IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti i regi decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924, recanti le
disposizioni e il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge n. 468/1978 recante la riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio e successive
modificazioni;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e
la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003,
n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatta a New York nel 1992;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE
riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del
protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei
relativi impegni, che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie
emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del
1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha
confermato l'impegno dell'Unione europea per la attuazione degli
obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto e
della successiva citata decisione 2002/358/CE;
Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del protocollo
di Kyoto;
Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge in base
al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
individua, con proprio decreto, i programmi pilota da attuare a
livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni
dei gas ad effetto serra, e l'impiego di piantagioni forestali per
l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di
intervento piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello
interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai
meccanismi del protocollo di Kyoto, «Joint Implementation» e «Clean
Development Mechanism»;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle
linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas ad effetto serra»;
Considerato che il Piano d'azione nazionale per la riduzione delle
emissioni di gas responsabili dell'effetto serra per il periodo
2003-2010, allegato alla citata delibera CIPE n. 123/2002, individua
le misure che possono raggiungere il miglior risultato in termini di
riduzione delle emissioni con il minor costo e i migliori effetti
sulla modernizzazione e sull'efficienza dell'economia nazionale;
Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella Comunita';
Considerato che la citata direttiva 2003/87/CE stabilisce una
sanzione per le emissioni di ogni tonnellata eccedente il limite
stabilito pari a Euro 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a Euro
100/anno nel periodo 2008-2012;
Vista la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Vista la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita';
Considerato che in data 11 febbraio 2004 e' stata approvata la
direttiva 2004/8/CE, in corso di recepimento dallo Stato italiano, ed
essa e' finalizzata ad accrescere l'efficienza energetica e
migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, creando un quadro
per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto
rendimento di calore ed energia;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla attuazione
della prima fase del Programma europeo sui cambiamenti climatici, che
indica nella promozione della cogenerazione una delle misure
necessarie per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra prodotte
nel settore energetico;
Considerato che il potenziale nazionale di cogenerazione ad alto
rendimento di energia distribuita mediante impianti di cogenerazione
diffusa e' stimato in 12.000 MWe entro il 2008, con una riduzione
delle emissioni di anidnide carbonica - rispetto alla produzione
tradizionale di energia - pari a 8-14 milioni tonnellate/anno, ad un
costo netto pari a circa Euro 4-7/anno per tonnellata;
Tenuto conto inoltre che tale potenziale corrisponde a circa il 20%
della domanda interna di elettricita', e che pertanto la
realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento puo'
contribuire in modo significativo alla riduzione del «carico» sulla
rete di distribuzione della elettricita';
Ritenuto che, in applicazione di quanto disposto dalle citate
direttive 2004/8/CE, 2003/96/CE, 2002/91/CEE, dovranno essere
applicate misure incentivanti per l'impiego del gas naturale e delle
fonti rinnovabili negli impianti di cogenerazione ad alto rendimento
negli usi civili, nel settore del commercio e turismo, e nei settori
dell'agricoltura e dell'industria;
Ritenuto altresi' che, in attesa del recepimento delle direttive
sopra citate, e della adozione delle relative misure incentivanti, e'
opportuno avviare progetti pilota a rapida cantierabilita' nel
settore della cogenerazione ad alto rendimento, al fine di
verificarne la fattibilita' e la replicabilita', e che a questo fine
e' necessario dotare il programma di una strumentazione finanziaria
adeguata per facilitare il cofinanziamento e l'efficienza economica
dei progetti;
Considerato che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla
legge n. 120/2002, per l'attuazione dell'art. 2, punto 3, per il
periodo 2002-2004, assommano a Euro 75 milioni;
Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante
interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» la
quale, tra le altre, ha ridotto del 50% la dotazione di bilancio
relativa all'anno 2004 per l'attuazione dell'art. 2 della legge n.
120 del 2002;
Ritenuto di destinare Euro 30.000.000 all'attuazione dei programmi
pilota a livello nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas
ad effetto serra, di cui all'art. 2, punto 3, della legge n.
120/2002, finalizzati alla promozione e diffusione della
cogenerazione ad alto rendimento;
Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
allocate nel CDR 4 - U.P.B. 4.2.3.15 - Accordi ed organismi
internazionali - capitolo 7923 impegnate per Euro 50.000.000 con
decreti n. 724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e
per Euro 12.500.000 disponibili nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno
2004;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 28 ottobre 2004;
Decreta:
Art. 1.
E' disposta l'assegnazione di Euro 30.000.000 per la promozione
della realizzazione di progetti pilota a rapida cantierabilita'
aventi per oggetto impianti nuovi o rifacimenti di impianti esistenti
come definiti nel decreto di cui al successivo art. 3, ossia i
progetti realizzabili entro il termine massimo di 6 mesi dalla
comunicazione dell'ammissibilita' al finanziamento, nel settore della
cogenerazione diffusa ad alto rendimento, al fine di verificarne la
fattibilita' e la replicabilita'.
2. Sono ammessi al finanziamento i progetti pilota di cogenerazione
diffusa ad alto rendimento, con priorita' per i progetti che
prevedono l'utilizzo del calore per la produzione energetica del
freddo e l'utilizzo di unita' di piccola o micro-cogenerazione.
3. Ai fini dell'ammissibilita' al finanziamento l'IRE (Indice di
Risparmio Energetico) delle unita' di potenza fra 1 MWe e 5 MWe, deve
essere almeno pari allo 0,1 (10%). Per le unita' di potenza inferiore
a 1 MWe l'IRE deve risultare positivo.
Art. 2.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le
pertinenti definizioni della deliberazione n. 42/02 dell'autorita'
per l'energia elettrica ed il gas, ed inoltre le seguenti:
a) «unita' di micro-cogenerazione»: unita' di cogenerazione con
una capacita' massima inferiore a 50 kWe;
b) «piccola cogenerazione»: la cogenerazione realizzata con
unita' di cogenerazione con una capacita' installata inferiore a 1
Mwe;
c) «cogenerazione diffusa»: la cogenerazione realizzata con
unita' di cogenerazione con una capacita' installata inferiore a 5
Mwe;
d) «IRE»: indice di risparmio energetico, cosi' come definito
alla lettera t), art. 1, della deliberazione n. 42/02 dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas;
e) «Sito»: l'edificio o il complesso di edifici fisicamente
connessi all'impianto di distribuzione del calore utile prodotto
dall'impianto di cogenerazione.
Art. 3.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle
attivita' produttive e d'intesa con la Conferenza unificata,
definiscono:
a) la distribuzione territoriale dei progetti da avviare;
b) le modalita' per la concessione, l'erogazione e la revoca dei
contribuiti ai soggetti beneficiari tenuto conto e sulla base dei
criteri di cui all'allegato I, nonche' delle indicazioni regionali
concernenti le porzioni di territorio definite «critiche» in
attuazione del decreto legislativo n. 351/1999;
c) la modalita' per l'eventuale cumulo con altre risorse
nazionali o comunitarie;
d) le procedure per la verifica sullo stato di attuazione degli
interventi;
e) le modalita' di monitoraggio sui risultati e sui vantaggi
energetico-ambientali conseguiti.
Art. 4.
1. Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale
e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e il Direttore generale della Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita'
produttive sono incaricati di predisporre entro il 31 dicembre 2005
una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del
presente decreto, con particolare riferimento alla efficacia delle
procedure di finanziamento e delle misure incentivanti, nonche' alla
fattibilita' e replicabilita' dei progetti pilota.
La relazione e' inviata dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio alla Conferenza unificata.
Art. 5.
I presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Allegato 1
1. Condizioni di ammissibilita'.
1.1 I progetti pilota devono:
a) essere costituiti da una o piu' unita' di cogenerazione,
ciascuna delle quali non superi una capacita' massima di 5 MWe e
venga installata in siti diversi;
b) essere realizzati nei settori prioritari di cul al
successivo punto 2;
c) prevedere il monitoraggio delle prestazioni gestionali,
energetiche ed ambientali delle unta' di cogenerazione.
1.2 Per i progetti pilota che includono una o piu' unita' di
potenza compresa fra 1 E 5 MWE la relativa domanda di finanziamento
e' corredata dall'impegno del soggetto proponente al raggiungimento
di un IRE pari o superiore a 0,1 (10%); per le unita' inferiori al
MWE l'IRE deve essere comunque positivo.
2. Interventi e settori prioritari.
I progetti pilota devono avere una alta capacita' di replica.
Sono definiti prioritari gli interventi a favore:
a) di edifici pubblici o destinati a servizi di pubblica
utilita';
b) del settore sanitario;
c) del settore sportivo;
d) del settore agroforestale;
e) del settore della grande distribuzione;
f) degli altri settori definiti prioritari sulla base delle
risultanze del monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).
3. Entita' dei contributi per progetto pilota.
3.1 Fino al 20% dell'investimento, entro un massimo di Euro
200.000, per gli impianti alimentati con gas naturale; aumentati al
30% in caso di utilizzo del calore per la produzione di freddo.
3.2 Fino al 30% dell'investimento, entro un massimo di Euro
300.000, per gli impianti alimentati con biomasse o con un sistema
ibrido «biomasse-gas natutrale», aumentati al 40% in caso di utilizzo
del calore per la produzione di freddo.
3.3 Nel caso di progetti realizzati in aree non servite da rete
di gas l'incentivo di cui al punto 3.2 si intende pari al 40%.
4. Soggetti beneficiari:
a) Energy Saving Company (ESCO);
b) agenzie locali per il risparmio energetico;
c) soggetti proprietari o gestori sul territorio nazionale di
almeno 10 immobili adibiti agli usi di cui al precedente punto 2;
d) amministrazioni ed enti pubblici, incluse associazioni di
comuni e comunita' montane, per la realizzazione di impianti di
cogenerazione a servizio di immobili di proprieta' pubblica o di reti
di teleriscaldamento;
e) imprese agricole e forestali.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato