IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto luogotenziale del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285
e 2 aprile 1951, n. 302;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha
sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale sono
state determinate le modalita' di accertamento e di riscossione dei
contributi dovuti dalle societa' cooperative e loro consorzi per le
spese relative alle ispezioni ordinarie;
Visto il decreto
legislativo n. 220/2002;
Ritenuto necessario procedere per il biennio 2005/2006 alla
determinazione della misura del contributo anzidetto;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative
alla revisione degli stessi enti verra' corrisposto per il biennio
2005/2006 con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite
nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998, sulla base dei seguenti
parametri e nella misura sottoindicata:
a. Euro 260,00: enti cooperativi con numero di soci non superiore
a 100, capitale sottoscritto non superiore a Euro 5.160,00 e
fatturato non superiore a Euro 75.000,00;
b. Euro 630,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a
100 e non superiore a 500, capitale sottoscritto superiore a Euro
5.160,00 e non superiore a Euro 40.000,00 e fatturato superiore a
Euro 75.000,00 e non superiore a Euro 300.000,00;
c. Euro 1.250,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a
500, capitale sottoscritto superiore a Euro 40.000,00 e fatturato
superiore a Euro 300.000,00 e non superiore a Euro 1.000.000,00;
d. Euro 1.600,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a
500, capitale sottoscritto superiore a Euro 40.000,00 e un fatturato
superiore a Euro 1.000.000,00 e non superiore a Euro 2.000.000,00;
e. Euro 2.200,00 enti cooperativi con un fatturato superiore a
Euro 2.000.000,00.
Art. 2.
La collocazione in una delle fasce a), b), c) richiede il possesso
dei tre parametri ivi previsti.
Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono
tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale
e' presente il parametro piu' alto.
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei
parametri rilevati al 31 dicembre 2004.
Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui
alla lettera a) dell'art. 2425 del codice civile.
Nelle cooperative edilizie il fatturato e' pari all'incremento di
valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello
stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della
produzione» di cui alla lettera a) dell'art. 2425 del codice civile.
Art. 3.
I contributi cosi' determinati verranno aumentati del 50%, per gli
enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi
dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli
enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991 n.
381.
Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie
di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non
verra' applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora
avviato o realizzato un programma edilizio.
Art. 4.
Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, i contributi determinati ai sensi del precedenti articoli 1 e
3 verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di
abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle
regioni a statuto speciale.
Art. 5.
Sono tenute al pagamento del contributo minimo di Euro 260,00 le
cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il
termine di pagamento del contributo per il biennio 2005/2006.
Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le
maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
Il termine del pagamento per le cooperative di nuova costituzione
e' di 90 giorni dalla data della notifica del contributo.
Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative iscritte
nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2005;
Art. 6.
Per le cooperative che ritardano od omettono - in misura totale o
parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera' alla
riscossione coattiva tramite ruoli, decorso il termine di trenta
giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio, ai (sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998. Nei confronti
di tutti gli enti inadempienti verranno applicate le sanzioni
previste dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59
come modificato dall'art. 42 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Art. 7.
Con successivo decreto sara' determinato il contributo dovuto dalle
Banche di credito cooperativo.
Roma, 20 dicembre 2004
p. Il Ministro: Galati
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato