziale o totale dell'attivita' venatoria sull'intero
territorio nazionale.))
Riferimenti normativi.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 2.
Modalita' di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e
altro materiale profilattico


1. ((Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia
influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale
profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico
anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si
puo' far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta
del ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9,
della legge 5 agosto 1978, n. 468.))
2. ((Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di costituzione
di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale
profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della
salute; tali modalita' costituiscono finalita' prioritarie
nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.))
Riferimenti normativi.
- L'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio) reca:
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese
impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di
riserva per le spese impreviste», per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che
non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto
2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino
i bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno
luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle
spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.».
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) recita:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' edefficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
Comando Carabinieri per la tutela della salute

1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di
«Comando Carabinieri per la tutela della Salute».
2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute ((e'
potenziato fino ad un numero massimo di 96 unita' di personale e nel
limite massimo di spesa di cui al comma 4,)) secondo la tabella
allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto
all'organico vigente dell'Arma dei Carabinieri. A tal fine e'
autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero
corrispondente di unita' di personale, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio,
compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2, sono a
carico del Ministero della salute, che provvedera' anche al
versamento dei relativi oneri sociali.
4. Per gli scopi di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro
400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno
2006.
Riferimenti normativi.
- Il comma 95 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) reca:
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle
assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le
regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le
assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2,
della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma
2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e
quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle
procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».

Art. 4.
Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 3, pari ad
euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 annui a decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
2. Per le attivita' di prevenzione e di profilassi internazionale
((e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei
medicinali veterinari,)) nonche' per i controlli sanitari in materia
di sicurezza alimentare, il Ministero della salute puo' derogare,
mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle
tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la
compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno
2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004, ((e successive modificazioni,)) e'
ridotta di euro 10.300.000.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi.
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 21 novembre
2000, n. 335 (Misure per il potenziamento della
sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme
bovina) convertito, con modificazioni, dalla legge
19 gennaio 2001, n. 3, reca:
«Art. 1. - 1. Omissis.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte
corrente - dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della
sanita».
- Il comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990,
n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra
di finanza pubblica 1991-1993) reca:
«12. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i
diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore
economico delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti.».
- Il comma 9 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) reca:
«9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di
entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese
obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono
essere superiori a quelli del precedente esercizio
incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare
necessita' e urgenza, il predetto limite puo' essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.».
- Il comma 27 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni reca:
«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che
eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53
possono essere anticipate a carico di un apposito fondo
istituito presso la gestione separata della Cassa depositi
e prestiti S.p.a. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di
euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti
locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale
5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10
milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le
anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. direttamente ai soggetti beneficiari
secondo indicazioni e priorita' fissate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., entro il 30 aprile 2005, le spese che
presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse
connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le
scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti
beneficiari.».

Art. 5.
Interventi urgenti nel settore avicolo

1. ((L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed
altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a
17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare
ad aiuti alimentari.))
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di
natura non regolamentare, determina le modalita' di acquisto, ivi
compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, ((quanto a 8
milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri,)) e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
3-bis. ((A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle
politiche agricole e forestali puo' disporre, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di
cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese
di macellazione avicola e degli esercenti attivita' di commercio
all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli
adempimenti e ai versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di
previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei
dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni
creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2
milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a
6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a
concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e
la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di
emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli
e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o
di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma
2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
relativa al Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi
assicurativi.))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi.
- L'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) reca:
«Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - Omissis.
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto,
quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per
l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002,
di cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire
7,052 miliardi per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere
dal 2002 per l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire
7,824 miliardi per l'art. 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, reca:
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
- Il comma 2, primo periodo dell'art. 15, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma
2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) reca:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1. Omissis.
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale - incentivi assicurativi.».

Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato
Tabella prevista dall'art. 3

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO
CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

=====================================================================
       Grado-Ruolo                       Personale in Extraorganico
---------------------------------------------------------------------
Capitano
Tenente/S.Tenente
                       Totale Ufficiali           20 (a)
---------------------------------------------------------------------
Luogotenente
MAR. A UPS
MAR. CAPO
MAR. ORD.
MAR.
                       Totale Ispettori           76
---------------------------------------------------------------------
                       Totale Generale            96

(a) Il personale Ufficiali e' in extraorganico al Ruolo speciale, di
cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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