1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro,
al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni
di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto
da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni
di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di
euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato
di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate
al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria
di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza
del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall’anno finanziario
2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del
patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito.
A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento
del debito pubblico di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 432. L’eventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea
della compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento
del programma di stabilità e crescita presentato all’Unione
europea.
6. A decorrere dall’anno 2006
le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto
della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli
importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti
adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle
spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario
2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza
e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori
ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale
di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni
e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili
in dodicesimi, nonchè per interessi, poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali,
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative
ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto
di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità
contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilità
del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni
compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell’articolo
2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall’articolo
1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati,
a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50
per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.
10. A decorrere dall’anno 2006
le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.
11. Per l’acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti
per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006
non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della
spesa sostenuta nell’anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi
9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli
enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall’anno 2006
le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso
il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate
secondo gli importi indicati nell’elenco 2 allegato alla presente
legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento
degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza
temporanea e assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto,
stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato
di gara d’appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture
di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale
il prezzo base delle relative gare d’appalto.
15. A decorrere dall’anno 2006,
nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito
un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco
3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai
trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi,
delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle
classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano
annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte
delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata
la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito
delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti
in esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio
tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro
competente.
17. Nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali è istituito
un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia
e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l’anno
2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attività
culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento
della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall’anno
2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto
dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall’anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità
del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge
sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni
iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione non si
applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese
in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati
nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a quelli concernenti
i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti
di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione
della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale
da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale
è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione
del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell’esercizio
l’Ufficio centrale del bilancio segnali che l’andamento della
spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero
a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie
previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in
via temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni di spesa
o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più
capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
nonchè spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali,
ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità
relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga
sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo
interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione
dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.
Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche,
al Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà comunicazione
al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo
Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari
competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli
interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni
compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione
della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre
dell’anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi
emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato
agli organi dell’Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province
autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale,
hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi
parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di
adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della
legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati
e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla
media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli
obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto
il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente
derivanti dai predetti contratti. L’accertamento dei presupposti di
cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze.
23. In considerazione dei criteri
definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione
europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto
di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli
enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo
non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente
triennio.
24. Per garantire effettività
alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita
presentato all’Unione europea, in attuazione dei princìpi di
coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della
Costituzione e ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli
enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura
pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto
da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio
per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province
autonome viene operata un’analoga riduzione sui trasferimenti statali
a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e
24 non si applicano all’acquisto di immobili da destinare a sedi di
ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli
obiettivi strutturali di manovra concordati con l’Unione europea nel
quadro del patto di stabilità e crescita, le amministrazioni di
cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione
contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle
vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità
abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui
al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia
del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori
degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi
competenti per le eventuali responsabilità.
27. Nello stato di previsione del
Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per
le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione,
con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti
del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le
unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali
e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritta in un Fondo
dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire
nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti
del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del
Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione,
per l’anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia
e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del
centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo
stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione
degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti
ai sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro
e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sono definite
le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell’economia
e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione
i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere
a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti
in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta
effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione
di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti
a Poste italiane Spa dall’anno 2005.
32. Per l’anno 2006 i pagamenti
per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle
risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare
complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di euro.
33. Per l’anno 2006 le erogazioni
del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui
all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, non possono superare l’importo complessivo di 1.900
milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle
attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell’economia
e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno 2006, con riferimento
a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi
lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato
nell’anno 2004.
35. Per l’anno 2006, al fine
di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i
soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni
di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento
di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre
pagamenti per un importo complessivo superiore all’80 per cento di
quello rilevato nell’esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma
35 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi
periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità
speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive
e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza
e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse
e per l’innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono
richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo
di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento
della richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è
disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del
comma 5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una
quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità
speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni
di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale,
alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione
di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento
di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre
un anno, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate
per il bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma
40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno
2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata
con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non
adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento
le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell’economia
e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle
somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in
un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate
su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di
tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale
dell’Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi dell’articolo
1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, già
stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni
di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del
29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali
e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per
il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle
acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;». L’efficacia
delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
43. Dal 1º gennaio 2006 sono
soppressi i trasferimenti dello Stato per l’esercizio delle funzioni
già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo
20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì
soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura
fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni
di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base
di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non
si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984,
n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere
di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è
disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli
anni dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dall’anno 2006,
l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà
superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle
riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui
al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni
per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti
l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
47. All’articolo 1, comma 309,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli
uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata
la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2006.
48. Le somme di cui all’articolo
2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282
del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 ottobre 2002, n. 246, nonchè le somme di cui all’articolo
1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate
da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto divieto alle Autorità
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli
amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione
di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
al fine di provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti
dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società,
persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno
2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla
ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure
amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito
delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per
il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza
da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni
si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino
l’integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica
attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici
che garantiscano l’integrità legale del contenuto, la marca
temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia
il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà
di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche
i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine
individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità
del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.
Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi
informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da
cui sono tratte se la conformità all’originale è assicurata
da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
52. Le indennità mensili spettanti
ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel
senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo
comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del
10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità
mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai
sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. È altresì ridotto
del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di
Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento
della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del
10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre
2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali,
comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad
organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennità,
compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti
per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del
10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre
2005.
57. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica
amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di
consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare
totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente
ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre
2005.
59. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti
di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data
del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della
spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo
ed ispettivo tributario, nonchè agli altri organismi, servizi, organi
e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato
a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere
dal 1º gennaio 2006 l’indennità di carica spettante alla
data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e
non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti
dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia
e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti
finanziari.
62. I compensi dei componenti gli
organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo
complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al
trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento
a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente
ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo complessivamente
assegnato nell’esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio
2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonchè le eventuali
economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati
nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi
56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall’anno 2007
le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società
e la borsa (CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal
mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico
del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa
vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione
da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per
legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni,
con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio
decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti
giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le
deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono
esecutive.
66. In sede di prima applicazione,
per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico
dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all’articolo
2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti
dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della
misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti
dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
67. L’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa
e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento
di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni
ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza,
nonchè le relative modalità di riscossione, ivi compreso
l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici
quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito
delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede
di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque,
superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può,
altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi
stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati
e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per
cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere
adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria,
per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità
di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate,
a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che
il predetto organismo provvederà a versare all’entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è disciplinata l’attribuzione alla
medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze
necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla
sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella
misura massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui
al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L’articolo
40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato.
L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge
14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell’articolo
10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. L’Autorità, ai
fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di
concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16,
comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione
dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all’attività
di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell’operazione sulla base del valore della transazione interessata
e comunque in misura non superiore all’1,2 per cento del valore stesso,
stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».
70. All’articolo 32, comma 2-bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola:
«diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli importi dei corrispettivi
dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui
all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell’articolo
70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito
dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell’incremento
dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta
all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia
su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema
di tesoreria unica».
73. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare
alle Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia
del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi
risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dall’esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni
di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell’economia
e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo
esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco
4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio
precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno
precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare
le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco
4.
78. E’ autorizzato un contributo
annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno
2007 per interventi infrastrutturali. All’interno di tale stanziamento,
sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel
settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali
di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con
i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all’1
per cento delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell’intesa generale quadro
sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata
alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del
Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per
cento delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo,
tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2
per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada
statale 42 – del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore
allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità
della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui
per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere
e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali
di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un
importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di
cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato
al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità
accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all’1
per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con
collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di
euro annui per quindici anni, a favore dell’ANAS;
n) opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della
viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura
pari all’1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province
di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi
del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche
di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni
di euro per quindici anni, nonchè gli interventi di restauro della
Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. L’atto costitutivo della
Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa
continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività
connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto
dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da
Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge
sono integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell’esercizio delle attività
di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti
Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al
patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative
iscrizioni previste dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni
altra formalità.
84. Per la prosecuzione degli interventi
relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità»,
sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo
contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85
milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere
dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori
di costruzione, nonchè delle attività e lavori, da avviare
in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE
con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004,
e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova
e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie
dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale
di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
85. All’articolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure»
sono inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria,
avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo
di contributo in conto impianti. Il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale, all’interno del sistema di contabilità regolatoria,
tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del
sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per
lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo
di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti
e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti
finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo
dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili
alla stessa nonchè, per il periodo di durata dell’investimento
e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli
oneri connessi al finanziamento dell’infrastruttura medesima, è
ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di
produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte
nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista
durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento
inizia dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio.
Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote
di ammortamento di cui al comma 86.
88. All’articolo 1 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma:
«6-ter. I beni immobili appartenenti
a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente
o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità
alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente
dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società
dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono
procedere all’ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella
attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità
d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo,
dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova
l’immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione
delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l’opera
supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato
delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio
della professione attestante l’idoneità statica delle opere
eseguite. Qualora l’opera sia stata in precedenza collaudata, tale
certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta
motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell’immobile
e documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale
e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di
una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base
all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione
in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune
non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle
norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia
e lo notifichi all’interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva
potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili
ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie
dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà,
ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».
89. Al fine di ridurre l’onere economico derivante
dall’esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente
da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi
e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente
controllata dallo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società
stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così
trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge,
della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti
sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento
è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria
società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società di cui
al presente comma. L’onere della predetta relazione di stima è
a carico della società di cui al presente comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento
dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua
ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente
comma non si applica ai crediti rientranti nell’ambito delle liquidazioni
gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate
ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua
ad essere limitata all’attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell’articolo
9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano
ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni
coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma
1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonchè,
sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89.
Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche
di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli interventi
di cui all’articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi
del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi
di contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione
clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine
di conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta
del Corpo della guardia di finanza, nonchè per il miglioramento
e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006, è
autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni,
nonchè un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici
anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del
Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento
delle dotazioni organiche.
94. All’articolo 43, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti
da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti:
«ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè
con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche
in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione
Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro
del sedime aeroportuale».
95. Sono autorizzati contributi quindicennali,
ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere
dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75
milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del
programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della
classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative, nonchè per l’avvio di programmi dichiarati di massima
urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive.
96. Ai fini dell’applicazione
del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto
attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli
obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere
a Poste italiane Spa l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l’anno 2006 il Fondo
di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga
delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni
di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare
al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del
Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
98. È autorizzata la partecipazione
dell’Italia all’iniziativa G8 per la cancellazione del debito
dei Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni,
per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l’anno
2006, in euro 29 milioni per l’anno 2007 e in euro 4 milioni per l’anno
2008.
99. È autorizzata la partecipazione
dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con
versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per
l’anno 2006, ad euro 6 milioni per l’anno 2007 e valutato in
euro 27,5 milioni a decorrere dall’anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi
quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori
colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi
dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza
ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma
2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle
medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all’articolo
3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione
nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato
un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l’importo
di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, da destinare al completamento
delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia
di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi
si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225
del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata
la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni
di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono
destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto
del 2004, a decorrere dall’anno 2006. A valere sulle risorse di cui
al presente comma, è concesso all’Agenzia interregionale per
il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni
a decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento
del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici
del fiume Po, sentita l’Autorità di bacino competente. Per
l’anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori
15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi
sismici nel territorio del Molise.
101. Per consentire l’organizzazione
e l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo
svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008
è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni
a decorrere dall’anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
102. Il comma 3 dell’articolo
2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello schema previsionale
e programmatico di cui all’articolo 3 e il piano di ricostruzione
e sviluppo di cui all’articolo 5 possono essere sottoposti a revisione
annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione
Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie.
La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri l’assetto del piano aggiornato».
103. Le somme versate nel periodo d’imposta
2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti
dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai
sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro
dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992, fino
alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate
in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre
2006, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la
quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito
d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione
netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni
fornite a consuntivo dall’Agenzia delle entrate, provvede a riversare
sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le
somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104
a 111.
104. Per gli interventi previsti dall’articolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzato il
rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dall’articolo
2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzata una
ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo d’imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
non documentate di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti
personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune
in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle
regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonchè,
relativamente all’anno 2005, dall’articolo 2, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall’articolo
61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato
uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno 2006.
107. Relativamente all’anno 2005,
alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica
di autisti di livello 3º e 3º super, è riconosciuto l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS,
per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali
di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS,
nel limite di spesa di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo
di riforma del settore dell’autotrasporto di merci, previsto dalla
legge 1º marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del
sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese,
in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale,
è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per
misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci
e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di
80 milioni di euro per l’anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
109. All’articolo 6 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè degli autotrasportatori
di cose per conto terzi».
110. All’articolo 3, comma 2-ter,
primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole:
«a decorrere dall’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«a decorrere dall’anno 2006».
111. All’articolo 22, comma 1-bis,
del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato
dall’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole:
«30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2007».
112. La lettera e) del comma
10 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
abrogata.
113. All’onere derivante dall’attuazione
dei commi da 103 a 111 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
114. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l’anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l’anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo
6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo
13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per
il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2,
comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
116. L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117. All’articolo 19, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006».
118. All’articolo 45, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: «per i sei periodi d’imposta successivi» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi
d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura
dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2006 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per
cento».
119. Per l’anno 2006 sono prorogate
le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre 2005,
di cui al comma 571 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato
al 31 dicembre 2006.
121. Sono prorogate per l’anno
2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico
del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni
ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007.
122. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
123. Per l’anno 2006 il limite
di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente
ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione
dei redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero
quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
125. All’articolo 30 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1)
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’85 per cento»;
b) al comma 5, le
parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15
per cento».
126. Il termine previsto dall’articolo 43,
comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo,
al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
127. All’articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006».
128. La disposizione di cui al comma
11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata
dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche
con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta
sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
129. Le disposizioni di cui al comma
1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia
di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione
di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006.
130. Nella legge 30 dicembre 2004,
n. 311, all’articolo 1, dopo il comma 430, è inserito
il seguente:
«430-bis. La disposizione di cui al
comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche
alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma
430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze
e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni
effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all’articolo
4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni
è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
132. All’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte corrisposte»
sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1»
e le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle
entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell’interno»;
al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole:
«comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al
Ministero dell’interno nonchè»;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate
in applicazione del decreto di cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «L’Agenzia delle entrate»
fino a: «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei dati forniti dall’Agenzia
delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede,
ove risulti l’obbligo di restituzione,», le parole: «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole:
«di accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte»
sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo,
dopo le parole: «natura tributaria» sono inserite le seguenti:
«e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le parole: «Le
imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»;
al quinto periodo, le parole: «delle imposte corrisposte» sono
sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore dell’Agenzia
delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale
del Ministero dell’interno, adottato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno,
sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per
le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza,
sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di
non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell’aiuto
indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di
applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del
diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei
princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente
e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento
della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il
contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali
di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti
già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori
imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle
agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento
della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili
alla generalità dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione
delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene
avvalere».
133. All’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta».
134. All’articolo 11, comma 1,
lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni,
le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette
anni».
135. Per la valorizzazione delle attività
di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico
tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale
e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di
cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003,
per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata
l’ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006, impregiudicata l’attuazione di quanto previsto negli accordi
di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
136. Per garantire il completamento
delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della
fiera di Milano, ricomprese nell’ambito «Accessibilità
Fiera di Milano» previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del
21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti
spese: a favore dell’ANAS, per le opere di viabilità per l’importo
di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008; a favore
del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e
delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l’importo
di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008.
137. A decorrere dal 1º gennaio
2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta
o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del
credito d’imposta se l’importo risultante della dichiarazione
non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle
dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione
modello «730» viene comunque presentata non è dovuto,
ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell’imposta,
alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto
di stabilità interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente
all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano
ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese correnti,
per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma
142, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento
e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso
delle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente aumentato,
rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi
anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del
4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle
corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato
del 4 per cento.
140. Per gli stessi fini di cui al
comma 139:
a) per l’anno
2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere
sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per
ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può
essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno
2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel
triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di
appartenenza e diminuito dell’8 per cento per i restanti enti locali.
Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
la riduzione è del 6,5 per cento. Per l’individuazione della
spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l’individuazione
della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica,
si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo
i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche
e la spesa media pro capite sono così individuate:
1)
per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino
a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87
euro;
2)
per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47
euro;
3)
per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a
102,03 euro;
4)
per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari
a 113,24 euro;
5)
per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 589,89 euro;
6)
per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 617,49 euro;
7)
per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 662,74 euro;
8)
per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 768,37 euro;
9)
per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10)
per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11)
per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l’anno
2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione
dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti
dell’anno 2006 e, per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9
per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno
2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma
138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1
per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti
spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco annualmente pubblicato
in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 gennaio 1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º
gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa
per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del
3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari
ai predetti trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle spese in conto capitale
di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti
in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da
parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º
gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa
per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l’aumento
del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari
ai predetti trasferimenti in conto capitale.
144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei
limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni
Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
146. I comuni possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti
dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di
contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all’anno 2006
il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi
cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote
di parte nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia
e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè
dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le
spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo
sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza
unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui
ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite
dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il
31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma
la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei
confronti degli enti ed organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione
nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole
del patto di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile
la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni
recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della
citata legge n. 3