IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro,
il nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, concernente le
procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e
laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge
7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, concernente i criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente
l'attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero» con il quale sono
costituite le direzioni centrali ed in particolare la direzione
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 e
successive modifiche, con il quale sono istituite le aree delle
direzioni centrali ed in particolare l'Area protezione attiva della
direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
Vista la norma tecnica UNI EN3/7:2004, concernente gli estintori
portatili di incendio;
Ritenuto necessario provvedere al recepimento di norme europee per
la caratterizzazione tecnica e la classificazione degli estintori
portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura d'informazione, di cui alla direttiva
98/34/CE;
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e
disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli
estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.
2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono
rimandati alle procedure e verifiche previste dalla direttiva
97/23/CE concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia
con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
Art. 2.
Classificazione
1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni,
nonche' la classificazione degli estintori portatili di incendio, si
effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da
altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di
normazione nazionale di un Paese del'Unione europea ovvero contraente
l'accordo SEE.
2. L'Area protezione attiva della Direzione centrale prevenzione e
sicurezza tecnica del Ministero dell'interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - cura
gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 5, comma 2,
del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, predisponendo la
modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) Per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante
il positivo espletamento della procedura tecnico-amministrativa
finalizzata al riconoscimento dei requisiti previsti dalle
disposizioni di settore. Con tale riconoscimento e' autorizzata la
riproduzione del prototipo omologato e la connessa
commercializzazione sul territorio nazionale secondo le procedure
regolamentate dall'Autorita' competente;
b) Per «Prototipo omologato» si intende l'esemplare di estintore
portatile d'incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle
prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato
di prova positivo e il rilascio della corrispondente omologazione;
c) Per «Produttore» dell'estintore portatile d'incendio, si
intende il fabbricante residente in uno dei Paesi dell'Unione
europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonche'
ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove
ai fini della conseguente richiesta di omologazione, si presenti come
fabbricante dello stesso purche' residente in uno dei Paesi
dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo
SEE;
d) Per «Laboratorio» si intende il competente ufficio del
Ministero dell'interno o altro Laboratorio autorizzato dal Ministero
dell'interno ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo
1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del
certificato di prova ai fini dell'omologazione dell'estintore
portatile di incendio;
e) Per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato
dal Laboratorio, nel quale si certifica la conformita' alla norma di
cui all'art. 2, comma 1;
f) Per «Dichiarazione di conformita» si intende la dichiarazione,
rilasciata dal produttore, attestante la conformita' dell'estintore
portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra
l'altro, i seguenti dati:
1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3/7 punto
16.2 figura 2;
2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e
codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio;
g) Per «libretto uso e manutenzione» si intende il documento,
allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio,
che riporta i seguenti contenuti:
1) modalita' ed avvertenze d'uso;
2) periodicita' dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e
smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale,
tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di
serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di
pressione;
4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e
materiale;
5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
Art. 4.
Utilizzazione
1. Gli esemplari di estintori portatili di incendio
commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo diverse
disposizioni di legge concernenti impieghi particolari specificati,
devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati.
2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza
mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo
le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle
indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui
all'art. 3, lettera g).
3. L'utilizzatore e' tenuto a conservare la dichiarazione di
conformita' di cui al precedente art. 3, lettera f), per gli
eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo.
4. La costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei
relativi accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli
estintori portatili d'incendio, devono avvenire in conformita' alla
legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione e, in
particolare, alla direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo
n. 93/2000.
Art. 5.
Procedure per il rilascio dei certificati di prova
1. Il certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo
e' rilasciato secondo la seguente procedura:
a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica
relativa al prototipo dell'estintore portatile d'incendio da
omologare;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione
di cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della
campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per
l'esecuzione delle prove;
c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta e la
ricevuta relativa al pagamento di cui alla precedente lettera b)
entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio;
d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco
cronologico, dandone comunicazione al richiedente;
e) il produttore, sotto la propria responsabilita' civile e
penale, presenta al laboratorio apposita dichiarazione attestante che
la campionatura di prova e' conforme ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE recepita con
decreto legislativo n. 93/2000;
f) in caso di mancato invio di quanto richiesto alla precedente
lettera c), la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
g) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova
entro centoventi giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco
cronologico.
2. E' consentita la modifica o la sostituzione di parti degli
apparecchi in prova; in questo caso il richiedente presenta una nuova
documentazione inerente il modello modificato di estintore portatile
d'incendio. La constatazione della validita' della modifica o
sostituzione comportera' la nuova iscrizione nell'elenco cronologico.
I termini per il rilascio del certificato di prova decorreranno dalla
data di nuova iscrizione nell'elenco predetto.
3. L'istanza con i relativi allegati e gli attestati dei versamenti
di cui al precedente comma debbono essere inviati tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6.
Procedura per il rilascio del documento di omologazione
1. Il documento di omologazione del prototipo e' rilasciato secondo
la seguente procedura:
a) il produttore inoltra al Ministero dell'interno apposita
domanda corredata dal certificato di prova rilasciato dal
laboratorio;
b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione e la
certificazione presentata, provvedera', entro centoventi giorni dalla
data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto
di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, motivando
l'eventuale diniego.
2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio
che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per
dieci anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre
a cura del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art. 9
del presente decreto.
3. Il Ministero dell'interno rende noto, annualmente, attraverso
apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco
aggiornato degli estintori portatili d'incendio omologati ai sensi
del presente decreto.
Art. 7.
Commercializzazione in ambito comunitario
1. Gli estintori portatili di incendio legittimamente
commercializzati in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno
dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base della norma tecnica
indicata nell'art. 2, comma 1 del presente decreto, possono essere
commercializzati in Italia a decorrere da sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto secondo le procedure in esso specificate.
2. Ai fini del comma precedente, la domanda di omologazione e'
corredata da:
a) certificazione di prova riportante le risultanze riscontrate
sulla base della specifica tecnica di cui al precedente comma;
b) documentazione necessaria all'identificazione del laboratorio
che ha emesso la certificazione di prova, e del riconoscimento del
laboratorio stesso da parte di uno dei Paesi dell'Unione europea
ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE; detta
documentazione puo' anche essere costituita da una dichiarazione del
produttore che riporti sotto la propria responsabilita' civile e
penale i dati suddetti ed i riferimenti del riconoscimento del
laboratorio;
c) copia della documentazione attestante l'autorizzazione alla
commercializzazione in un Paese dell'Unione europea o contraente
l'accordo SEE; detta documentazione puo' anche essere costituita da
una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria
responsabilita' civile e penale i riferimenti dell'autorizzazione
alla commercializzazione suddetta;
d) copia della dichiarazione di conformita' di cui alla direttiva
97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000.
3. La documentazione suddetta e le relative certificazioni devono
essere prodotte in originale, o in copia autenticata secondo la
normativa vigente, in lingua italiana oppure accompagnate da
traduzione in lingua italiana la cui rispondenza puo' essere
dichiarata dal richiedente l'omologazione.
Art. 8.
Obblighi e responsabilita' per il produttore
1. Il produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:
a) garantire, per la caratterizzazione antincendio, la
conformita' della produzione al prototipo omologato mediante un
sistema di controllo di produzione;
b) impiegare nella produzione materiali, componenti e
accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto
legislativo n. 93/2000;
c) emettere per ogni estintore portatile d'incendio la
dichiarazione di conformita' di cui all'art. 3, lettera f);
d) fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e
manutenzione di cui all'art. 3, lettera g);
e) punzonare sull'estintore portatile d'incendio l'anno di
costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice
costruttore.
Art. 9.
Controlli e vigilanza
1. Il Ministero dell'interno effettua controlli e verifiche con
metodi a campione, sugli estintori portatili d'incendio omologati.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere
effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari
del produttore, i grossisti, gli importatori e i commercianti.
3. Con l'ottenimento dell'atto di omologazione dell'estintore
portatile d'incendio, l'intestatario dell'omologazione si impegna a
consentire l'accesso ai locali di deposito, a fornire tutte le
informazioni necessarie alla verifica della conformita' dei prodotti
stessi ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle
operazioni di controllo anche nell'ambito di quanto previsto dalle
disposizioni concernenti la sicurezza generale dei prodotti.
4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui
prodotti antincendio omologati sono stabiliti i criteri e le
modalita' per i servizi di prevenzione incendi resi dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e sono determinati gli importi dei
corrispettivi dovuti dai produttori ai sensi della legge 26 luglio
1965, n. 966 e della legge 10 agosto 2000, n. 246.
Art. 10.
Validita', rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione
1. L'omologazione ha validita' cinque anni ed e' rinnovabile su
istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di
cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove
tecniche previste dalla norma tecnica di cui al precedente art. 2,
comma 1, qualora il produttore dichiari che l'estintore portatile
d'incendio non ha subito modifiche.
2. L'omologazione non e' rinnovabile nel caso di annullamento
dell'omologazione.
3. L'omologazione decade automaticamente se l'estintore portatile
d'incendio subisce una qualsiasi modifica o se entra in vigore una
nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo
parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione
stessa. La nuova normativa stabilira' i tempi necessari per
l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle
scorte.
4. Il Ministero dell'interno ha facolta' di annullare
l'omologazione se:
a) viene rilevata la non conformita' di esemplare di estintore
portatile d'incendio al prototipo omologato e/o alla norma tecnica
presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione;
b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi
fissati agli articoli 7 e 8 del presente decreto.
5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il
divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della
dichiarazione di conformita' per l'estintore portatile d'incendio
oggetto dell'annullamento o della decadenza.
Art. 11.
Norme transitorie
1. La commercializzazione di estintori portatili d'incendio,
approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del
20 dicembre 1982, e' consentita fino alla scadenza dell'approvazione
stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi
del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno
essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di
produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
Art. 12.
Norme finali
1. La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli
estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve
avvenire in conformita' alle specifiche normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente.
2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle
normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della
salute degli utilizzatori.
3. Sono abrogati:
a) decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982,
concernente «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori
portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del
Ministero dell'interno» (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio
1983);
b) decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1988, concernente
«Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre
1982, concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli
estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da
parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal
punto 11.1 dell'allegato B» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1988);
c) decreto del Ministro dell'interno 12 novembre 1990,
concernente «Sostituzione del decreto ministeriale 16 gennaio 1987,
concernente "Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai
sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle
norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti
dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985" e del decreto
ministeriale 14 gennaio 1988, recante: «Modificazioni ed integrazioni
al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente: "Norme
tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio,
soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero
dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1
dell'allegato B e successive modificazioni» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre
1990).
4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 gennaio 2005
Il Ministro: Pisanu
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato