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Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio 2005

 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2004
Modifica del decreto 23 luglio 1998 recante: «Disposizioni relative al commercio degli occhiali, in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 46 del 1990».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;
Visto in particolare, l'art. 20 che prevede che con decreto del
Ministero della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, possono essere, anche per singole
tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla
vendita nonche' stabilite le prescrizioni che devono essere osservate
per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei
dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, che ha assoggettato a
particolari cautele la vendita di dispositivi medici rientranti nella
competenza professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria
di ottico, prevedendo che la vendita degli occhiali premontati con
produzione di tipo industriale per la correzione del difetto semplice
della presbiopia, limitatamente a quelli aventi entrambe le lenti con
lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3
gradi, possa essere effettuata, oltre che dagli esercizi commerciali
di ottica, anche dalle farmacie e dagli esercizi commerciali che
vendono, tra l'altro, articoli sanitari;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, con il quale, anche
in relazione all'ordinanza del Consiglio di Stato dell'8 ottobre
1999, e' stato modificato il predetto decreto 23 luglio 1998, con
ulteriore precisazione dei requisiti tecnici caratterizzanti gli
occhiali premontati e con la specificazione delle informazioni minime
ed istruzioni d'uso che debbono necessariamente accompagnare il
prodotto;
Ritenuto di aggiornare alcune prescrizioni del decreto del
23 luglio 1998, cosi' come modificato dal decreto 21 dicembre 1999;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', sezione V, il 17 giugno
2003 e il 14 ottobre 2004;
Esperita la procedura d'informazione di cui alla direttiva
98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.
1. All'unico articolo (per mero errore materiale privo della
intestazione «Art. 1») del decreto ministeriale 23 luglio 1998, e
successive modificazioni, recante «Disposizioni relative al commercio
degli occhiali in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo n.
46 del 1997», sono apportate le modifiche seguenti:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«Sono esclusi dalla riserva di cui al comma 1 gli occhiali
premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del
difetto semplice della presbiopia. Si definiscono come tali gli
occhiali incorporanti un paio di lenti monofocali di eguale potere
sferico positivo, limitati ad una ben definita gamma di poteri
correttivi e il cui montaggio non e' stato eseguito su diretta
corrispondenza ad una specifica ricetta scritta di un professionista
qualificato, aventi, nello specifico, i seguenti requisiti:

a) montatura: le montature devono essere realizzate in materiale
non infiammabile;
b) lenti: entrambe le lenti monofocali devono avere lo stesso
identico potere diottrico, all'interno dei limiti da + 1 a + 3,50
diottrie;
c) allineamento centri focali: gli occhiali devono avere i centri
focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse.»;
b) al comma 6, dopo la lettera a) e' inclusa la seguente:
«a-bis) avvertenza riportata su etichetta o adesivo applicato
sulle lenti o sulla montatura, indicante la non idoneita' del
prodotto alla guida ed uso su strada;».

Art. 2.
1. A partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto, la vendita degli occhiali premontati
con produzione di tipo industriale per la correzione del difetto
semplice della presbiopia deve avvenire nel rispetto della
prescrizione di cui alla lettera a-bis) del comma 6 del decreto
interministeriale 23 luglio 1998, e successive modificazioni,
aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

Art. 3.
1. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attività produttive
Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 386


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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