IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
specifiche disposizioni che consentano agli operatori di attuare la
piena e corretta applicazione delle norme di riforma del processo
civile introdotte sia dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sia
dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, ricorrendo ad un breve rinvio
della operativita' delle norme medesime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti
dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e,
successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre
2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006».
Art. 2.
1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263,
le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«1° marzo 2006».
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato