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Gazzetta Ufficiale N. 281 del 2 Dicembre 2005

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2005
Approvazione dello schema di contratto di garanzia fidejussoria per la erogazione dell'anticipo contributivo dell'80% sulla spesa assicurativa parametrata, a favore dei consorzi di difesa.

IL MINISTRO DELLE POLITIHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole per la
garanzia dei redditi dalle calamita' e dalle avversita' atmosferiche;
Visto, in particolare, il Capo I, che stabilisce pro-cedure e
modalita' per il concorso pubblico nel pagamento dei premi
assicurativi, per la copertura dei rischi climatici;
Visto il proprio decreto 15 luglio 2004, n. 102.208 che disciplina,
tra l'altro, l'erogazione dell'anticipo contributivo nella misura del
50% sulla spesa premi parametrata, sulla base del parere tecnico
regionale e dei dati di polizza provvisori acquisiti nella banca dati
assicurativi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
Visto il proprio decreto 27 ottobre 2005, n. 102.853, che eleva
all'80% la misura dell'anticipo contributivo in presenza di idonea
fidejussione bancaria o assicurativa;
Ritenuto di stabilire uno schema di contratto di polizza
fidejussoria idoneo a garantire la spesa a carico del bilancio dello
Stato e semplificare le procedure istruttorie per la sollecita
erogazione dell'anticipo contributivo;

Decreta:

E' approvato l'unito schema di contratto di garanzia fidejussoria
per la erogazione dell'anticipo contributivo nella misura dell'80%
sulla spesa assicurativa parametrata, a favore dei consorzi di
difesa, delle cooperative e delle imprese agricole singole, che hanno
stipulato polizze assicurative agevolate, ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e conformemente al piano
assicurativo annuale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro: Alemanno

Allegato
SCHEMA POLIZZA FIDEJUSSORIA


Premesso che
Il Consorzio di difesa delle produzioni agricole/Cooperativa ....
con sede in ....
ha contratto polizze assicurative ai sensi del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 e conformemente al piano assicurativo agricolo
2005, approvato con decreto ministeriale 17 marzo 2005, n. 100.817,
per una spesa agevolabile complessiva di Euro .... in lettere) sulla
quale, in base alle determinazioni del consorzio/cooperativa ai sensi
del decreto ministeriale 15 luglio 2004, n. 102.208 (modalita' e
procedure per la determinazione del contributo statale) un contributo
statale complessivo pari Euro.... (importo in lettere);
Sul predetto contributo, ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 27 ottobre 2005, n. 102.853, puo'
essere erogata una anticipazione di euro .... (importo in lettere)
pari all'80% del contributo complessivo;
Detto pagamento anticipato e' condizionato alla preventiva
costituzione di una cauzione mediante idonea fideiussione
bancaria/polizza assicurativa per un importo complessivo di Euro....
pari all'anticipazione richiesta, maggiorata degli interessi, di cui
all'art. 1 della presente polizza, a garanzia dell'eventuale
restituzione dell'importo qualora il finanziamento riconosciuto sia
revocato per la mancata ottemperanza alle disposizioni normative
vigenti o per ogni altro comportamento omissivo e/o difforme alle
procedure o per esito negativo delle verifiche previste nonche' per
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Tutto cio' premesso

Art. 1.

La Societa' di assicurazione/Banca ...., di seguito indicata come
Fideiussore, con sede legale in .... alla via .... avente il numero
.......... quale codice fiscale e iscritta nel registro delle imprese
di .... al numero ...., regolarmente autorizzata (in caso di
assicurazione) all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della legge
10 giugno 1982, n. 348, ed inclusa nell'elenco pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio
2003 a cura dell'ISVAP, in persona del legale rappresentante
pro-tempore/procuratore speciale, signor .... nato
a....................il.........., dichiara di costituirsi,
irrevocabilmente ed incondizionatamente, come in effetti si
costituisce, fideiussore nell'interesse del Consorzio/cooperativa,
con sede in ............. (di seguito denominato Contraente) a favore
del Ministero delle politiche agricole e forestali (di seguito
denominato Beneficiario), dichiarandosi con il contraente
solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di
restituzione delle somme erogate secondo quanto descritto in
premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti
nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso,
oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal
beneficiario in dipendenza del recupero, secondo le condizioni di
seguito specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro
....(anticipo piu' interessi per mesi 12 e spese, nella misura
massima del 110%).
Art. 2.
1. Qualora il Contraente a fronte dell'esito negativo
dell'istruttoria tecnico-amministrativa non abbia proweduto, entro 15
giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per
conoscenza al Fideiussore, a rimborsare al Beneficiario quanto
richiesto, la garanzia sara' escussa dal Beneficiario, anche
parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante
raccomandata A.R.
2. Il pagamento dell'importo richiesto dal Beneficiario sara'
effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in
modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla
ricezione della suddetta richiesta, senza possibilita' per il
Fideiussore di opporre al Beneficiario alcuna eccezione, anche
nell'eventualita' di opposizione proposta dal Contraente o da altri
soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente
sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di
mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali
controgaranzie da parte del Contraente.
Art. 3.
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in
solido con il contraente, e di quanto contemplato all'art. 1945 del
codice civile.
Art. 4.
Il fideiussore rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del
termine di cui all'art. 1957 del codice civile, e rinuncia ad opporre
eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile, per
quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili, che il
contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del
Ministero.
Art. 5.
La presente garanzia ha validita' un anno dalla data di emissione
ed e' automaticamente rinnovata di quattro periodi semestrali
successivi, decorsi i suddetti termini la garanzia cessa ad ogni
effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle
scadenze dei precedenti commi potra' avvenire solo previa notifica da
parte del beneficiario del decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali di determinazione del contributo spettante.
Art. 6.
In caso di controversia tra il Fideiussore e il Beneficiario il
foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.


Il Contraente La Società
................. ...............

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice
civile, si approvano specificatamente le condizioni relativi alla
rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli
articoli 1242,1247, 1944, 1945 e 1957 del codice civile, nonche'
quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante di
cui ai precedenti articoli 3, 4 e 6.


Il Contraente La Società
................. ...............


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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