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Gazzetta Ufficiale N. 76 del 02 Aprile 2005

 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 febbraio 2005
Ulteriore differimento e modifica del piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modifiche;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive
modifiche, che stabilisce le caratteristiche di innocuita' ed
efficacia di un farmaco indispensabili per consentire al Ministero
della salute il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio su tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini specifici;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002
concernente il piano controllato d'impiego sperimentale della
zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei conigli;
Visto il differimento e modifica del piano controllato d'impiego
sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei
conigli attuato con ordinanza del Ministro della salute del 24
dicembre 2003;
Considerato che l'enterocolite enzootica del coniglio a causa
dell'alta diffusivita' e virulenza della malattia assume, a
tutt'oggi, i caratteri di epidemia con conseguenti ingenti danni al
settore cunicolo nazionale;
Visto il Regolamento CE n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo
che, modificando gli allegati I e II del Regolamento CEE 2377/90 del
Consiglio, che definisce la procedura comunitaria per la
determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali
veterinari negli alimenti di origine animale, ha stabilito i limiti
massimi residuali del principio attivo bacitracina per il coniglio;
Considerato, pertanto, che in futuro potranno essere disponibili
medicinali per uso veterinario a base di zincobacitracina destinati a
specie da produzione alimentare;
Considerato che l'impiego della zincobacitracina e' ritenuto
necessario in ausilio ad altri principi attivi per contrastare in
modo efficace la malattia;
Tenuto conto che sussiste a tutt'oggi, il pericolo che gli
allevatori, per contenere la malattia, possano utilizzare sostanze
non autorizzate;
Ritenuto necessario proseguire il piano controllato d'impiego
sperimentale di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 7
maggio 2002 con un ulteriore differimento in attesa dell'immissione
in commercio di medicinali veterinari a base di zincobacitracina;

Ordina:

Art. 1.

1. E' ulteriormente differito, a decorrere dal 10 febbraio 2005,
per dodici mesi, il piano controllato d'impiego sperimentale della
zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, in vigore
ai sensi delle ordinanze del Ministro della salute del 7 maggio 2002
e del 24 dicembre 2003.
2. Le regioni e le province autonome che hanno aderito al piano
sono tenute a dare tempestiva comunicazione dell'ulteriore
differimento di cui al comma 1 al Ministero della salute - Direzione
generale della sanita' veterinaria e degli alimenti.

Art. 2.

1. Le indagini sulla persistenza del principio attivo di cui
all'art. 2, comma 1, lettera h) dell'ordinanza del Ministro della
salute del 7 maggio 2002 ed il monitoraggio della farmacoresistenza
indotta di cui alla lettera l) dello stesso articolo devono essere
svolti secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero della
salute. I dati finali e conclusivi della sperimentazione di cui
all'art. 2, comma 2 devono essere trasmessi al Ministero della salute
- Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti entro
e non oltre 6 mesi dal completamento del piano, secondo lo schema di
cui all'allegato I.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore all'atto della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005
Il Ministro: Sirchia

Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 160

Allegato I

Schema


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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