IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo del
Ministero delle politiche agricole e forestali
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che
ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini,
con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse,
giochi e concorsi pronostici;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16,
che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore
e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito
all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli
emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio
1962;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
Visti in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 che demanda a
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta
dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse
effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro per le politiche agricole 15 febbraio 1999 recante
disposizioni in merito alla rideterminazione delle quote di prelievo
sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'UNIRE;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3,
che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le
relative modalita' tecniche di svolgimento;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive,
in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa
effettuabili sulle corse dei cavalli;
Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il
Regolamento della corsa Tris;
Visto il decreto del direttore generale dell'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del
Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante
regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004,
che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, di una nuova
scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'Unire. Con il
medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative
relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei
punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e
sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve
essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e
compenso per l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento
come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento
come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per
cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
Considerato che ai fini del perseguimento della propria funzione
istituzionale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si e'
prefissa l'obiettivo strategico di valutare ogni possibile
razionalizzazione delle reti distributive e dei connessi sistemi
informativi attraverso la costituzione di una «Rete automatizzata dei
giochi» (qui di seguito denominata «Rete Unitaria») per la
distribuzione degli stessi, diffusa capillarmente su tutto il
territorio nazionale;
Considerato opportuno estendere anche al settore delle scommesse
ippiche, al fine di perseguire e realizzare la armonizzazione delle
modalita' di commercializzazione e di efficienza ed economicita'
delle reti di vendita dei giochi legali, i principi di cui all'art.
1, comma 287 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato l'attuale stato di difficolta' di cui risente il
settore dei giochi ippici, ravvisabile nell'erosione, degli ultimi
anni, dei livelli complessivi di raccolta, principalmente imputabile
alla contrazione dei volumi della scommessa Tris;
Valutato, come emerge da approfonditi studi condotti dall'UNIRE e
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che la suddetta
contrazione dei volumi e' attribuibile, tra le varie cause, ai bassi
livelli di remunerazione della filiera di distribuzione che non
incentivano i punti vendita a promuovere la scommessa Tris in modo
adeguato;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle
politiche di sviluppo, sentito l'UNIRE, concordano, nella necessita'
di realizzare un progetto unitario di rilancio dei giochi ippici
volto ad arricchire il portafoglio di scommesse e ad ampliare il
bacino degli scommettitori attraverso l'introduzione di nuove formule
di scommessa nella rete dei punti vendita dei concorsi pronostici;
Considerato che, con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre
2005, sono state introdotte, in applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, due delle nuove formule
in cui si declina la suddetta scommessa denominate «Vincente
Nazionale» ed «Accoppiata Nazionale»;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento
delle politiche di sviluppo, sentito l'UNIRE, concordano, al fine di
rilanciare il settore dei giochi ippici e, quindi, di riflesso, di
incrementare i volumi di raccolta e la diffusione del gioco legale,
nella determinazione di strutturare la scommessa di cui all'art. 1,
comma 498, legge n. 311/2004, articolandola in piu' formule
costituenti un'unica famiglia di scommesse ippiche a totalizzatore,
basate sulla medesima corsa giornaliera, conformandosi cosi' al
modello gia' adottato per le scommesse a totalizzatore di cui al
decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 229 attualmente
distribuite attraverso la rete di vendita dei concorsi pronostici;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento
delle politiche di sviluppo concordano che la ripartizione della
quota della posta di gioco destinata a montepremi ai sensi dell'art.
1, comma 498, legge n. 311/2004, potra' essere differente per
ciascuna formula in ragione dei livelli di difficolta' della stessa.
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento
delle politiche di sviluppo, hanno valutato che, per la scommessa di
cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, potra' essere
eventualmente attribuito all'UNIRE un compenso per i costi di
gestione relativi all'attivita' di organizzazione delle corse che,
ove effettivamente riconosciuto, sara', determinato nei decreti
istitutivi di ciascuna formula;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento
delle politiche di sviluppo reputano necessario procedere ad
incrementare l'attuale livello di remunerazione dei punti vendita
della scommessa Tris, uniformandolo in via sperimentale a quello
previsto per la scommessa di cui all'art. 1, comma 498, legge n.
311/2004;
Considerato che la concessione per la distribuzione della scommessa
Tris e delle scommesse ad essa assimilate perverra' alla sua naturale
scadenza in data 31 dicembre 2005 e che essa per espresso disposto
del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n.
169 non e' rinnovabile;
Considerato che l'atto di transazione sottoscritto in data
20 settembre 2005 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Sarabet
S.r.l., attuale concessionario della scommessa Tris, il cui testo e'
stato preventivamente approvato, con nota prot. 102507P/2005
dall'Avvocatura generale dello Stato, prevede espressamente che, alla
sua scadenza naturale, la concessione vigente non possa essere
prorogata o data in affidamento a terzi;
Ritenuto che, nelle more del riordino complessivo del settore, le
cui linee guida sono state approvate dal Comitato generale per i
giochi, ed i cui tempi si sono necessariamente protratti in attesa
dell'approvazione da parte del Parlamento dei provvedimenti
legislativi di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed al disegno di legge
finanziaria per il 2006, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato ed il Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero
delle politiche agricole e forestali, in accordo con UNIRE, hanno
ritenuto opportuno, in via sperimentale e temporanea, ricondurre la
scommessa Tris alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge n.
311/2004, al fine di non interromperne la raccolta dopo il
31 dicembre 2005, e di consentire un'approfondita analisi degli
impatti sul mercato derivanti dalla possibile modifica della
ripartizione della quota di prelievo che preveda una maggiore
remunerazione destinata ai punti di vendita;
Dispongono:
Art. 1.
1. Il presente decreto istituisce una nuova scommessa ippica a
totalizzatore strutturata in piu' formule, secondo il disposto di cui
all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, che ha per oggetto le
medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998.
2. La nuova scommessa ippica e' introdotta, nelle sue diverse
formule, gradualmente, ad iniziativa dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche
agricole e forestali, in funzione delle esigenze del mercato e dei
necessari adempimenti di carattere informatico finalizzati
all'adeguamento delle rete di distribuzione dei concorsi pronostici.
3. Della scommessa di cui al comma 1 fanno parte altresi', le
formule «Accoppiata Nazionale» e «Vincente Nazionale», istituite con
decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato del 26 ottobre 2005.
Art. 2.
1. Il presente decreto, richiamando le considerazioni svolte,
dispone altresi', al fine di non interrompere la distribuzione della
scommessa Tris che la medesima, a partire dalla scadenza naturale
della relativa Concessione, fissata al 31 dicembre 2005, e'
assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di
cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311,
configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui al
citato comma 498.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2005
Il direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
Tino
Il capo del Dipartimento
delle politiche di sviluppo del Ministero
delle politiche agricole e forestali
Cacopardi
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 171
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato