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Gazzetta Ufficiale N. 93 del 22 Aprile 2005

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2005
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219
del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a
breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con
il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni
finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro,
o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del
Tesoro competente in materia di debito pubblico;
Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilita' del servizio di
riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli
di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento
dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
20 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, ad euro 67.404 milioni e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga
all'art. 548 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta per il 29 aprile 2005 l'emissione, senza l'indicazione del
prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentasei giorni
con scadenza 21 dicembre 2005 fino al limite massimo in valore
nominale di 2.500 milioni di euro.
Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in
tranche.

Art. 2.
Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a
prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base
alle seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle
richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato,
costituiscono la seconda meta' dell'importo nominale in emissione;
nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il
rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste
che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la
seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al
rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto a) decurtato di
25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
Il rendimento da considerare e' quello lordo, calcolato in regime
di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta
giorni.
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente
articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina
sottraendo dalla quantita' totale offerta dall'emittente una
quantita' pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate
ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10
punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto
nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.
Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i
cui rendimenti siano superiori di 100 o piu' punti base al rendimento
del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo
dal prezzo piu' alto, costituiscono la meta' dell'ammontare
complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia
superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene
calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste,
ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla meta'
della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio
ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare e'
quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice
riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.
Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono
indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile
- derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente
decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui
all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.
I buoni ordinari del Tesoro sono sottoscritti per un importo minimo
di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da
iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le
partite dei buoni ordinari del Tesoro sottoscritti in asta da
regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a
oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.
L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni
ordinari del Tesoro assegnati, puo' avvalersi di un altro
intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla
normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari
accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i
sottoscrittori.

Art. 6.
In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento
di contabilita' generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari
del Tesoro e' espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza
decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei buoni
ordinari del Tesoro.

Art. 7.
Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso
indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca
d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto
legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16,
comma 4;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20,
comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui
all'art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte
nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria
provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle
operazioni.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
rete nazionale interbancaria.

Art. 8.
Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere
formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere
sia l'indicazione dell'importo dei buoni ordinari del Tesoro che si
intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.
Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.
I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in
termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto
percentuale o multiplo di tale cifra.
L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore ad euro
1.500.000 di capitale nominale.
Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra
l'importo complessivo indicato quello derivante dalla somma degli
importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che
superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal
Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo
piu' alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto
stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.
Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca
d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale
interbancaria secondo le modalita' tecniche stabilite dalla Banca
d'Italia medesima.
Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate
chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e
Banca d'Italia.
Nell'impossibilita' di immettere messaggi in rete a causa di
malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di
partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da
trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di
cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia
entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 aprile 2005. Le richieste
non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia'
pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il
termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine
suddetto.

Art. 11.
Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con
l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di
ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono
essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione
e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.
Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a
contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento
riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso
giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal
presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 (unita'
previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio
finanziario 2005.

Art. 13.
L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro e' effettuata al
prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante
all'asta, che puo' presentare fino a tre richieste ciascuna ad un
prezzo diverso.
Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono
considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.
L'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata
seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori,
fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato
agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non
possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto
pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.
L'ammontare degli interessi derivanti dai buoni ordinari del Tesoro
e' corrisposto anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini
fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima
tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale,
sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima
tranche.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 20 aprile 2005
p. Il direttore generale: Cannata


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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