IL PRESIDENTE
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995,
recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, e, in
particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nonche' la soppressione della
commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera g), e l'art. 5,
comma 1, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792,
come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali
stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo e' necessario
aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo
stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori
professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei
dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli
assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di
copertura e' stabilito annualmente per classi di volumi di affari,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del
13 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre
2003, n. 267, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di
copertura di detta polizza per l'anno 2004, nonche' il prospetto
relativo al certificato di assicurazione allegato allo stesso
provvedimento;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2323 del
14 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre
2004, n. 296, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di
copertura di detta polizza per l'anno 2005;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice delle assicurazioni private;
Considerato che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti di
attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
il codice delle assicurazioni private, occorre stabilire l'ammontare
di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2006;
Considerato che non vi sono elementi che evidenzino la necessita'
di aumentare per l'anno 2006 l'ammontare minimo di copertura della
sopraindicata polizza fissato per l'anno 2005 dal citato
provvedimento dell'ISVAP n. 2323 del 14 dicembre 2004;
Dispone:
Art. 1.
L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione
della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali
dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
4, comma 1, lettera g), e all'art. 5, comma 1, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per
l'anno 2006 nelle seguenti misure:
per ciascun sinistro: Euro 1.000.000,00;
globalmente per tutti i sinistri:
Euro 1.500.000,00 per mediatori di assicurazione con
provvigioni annue fino ad Euro 1.600.000,00;
Euro 2.500.000,00 per mediatori di assicurazione con
provvigioni annue superiori ad Euro 1.600.000,00;
Euro 3.000.000,00 per mediatori che esercitano la
riassicurazione.
La quota dell'eventuale franchigia non puo' superare il limite
massimo di Euro 25.800,00.
Art. 2.
La polizza di cui all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le
condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al
provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del 13 novembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2003, n.
267, citato nelle premesse.
Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2005
Il presidente: Giannini
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato