IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e
2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la
legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali
variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono
determinatecon provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale e' stata data
evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di
attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su
base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.a.;
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
3) Snai S.p.a.;
Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il
regolamento della corsa Tris;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
proposta dall'UNIRE;
Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n.
2005/0065023 del 10 ottobre 2005;
Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n.
2005/0077632 del 14 dicembre 2005;
Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n.
2005/0078248 del 16 dicembre 2005;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici
delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed
«Accoppiata nazionale» prot. n. 2005/4637/giochi/sco;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici
delle scommesse a totalizzatore denominate «Quarte' nazionale» e
«Quinte' nazionale» prot. n. 2005/10500/giochi/sco;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, che ha
approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore
denominata «Nuova Tris nazionale» prot. n. 2005/10504/giochi/sco;
Considerata l'opportunita' di utilizzare, tra le modalita' di
accesso al gioco, almeno una schedina che abbia caratteristiche
tecniche e di riconoscibilita' comuni a tutti gli operatori abilitati
alla raccolta delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente
nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quarte'
nazionale» e «Quinte' nazionale»;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli
spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro
delle schedine di gioco nonche' i contenuti delle ricevute di
partecipazione.
Art. 2.
1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su
supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra
tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato
e le caratteristiche specificate nell'allegato 1. In particolare
l'allegato 1 riporta la schedina di gioco per giocate semplici.
2. Il concessionario avra' cura di esporre, in ogni punto di
vendita della propria rete, il campo partenti della corsa oggetto di
ciascuna scommessa «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale»,
«Nuova Tris nazionale», «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»;
nonche' ogni altra comunicazione prevista nei regolamenti
disciplinanti tali scommesse.
3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi,
con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere
autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
Art. 3.
1. Fermo restando che i contenuti della ricevuta di partecipazione
sono quelli di cui all'art. 6 del decreto direttoriale prot. n.
2005/4637/giochi/sco di approvazione dei requisiti tecnici delle
scommesse ippiche a totalizzatore denominate «Vincente nazionale»,
«Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quarte' nazionale» e
«Quinte' nazionale», i concessionari sono autorizzati a definire i
formati specifici della ricevuta di partecipazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2005
Il direttore generale: Tino
Allegato 1
SCHEDINA DI GIOCO PER GIOCATE SEMPLICI
Allegato 2
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato