Alla Associazione italiana editori
UNIGEC-CONFAPI
Associazione bancaria italiana (ABI)
M.C.C. S.p.a.
e, per conoscenza:
Al Ministero per i beni e le attivita'
culturali - Gabinetto dell'on.le
Ministro
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e
l'editoria
I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge
indicata in oggetto, vengono deliberati previo parere di una
commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati
nelle domande di finanziamento.
Si rammenta che, a norma del decreto attuativo del 14 febbraio
1997, le sopra indicate richieste devono essere indirizzate al
Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per i
beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e
gli istituti culturali - Servizio IV - Ufficio di segreteria della
commissione, via dell'Umilta' n. 33 - 00187 Roma.
Si comunica che in base al rifinanziamento del suddetto art. 34,
concesso dall'art. 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
il corrente anno finanziario 2005 e' l'ultimo esercizio finanziato
dalla predetta legge. Pertanto le richieste di mutuo dovranno
pervenire inderogabilmente entro il 31 maggio 2005.
Le banche prescelte per la concessione del credito, devono
stipulare le delibere di finanziamento entro centoventi giorni dalla
ricezione della comunicazione del parere favorevole della commissione
sulle opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovra'
essere stipulato invece entro centottanta giorni dalla ricezione
della comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di
questa Amministrazione.
Si rammenta che, dal 1° gennaio 2002, le domande di agevolazione
presentate al Ministero per i beni e le attivita' culturali, in base
all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono esprimere gli
importi in euro.
Si informa, inoltre, che i dati trasmessi a questa Amministrazione
verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente
curare la piu' ampia diffusione della presente circolare presso i
propri aderenti.
Roma, 30 marzo 2005
Il direttore generale: Scala
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato