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Gazzetta Ufficiale N. 93 del 22 Aprile 2005

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2005

Determinazione, per l'anno 2005, del contingente di giovani ammessi a prestare il servizio civile nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei volontari impegnati in attivita' di servizio civile, nonche' di concessione del beneficio della L.I.S.A.A.C. (licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo) agli obiettori di coscienza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della
attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente
«Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 9,
comma 2-quater, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri
la determinazione annuale della consistenza massima degli obiettori
di coscienza da avviare in servizio nonche' degli aspetti applicativi
delle condizioni per la concessione delle dispense e per il
collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo
(LISAAC);
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante «Istituzione del
servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che
demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione -
con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater della
legge 8 luglio 1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei
giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui
all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio
civile;
Visto altresi' l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64
che definisce le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio
civile all'estero;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante
«Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il
Fondo nazionale per il servizio civile;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 266 concernente «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del
2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei
giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso
programma di verifiche»;
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 recante «Indennita' al
personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 27 agosto 1998 recante «Adeguamento delle
diarie di missione all'estero del personale statale, civile e
militare, delle universita' e della scuola»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il
Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230 e 6 marzo 2001, n. 64;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 febbraio 2004 recante «Determinazione per l'anno 2004 della
consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti
applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e
LISAAC ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998 e successive
modificazioni, nonche' determinazione del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
n. 64/2001 e ulteriori disposizioni relative al rispettivo
trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'estero»;
Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le chiamate per lo
svolgimento del servizio di leva sono sospese e che pertanto non
occorre provvedere alla determinazione, per l'anno 2005, del
contingente degli obiettori di coscienza ne' alla definizione degli
aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle
dispense e LISAAC finalizzati a ridurre le eccedenze di obiettori
rispetto alle disponibilita' finanziarie;
Considerata tuttavia l'opportunita' di applicare agli obiettori di
coscienza, avviati con il contingente dell'anno 2004 e che svolgono
il servizio civile nel 2005, le ipotesi di licenza illimitata senza
assegno in attesa di congedo (LISAAC) previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004 al fine di
garantire un'uniformita' di trattamento rispetto a coloro che hanno
svolto il servizio nel 2004;
Ravvisata altresi' l'esigenza di assegnare maggiori risorse
finanziarie al servizio civile nazionale riducendo le spese da
destinare all'obiezione di coscienza ed incrementando, per l'anno
2005, il contingente dei giovani ammessi al servizio civile
nazionale;

Decreta:

Art. 1.
Contingente dei volontari ammessi
al servizio civile nazionale


1. Il contingente dei volontari da impiegare in attivita' di
servizio civile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo
2001, n. 64 e' definito per l'anno 2005 in 41.000 unita', di cui
40.500 da impiegare in Italia e 500 all'estero.

Art. 2.
Altre disposizioni relative ai volontari ammessi a prestare il servizio civile nazionale
in Italia e all'estero


1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato
all'art. 1 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in
Italia e all'estero si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto
stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per
l'anno 2005 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in
relazione alla quantificazione del trattamento economico, del
trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o
totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni,
vitto ed alloggio.

Art. 3.
Condizioni per la concessione della L.I.S.A.A.C.

1. Agli obiettori di coscienza che sono stati avviati al servizio
civile con il contingente del 2004 e che prestano il servizio nel
2005 si applicano, per la concessione della licenza illimitata senza
assegno in attesa di congedo (LISAAC), le condizioni previste
dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
9 marzo 2004.

Roma, 23 febbraio 2005
p. Il Presidente: Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2005

Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 23


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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