IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
funzionalita' degli enti locali, relativamente alle procedure di
approvazione dei bilanci di previsione ed alle operazioni di recupero
del conguaglio dell'addizionale comunale sul consumo di energia
elettrica, nonche' l'operativita' dell'Ufficio di piano per la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Bilanci di previsione degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per
l'anno 2005 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio
2005.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° marzo 2005, n. 26.
Art. 2.
Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia
elettrica
1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori
somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero
dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo
10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' effettuato, a decorrere
dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari.
Art. 3.
Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna
1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001 e
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 febbraio 2004, sono determinate, anche in deroga ad ogni
altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e vengono
individuate a valere sulle somme erogate a qualsiasi titolo allo
Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attivita' e il
progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato