Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento
delle Filiere agricole ed agroalimentari - Ispettorato centrale
repressione frodi
Al Comando Carabinieri politiche
agricole
Al Comando Carabinieri per la Sanita'
Agli assessorati dell'agricoltura delle
regioni
Agli assessorati dell'agricoltura delle
province di Trento e Bolzano
All'Istituto regionale della vite e del
vino
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle dogane
Comando generale Guardia di finanza.
Ufficio operativo
Agli organismi di rappresentanza
1. Riferimenti normativi.
Normativa comunitaria.
Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999.
Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Regolamento CE 1622/00 del 24 luglio 2000.
Fissa talune modalita' d'applicazione del regolamento 1493/99 del
Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici.
Regolamento CE 1623/00 del 25 luglio 2000.
Riguarda le modalita' del regolamento 1493/99 del Consiglio,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per
quanto riguarda i meccanismi di mercato.
Regolamento CE n. 884/01 del 24 aprile 2001.
Stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo.
Regolamento CE n. 1282/01 del 28 giugno 2001.
Riguarda modalita' di applicazione del regolamento 1493/99 del
Consiglio per quanta riguarda le informazioni per la conoscenza dei
prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.
Normativa nazionale.
Decreto ministeriale del 30 luglio 2003.
Modalita' di applicazione del regolamento 1622/00 che istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
Decreto ministeriale del 26 luglio 2000.
Termini e modalita' per la presentazione delle dichiarazioni delle
superfici vitate.
2. Premessa.
Il regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 ha disposto la
concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui
all'art. 24 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99; per la
campagna 2005/2006 e' autorizzata la conclusione dei relativi
contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2005 al 15
febbraio 2006.
Con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e
istruzioni per la corretta applicazione della misura ai produttori
aventi sede legale (per le persone giuridiche) o residenza (per le
persone fisiche) nelle regioni italiane diverse dalla Toscana o dal
Veneto, nelle quali sono competenti i rispettivi Organismi pagatori
riconosciuti.
Per Organi delegati al controllo si intendono gli Uffici regionali
dell'agricoltura a livello provinciale competenti per territorio.
L'importo dell'aiuto e' fissato per giorno e per ettolitro;
euro 0,01544 per vini da tavola;
euro 0,01837 per i mosti;
euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati;
euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.
3. Contratti di magazzinaggio: termini e soggetti contraenti.
I produttori singoli o associati, cosi' come individuati dall'art.
26 del regolamento CE n. 1623/2000, i quali intendano concludere con
l'Organismo pagatore AGEA, contratti di magazzinaggio a lunga durata
per determinati quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro
proprieta', devono presentare al delegato Organo di controllo
(attualmente gli Uffici provinciali degli Assessorati regionali
dell'agricoltura) specifica domanda dal 16 dicembre 2005 al 15
febbraio 2006.
Considerato che l'art. 31 del succitato regolamento CE 1623/2000
prevede al comma 2 che il primo giorno del periodo di magazzinaggio
non puo' essere posteriore al 16 febbraio, i produttori che intendano
concludere i contratti entro il succitato termine del 16 febbraio
senza incorrere nel rischio di mancata stipulazione dello stesso,
dovranno presentare le domande in questione entro il 5 febbraio
precedente. Cio' al fine di assicurare al competente Organismo di
controllo delegato i tempi tecnici minimi necessari per
l'espletamento delle attivita' propedeutiche alla stipulazione del
contratto.
La domanda per la conclusione del contratto deve essere compilata
esclusivamente su apposito modulo numerato con un codice
identificativo univoco a barre, predisposto dall'Agea.
Per facilitare il reperimento di tale modello, l'Agea ha
predisposto sul sito internet «www.sian.it» una funzione disponibile
per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di 10 modelli
per ogni accesso), nell'Area «Modulistica», dal quale potra' essere
stampato gratuitamente.
Il modulo dovra' essere utilizzato in originale in quanto il codice
a barre fungera' da identificativo unico.
Si fa presente che, in ogni caso, sul modulo di domanda la ditta
richiedente dovra' indicare il proprio numero di codice fiscale,
perche' la mancata indicazione del soggetto costituisce irregolarita'
della domanda e impedisce l'identificazione.
Requisiti necessari per la stampa della modulistica, da qualsiasi
postazione munita di personal computer collegato alla rete internet,
sono i seguenti:
Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore);
Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure;
Mozilla Firefox 0.8 (o superiore) oppure;
Netscape 7.1 (o superiore).
Il Modulo di domanda potra' comunque essere eventualmente e
gratuitamente scaricato presso le postazioni internet dell'Agea o
delle Regioni.
Le modalita' di compilazione della domanda sono disponibili nelle
«Note esplicative» presenti nell'Area «Servizi - Software e Manuali -
Manuali».
Il suddetto modulo di domanda, una volta compilato, dovra' essere
presentato in originale presso le sedi degli Uffici provinciali degli
Assessorati regionali dell'agricoltura.
Per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica, ovvero
ogni associazione di tali persone, che trasformi o faccia trasformare
(art. 26 - regolamento CE n. 1623/2000):
uve fresche in mosto di uve;
mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato rettificato;
uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato
in vino da tavola.
Pertanto i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi
esclusivamente da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti
dai medesimi ottenuti nell'Unione europea mediante trasformazione di
materia prima di produzione propria o acquistata, proveniente
esclusivamente da viti classificate come varieta' di uve da vino,
conformemente all'art. 19 del regolamento CE del Consiglio n.
1493/99.
I prodotti provenienti da altri Stati membri possono beneficiare
degli aiuti comunitari a condizione che il documento che accompagna
la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorita' di
controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto e' stato
ottenuto esclusivamente da uve da vino.
4. Oggetto del contratto.
I quantitativi minimi che possono formare oggetto di un contratto
sono (art. 28, paragrafo 2, regolamento CE n. 1623/2000):
50 ettolitri per i vini da tavola;
30 ettolitri per i mosti di uve;
10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e concentrati
rettificati.
Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere:
2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;
2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato;
2 contratti di mosto;
2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato.
Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore
conclude contratti di magazzinaggio non deve essere superiore a
quello indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di
produzione presentata in conformita' all'art. 18, paragrafo 1 del
regolamento CE n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il
produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di
presentazione della suddetta dichiarazione e che risultano dai
registri di cui all'art. 70 del regolamento CE n. 1493/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999.
I produttori che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato
dopo la data del 30 novembre 2005 devono trasmettere, in allegato al
contratto di magazzinaggio, un elenco da cui risultino i fornitori
del mosto o del mosto parzialmente fermentato acquistato, con
l'identificazione del codice fiscale e denominazione del fornitore.
5. Periodo di magazzinaggio.
La concessione dell'aiuto e' subordinata alla conclusione di un
contratto di magazzinaggio con l'AGEA nel periodo dal 16 dicembre al
15 febbraio dell'anno successivo.
Il primo giorno di decorrenza del periodo di magazzinaggio e' il
giorno successivo a quello della stipulazione del contratto, vale a
dire il giorno successivo alla data nella quale l'Organismo delegato
al controllo accerta la regolare sottoposizione in magazzinaggio del
prodotto oggetto del contratto.
Tuttavia un contratto puo' essere concluso per un periodo di
magazzinaggio che abbia inizio dopo il giorno successivo a quello
della stipulazione (art. 31, paragrafo 2, regolamento CE n.
1623/2000).
Tale inizio non puo' comunque essere posteriore al 16 febbraio, ed
e' subordinato alla condizione che il produttore con una propria
dichiarazione indichi il giorno di effettivo inizio del contratto
medesimo.
I contratti di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un
periodo che non puo oltrepassare il 30 novembre successivo alla loro
conclusione. Il produttore puo', dopo la conclusione del contratto,
fissare:
a partire dal 1° agosto e fino al 30 novembre il termine di
scadenza, per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di
mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
a partire dal 1° settembre fino al 30 novembre il termine di
scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.
Ai fini della determinazione della data di scadenza, e solo nel
caso di scadenza anticipata, il produttore trasmette all'AGEA e agli
Organi di controllo una dichiarazione nella quale precisa l'ultimo
giorno di validita' del contratto.
Tale dichiarazione deve essere spedita all'AGEA - Ufficio Vino -
U.O. 66 - (al numero di telefax 06/4453940) e agli Organismi
regionali delegati di controllo, almeno quindici giorni prima della
data in cui si vuole porre termine al contratto.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la
data di scadenza del contratto si intende tacitamente fissata al 30
novembre.
Ai sensi del regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000,
qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura
rilevante la media volumica delle ultime tre campagne, esso puo'
essere ridotto di una percentuale da determinare da parte della
Commissione, secondo la procedura di cui all'art. 75 del regolamento
CE n. 1493/1999.
Tale riduzione non puo' portare i quantitativi immagazzinati sotto
ai livelli minimi fissati all'art. 28, paragrafo 2 del citato
regolamento.
In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto e' versato
integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.
6. Caratteristiche chimico-fisiche ed organolet tiche del prodotto
oggetto di contratto.
La domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata,
per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto e'
condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato in
data non anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione del
contratto, da un Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, e dal relativo
verbale di prelevamento campione redatto da un Pubblico ufficiale
(funzionario I.P.A., Vigili urbani, Vigili sanitari, ASL, ecc..).
Nel certificato o bollettino di analisi devono figurare i dati
relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e
quantita' del prodotto, il recipiente al quale il campione si
riferisce, nonche' le caratteristiche chimico-fisiche e
organolettiche (art. 29, regolamento CE n. 1623/2000) nei limiti
appresso indicati:
Per il vino:
colore;
titolo alcolometrico volumico totale;
titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;
tenore di acidita' totale espresso in grammi di acido tartarico o
in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;
tenore di acidita' volatile espresso in grammi di acido acetico
per litro o in milliequivalenti per litro - massimo 9
millequivalenti, per i bianchi e massimo 11 millequivalenti per i
rossi;
tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;
stabilita' all'aria per un periodo di 24 ore;
assenza di cattivo sapore;
tenore in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per
i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;
alcol metilico;
assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati).
I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini
rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo e'
quello fissato per i vini bianchi.
Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:
massa volumica a 20 °C. 1,055 minima, densita' a 20 °C. 1,056
minima, titolo alcometrico volumico effettivo massimo 1% vol.,
zuccheri riduttori g/l senza limite, grado rifrattometrico a 20 °C.
(per il mosto concentrato) colore, assenza di ibridi per i mosti
rossi e rosati.
Per i mosti di uva concentrati rettificati:
ph non superiore a 5, per un valore di 25° Brix densita' ottica a
425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, tenore di
saccarosio non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6
per un valore di 25° Brix, acidita' totale non superiore a 15
milliequivalenti/kg di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa
non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali
non superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali, conduttivita'
non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20 ° C. e 25° BRIX,
presenza di mesoinositolo, massa volumica e grado rifrattometrico non
inferiore a 61,7%, tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25
mg/kg di zuccheri totali, proveniente esclusivamente dalle varieta'
di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5.
Ottenuto da mosti di uve avente almeno il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve
sono state raccolte.
Per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato
rettificato e' ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o
inferiore a 1% vol.
In calce al Certificato il responsabile del Laboratorio dovra'
attestare, sulla base delle risultanze analitiche, che il prodotto e'
conforme ai requisiti richiesti dall'art. 29 del regolamento CE n.
1623/2000.
Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:
1) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi;
2) copia delle pagine del registro di carico e scarico da cui
risultino l'acquisto, la trasformazione o la concentrazione di
prodotti avvenuti successivamente alla data di presentazione della
denuncia di produzione, dai quali e' stato ottenuto il prodotto
oggetto della domanda di magazzinaggio.
In caso di trasferimento di prodotto in uno stabilimento sito in
una provincia diversa da quella presso la quale la ditta ha
presentato la dichiarazione vitivinicola, la ditta medesima deve
inviare all'Agea la documentazione probante l'avvenuto trasferimento
(es.: documenti di accompagnamento).
7. Controlli svolti dagli organismi delegati.
L'Organismo delegato al controllo, che ha ricevuto l'istanza di cui
sopra, provvede a verificare la corretta tenuta delle scritture
contabili e la corrispondenza di tutti i dati dichiarati
nell'istanza, in particolare le generalita' e la qualita' del
dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, la quantita'
(espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto
immagazzinato, la capacita' e il contenuto di ciascun recipiente in
cui il prodotto e' conservato, il relativo numero distintivo,
nonche', per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il
primo travaso e non sia un prodotto a denominazione di origine
controllata.
In caso di esito favorevole della verifica, l'Organismo delegato di
controllo redige in calce all'istanza l'apposita dichiarazione di
approvazione che ha eseguito il controllo, la data, il timbro
dell'Ufficio e la firma del funzionario responsabile.
Due copie dell'istanza (originale e copia) devono essere trasmesse
all'AGEA - Ufficio Vino - via Torino, 45 - 00184 Roma, da parte
dell'Organismo delegato di controllo, unitamente ai documenti
eventualmente allegati di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) indicati nella
domanda, entro il termine di quindici giorni dalla data di decorrenza
del contratto.
Una copia sara' consegnata al produttore, una all'Ispettorato
repressione frodi territorialmente competente ed un'altra sara'
trattenuta dall'Organismo di controllo unitamente ai documenti di cui
ai punti 1), 2) e 3) indicati nella domanda.
Al fine di semplificare gli adempimenti, gli Organi di controllo
non dovranno piu' inviare all'Agea i documenti di cui ai punti 1), 2)
e 3) della domanda, ma e' sufficiente che ne attestino la regolarita'
negli appositi campi della lista di controllo.
La documentazione dovra' essere conservata ordinatamente in
appositi fascicoli per almeno dieci anni (fatto salvo eventuale
contenzioso), registrandone l'ubicazione anche in vista di eventuali
controlli di supervisione disposti dai servizi comunitari e
nazionali.
All'atto della conclusione del contratto, il produttore dovra'
annotare sul registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto
sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinari ove
il prodotto medesimo e' conservato.
Analoga annotazione dovra' essere effettuata, in caso di travaso o
trasferimento in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato,
in ordine alla data in cui vengono eseguite le relative operazioni.
In ogni caso l'inizio di tali operazioni deve essere comunicato
all'Organismo delegato al Controllo almeno 3 giorni prima, mediante
telefax.
Fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione di cui
sopra, il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del
contratto in un magazzino situato in un'altra localita' o in un altro
deposito, deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA - Ufficio
Vino - U.O. 66 - telefax n. 06/4453940 (pena la sanzione prevista al
successivo punto G della circolare).
Per i produttori che concludono un contratto di magazzinaggio a
lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, e'
prevista la possibilita', durante il periodo di validita' dello
stesso, di trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto
di uve concentrato od in mosto di uve concentrato rettificato.
In ogni caso, i produttori che intendono procedere alle predette
trasformazioni sono tenuti a comunicare all'AGEA - Ufficio Vino -
U.O. 66 (telefax n. 06/4453940), all'Ispettorato centrale repressione
frodi ed all' Organismo di controllo delegato competente per
territorio, la data d'inizio delle predette operazioni, lo
stabilimento in cui saranno effettuate, il luogo e il tipo di
condizionamento.
Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici sopra menzionati
almeno quindici giorni prima della data dell'inizio delle operazioni
di trasformazione.
Nel mese successivo alla fine di dette operazioni, i produttori
trasmettono all'AGEA - Ufficio Vino - U.O. 66 - via Torino, 45 -
00184 Roma, tramite il competente Ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, i seguenti documenti:
1) certificato d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il
relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la
massa volumica ed i dati richiesti all'art. 22 del regolamento CE n.
1623/2000;
2) attestazione rilasciata dall'Ispettorato centrale repressione
frodi, comprovante le quantita' di prodotto trasformate, le relative
quantita' di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati
ottenute e le date d'inizio e di completamento delle operazioni di
trasformazione.
Ai sensi del regolamento CE n. 625/2003 della Commissione del 2
aprile 2003, fermo restando il disposto del paragrafo 6 dell'art. 34
del regolamento CE n. 1623/2000, i prodotti che formano oggetto del
contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti od a
processi enologici necessari per la loro conservazione.
E' ammessa una variazione del volume indicato nel contratto: essa
e' pari al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti di uve
concentrati e i mosti concentrati rettificati.
Se i prodotti sono stati travasati in altri recipienti, la
variazione ammessa e' portata al 3% per i vini e 4% per i mosti,
mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.
E' concessa inoltre la possibilita' di commercializzare i mosti ed
i mosti concentrati destinandoli all'esportazione o alla
fabbricazione di succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di
magazzinaggio, a condizione che il produttore titolare del contratto
non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.
In tal caso la destinazione del prodotto alla trasformazione in
succo od all'esportazione deve essere comprovata da un certificato
dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
I produttori che intendono avvalersi di tale facolta' devono
comunicare al predetto Ufficio, all'Organismo di controllo delegato
ed all'AGEA (fax n. 06/4453940), con almeno quindici giorni di
anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.
Gli Organismi di controllo delegati, per accertare ed attestare che
il prodotto oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o
altrimenti commercializzato fino alla scadenza del periodo di
magazzinaggio, devono effettuare i prescritti controlli fisici in
data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio.
Per verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, debbono
prelevare, a sondaggio ed in contraddittorio con il produttore, da
una delle vasche contenente il prodotto oggetto di stoccaggio, un
campione che dovra' essere sigillato e trasmesso al Laboratorio di
analisi pubblico autorizzato, prescelto dall'Organo di controllo
delegato ma a cura a spese del produttore.
Di tali operazioni dovra' essere redatto un apposito verbale, che
sara' sottoscritto anche dal produttore.
Le risultanze del controllo finale devono essere verbalizzate
utilizzando l'apposito modello di «controllo finale di
magazzinaggio», che l'Organo di Controllo Regionale potra'
liberamente scaricare dal sito internet www.sian.it nell'Area
«Modulistica». Per ogni svincolo dall'ammasso il modulo di controllo
finale dovra' essere utilizzato in originale in quanto il codice a
barre fungera' da identificativo univoco, ed in originale dovra'
essere compilato, timbrato, firmato e trasmesso all'Agea.
Il verbale di controllo dovra' pervenire all'AGEA al massimo entro
venti giorni dalla data di scadenza del magazzinaggio, onde
consentire all'Agenzia di effettuare i pagamenti dell'aiuto ai
produttori nei termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi
dalla scadenza del contratto).
I produttori sono obbligati a consentire agli Organismi di
controllo, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle
disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento,
in particolare l'identita' e il volume del prodotto oggetto del
magazzinaggio.
La violazione del predetto obbligo e di quello previsto dall'art.
34 del regolamento CE n. 1623/2000 comporta il diniego del diritto al
pagamento dell'aiuto.
Analoga sanzione e' prevista per la violazione degli obblighi
stabiliti per la trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati,
stabiliti all'art. 34 del predetto regolamento CE.
In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma
del citato regolamento e del contratto, diversi da quelli sopra
indicati, l'aiuto spettante e' diminuito di un importo compreso tra
il 5 e il 10%, a seconda della gravita' della infrazione commessa,
come previsto all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE
n. 1623/2000.
8. Controlli integrati svolti sulla base delle banche dati agea.
Controlli con le dichiarazioni vitivinicole (raccolta uve e
produzione vino) e superfici vitate.
I criteri di controllo delle domande di aiuto con le dichiarazioni
vitivinicole e con le dichiarazioni delle superfici vitate e le
penalita' conseguenti alle eventuali relative irregolarita' sono
disciplinate dalla Circolare della Direzione area coordinamento Agea
prot. n. ACIU.2005.668 del 3 novembre 2005 (Dichiarazione di raccolta
delle uve e di produzione del vino per la campagna 2005/2006)
indirizzata a tutti gli Organismi Pagatori riconosciuti, tra cui Agea
Pagatore.
In esito allo svolgimento dei suddetti controlli, i competenti
servizi dell'Area coordinamento e dell'Area controlli comunicano
all'Ufficio vino e aiuti comunitari i risultati ottenuti.
Al fine di poter procedere al pagamento dell'aiuto nei termini
previsti dal regolamento comunitario i suddetti risultati definitivi
vengono trasmessi all'Ufficio vino e aiuti comunitari prodotti entro
la fine di aprile 2006.
Controlli con le dichiarazioni vitivinicole di giacenza.
Il controllo delle domande di aiuto con le dichiarazioni
vitivinicole di giacenza consiste nella verifica che il quantitativo
richiesto nella domanda d'aiuto risulti congruente con quello
dichiarato nella sezione C, riquadro «Produzione», della
dichiarazione di giacenza. Tali controlli non vengono applicati,
qualora il produttore comunichi l'interruzione del contratto
precedentemente alla data del 31 luglio 2006.
9. Pagamento dell'aiuto.
Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono
far pervenire all'AGEA, in unica soluzione e nei quindici giorni
successivi alla chiusura del magazzinaggio, la seguente
documentazione:
1) attestato assolvimento obblighi di cui agli articoli 27 e 28
del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2004/2005;
2) certificato di iscrizione al Registro delle imprese, da cui
risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti
e che non e' sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre
procedure concorsuali e recante la dicitura antimafia di cui all'art.
10, legge n. 575/1965; in alternativa dovra' essere prodotta
autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000, redatta secondo
il modello di cui all'allegato B, corredata da copia integrale
(fronte retro) di un documento di identita' in corso di validita';
3) Per le domande di aiuto complessivamente di importo superiore
a Euro 154.937,07 e' necessario acquisire la certificazione antimafia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252. Tale certificazione puo' essere richiesta direttamente dal
produttore interessato, alla Prefettura competente, che dovra'
inviarne copia alla scrivente Agenzia.
Si richiama l'attenzione dei produttori sull'esigenza che il
predetto termine venga scrupolosamente rispettato, atteso che
l'acquisizione della documentazione sopra richiamata costituisce
presupposto essenziale per l'erogazione dell'aiuto.
10. Pagamento anticipato su cauzione.
Ai sensi dell'art. 38 del regolamento CE n. 1623/2000 i produttori
possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, previa
costituzione di una cauzione conforme al modello riportato
nell'allegato A, in duplice copia, pari al 120% dell'importo
richiesto.
Il pagamento verra' effettuato entro tre (3) mesi dalla
presentazione della cauzione stessa e dei documenti indicati alla
lettera C e, se del caso, alla lettera D.
La cauzione sara' svincolata successivamente alla scadenza del
periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli
obblighi da parte del produttore.
11. Informazioni.
Al fine di poter corrispondere, con snellezza e trasparenza, ai
quesiti posti ai produttori interessati da problematiche relative
alle istanze presentate, si fa presente che eventuali quesiti
potranno essere rivolti esclusivamente al numero di fax Agea:
06/4453940.
A tutela della riservatezza, non verranno fornite informazioni in
via telefonica sullo stato delle pratiche.
Si invitano gli Enti e le Organizzazioni in indirizzo a dare la
massima divulgazione alla presente circolare, in modo che gli
Organismi e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e
correttamente della misura in questione.
Roma, 21 dicembre 2005
Il Titolare: Gulinelli
Allegato A
Cauzione (Bancaria od assicurativa) per il pagamento anticipato
dell'aiuto al magazzinaggio dei prodotti vinosi.
(Carta Intestata)
Cauzione n. ....................... del
.............................
PREMESSO
A ) che la ditta ............................... con sede in
.................... codice fiscale n.
................................. (in seguito denominata
«contraente»), ha stipulato con l'Organismo Pagatore Agea, nel corso
della Campagna 2005/2006, contratto di magazzinaggio di
............... ............... ai sensi del regolamento CE 1493/99
del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per
ottenere un contributo di Euro .................... (Euro in lettere
...........................................................);
B) che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e
nazionali per il pagamento dell'aiuto anticipato, la ditta
richiedente deve prestare cauzione pari al 120% della somma richiesta
a garanzia della somma da anticipare;
C) che la ditta ha chiesto, con la domanda in data
..................... il pagamento dell'anticipo dell'aiuto totale
ammontante ad Euro ..............................., da garantirsi con
una cauzione di Euro ................................. (Euro
............................................................) pari al
120% dell'aiuto richiesto;
D) che la suddetta cauzione e' intesa a garantire che la ditta
rispetti tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria e
nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario
sopraindicato;
E) che qualora risulti accertata l'insussistenza totale o
parziale del diritto all'aiuto, l'Organismo Pagatore AGEA deve
procedere: all'incameramento della cauzione secondo le
modalita' generali stabilite dal regolamento CE n. 2220/85, ed in
particolare dall'art. 16 e dall'art. 29, ultimo comma;
Cio' Premesso
La Banca ..................................... Cod. Fiscale
....................... con sede in ..........................
iscritta nel Registro delle imprese di
................................. al numero .....................
...... (di seguito indicata come «fideiussore») in persona del legale
rappresentante pro tempore/procuratore speciale sig.
.................... nato a .................. il
....................... dichiara di costituirsi, come in effetti si
costituisce, fideiussore (oppure, nel caso di impresa Assicuratrice,
con sede in ....... via ............................ in persona del
sig. .................. nella sua qualita' di Agente
............................... autorizzata dal Ministero
dell'industria ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed
inclusa nell'elenco di cui all'art. 1, lettera C della legge n. 384
del 10 giugno 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ...........
del .............. a cura dell'ISVAP) nell'interesse della ditta
.................... ed a favore dell'l'Organismo Pagatore AGEA,
dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l'adempimento
dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate secondo
quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli
interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di
pagamento e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di
qualsiasi natura sopportati dall'Organismo Pagatore Agea a causa del
recupero, fino a concorrenza dell'importo di Euro
.......................... (120% della somma richiesta);
Cauzione n: ........................ del
.................................
1) L'avviso di pagamento della somma richiesta dall'Organismo
Pagatore Agea sara' comunicato dall'Agea medesima all'Ente garante e,
contestualmente, al Contraente a mezzo raccomandata R.R.. L'Ente
garante si obbliga a versare, sempre che il Contraente non abbia
provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta
comunicazione Agea, la somma richiesta.
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'Organismo Pagatore
AGEA sara' effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta
scritta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilita' per
il Fideiussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, anche
nell'eventualita' di opposizione proposta dal Contraente o da altri
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel
frattempo sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre
procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso
di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali
controgaranzie da parte del Contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia
al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod.
civ. e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 cod. civ.
volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con
il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonche' con
espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e
1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed
esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei
confronti di AGEA.
4) La presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di
emissione. Al termine del suddetto periodo, fatta salva la
possibilita' per l'AGEA di richiedere una proroga per un ulteriore
semestre, la garanzia verra' a cessare automaticamente, senza
necessita' di ulteriori comunicazioni da parte dell'AGEA.
5) In caso di controversie fra AGEA ed il Fideiussore, foro
competente sara' esclusivamente quello di Roma.
Il Contraente Il Fideiussore
............................. ..................
..........
Si intendono specificamente approvate per iscritto le clausole di
cui alla lettera e) delle Premesse e le clausole di cui ai paragrafi
2, 3, 4 e 5.
Il Contraente Il Fideiussore
............................. ..................
..........
Allegato B
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel
Registro delle imprese di cui al decreto ministeriale 7 febbraio
1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il/La sottoscritt ....
Nat.. .... il ....
Residente a ....
Via ....
Codice fiscale ....
In qualita' di rappresentante legale della Societa/Ditta di
seguito indicata, dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla
data della presente:
- Denominazione ....
- Codice Fiscale ....
- Forma giuridica ....
- Sede ....
- Iscritta nel registro delle Imprese di ....
- In data .... N. ..... Sezione ....
- Costituita con atto del ....
- Capitale sociale o totale quota Euro ....
- Durata della societa' - data termine ....
- Oggetto sociale ....
(descrizione sintetica)
- Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalita' e
codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso
firmatario della dichiarazione)
....
....
....
....
Dichiara inoltre che la Societa/Ditta e' legalmente vigente, in
quanto la stessa non e', ne lo e' stata negli ultimi 5 anni,
sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa
coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che
non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui
all'art. 10 della legge n. 575/1965.
La presente dichiarazione viene resa consapevole delle
conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Data .........................
Firma autenticata
.................................(1)
Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente
modello e' effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dal
decreto legislativo n. 196/2003 del 30 giugno 2003.
(1) Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione non e'
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica
integrale di un valido documento di identita' del sottoscrittore.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato