IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005, n. 126771,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005, con
il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da Euro 50,
celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», millesimo
2006;
Considerato che occorre stabilire la data del corso legale,
determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la
distribuzione delle citate monete;
Considerata la opportunita' di riservare parte del contingente al
mercato estero;
Decreta:
Art. 1.
Le monete d'oro da Euro 50, celebrative dei «XX Giochi olimpici
invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto
ministeriale 22 novembre 2005, indicato nelle premesse, hanno corso
legale dal 3 gennaio 2006.
Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1 e'
determinato in Euro 300.000,00 pari a 6.000 pezzi, di cui 2.000
destinate al mercato estero.
Art. 3.
In Italia l'acquisto delle monete puo' essere effettuato entro il
28 febbraio 2006 con le modalita' e alle condizioni di seguito
descritte:
direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G.
Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un
limite massimo, a persona, di Euro 1.500,00;
mediante richiesta di acquisto trasmessa via fax al numero +39
06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure
tramite collegamento Internet con il sito www.ipzs.it
mediante versamento anticipato sul conto corrente postale n.
59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
- Emissioni numismatiche;
mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso
la Banca Popolare di Sondrio - Roma - agenzia n. 11, intestato a
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X
05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.
L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere
concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e
richiesta nell'ordine di acquisto.
Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 300
unita' per ogni acquirente, applicando uno sconto per i quantitativi
eccedenti le 100 unita'.
I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari,
sono pertanto cosi' distinti:
da 1 a 100 monete Euro 460,00;
da 101 a 300 monete Euro 450,61.
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di
partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici'.
La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sara' effettuata
al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto
pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed
i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a
carico del destinatario.
Art. 4.
Al Comitato per l'organizzazione dei «XX Giochi olimpici invernali
Torino 2006» viene riservato un quantitativo di 500 monete al prezzo
scontato di cui all'art. 3.
Art. 5.
Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato
internazionale olimpico ed al Comitato per l'organizzazione dei «XX
Giochi olimpici invernali Torino 2006», attraverso la Samlerhuset
Group b.v., distributore unico autorizzato per la vendita delle
monete, un quantitativo di 2.000 pezzi, in capsule e non
confezionate, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi
del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino
e dello Stato della Citta' del Vaticano.
L'eventuale quantitativo di monete riservato al mercato nazionale
non venduto entro i termini stabiliti all'art. 3 potra' essere ceduto
alla Samlerhuset Group b.v. alle stesse condizioni di cui al comma
precedente.
Art. 6.
La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta
custodia», i quantitativi di monete richiesti, all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le
modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo
dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio
per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2005
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato