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Gazzetta Ufficiale N. 93 del 22 Aprile 2005

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 23 marzo 2005
Reg. 2065/01 della Commissione europea - decreto ministeriale 14 gennaio 2005, modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2005 - denominazioni commerciali dei prodotti ittici - chiarimenti
interpretativi.

Ministero della salute - D.G. Sanita'
pubblica veterinaria degli alimenti e
nutrizionale - Ufficio IX - Roma
Ministero dell'interno - Dipartimento
della Polizia di Stato - Roma
A tutte le Regioni - Loro sedi
Comando generale delle capitanerie di
porto - Sede
Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - Roma
Comando generale della Guardia di
Finanza - Roma
Associazione nazionale comuni d'Italia
(Anci) - Roma
Associazioni professionali - Loro sedi
Confcommercio - Roma
F.A.I.D. - Milano
AIPA - Milano
Assoittica - Roma
Coop Italia - Bologna

Con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2005, si e' proceduto a rettificare
ed aggiornare l'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti
ittici, sia per correggere alcuni errori materiali, sia per
introdurre nuovi prodotti di interesse commerciale non
precedentemente inclusi nell'elenco allegato al decreto ministeriale
del 27 marzo 2002.

Con tale decreto era stata data applicazione al regolamento della
Commissione europea n. 2065 del 22 ottobre 2001, per quanto
concerneva l'informazione ai consumatori dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e l'istituzione di un sistema di controllo
dell'obbligo di rendere disponibili lungo ogni stadio del circuito di
commercializzazione le predette informazioni nonche' il regime
sanzionatorio dei comportamenti che violano le disposizioni
comunitarie.
Con successivo decreto ministeriale del 17 febbraio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2005 si e' provveduto
ad introdurre una norma transitoria per consentire alle imprese della
filiera di adeguarsi a quanto previsto dal decreto ministeriale
14 gennaio 2005.
Allo scopo di apportare il massimo di chiarezza e nell'intento di
evitare dubbi interpretativi nonche' una applicazione disomogenea nei
diversi comparti del settore ittico, questo Ministero considera
opportuno fornire chiarimenti utili ad una migliore comprensione
della portata della normativa.

Campo di applicazione
Come gia' comunicato con la circolare del 27 maggio 2002, n. 21329,
il regolamento della Commissione europea 2065/2001 prescrive che la
disciplina recante l'obbligo di informazioni ai consumatori si
applica a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che
figurano negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo
3 della nomenclatura combinata, commercializzati sul territorio
comunitario a prescindere dalla loro origine ed anche qualora tali
prodotti siano offerti alla vendita in confezioni preimballate.
Le presentazioni cui si riferisce il cap. 3 della nomenclatura
combinata comprendono oltre i prodotti ittici freschi, anche quelli
refrigerati e congelati. Sono pertanto esclusi dal campo di
applicazione della normativa in questione i prodotti che rientrano a
pieno titolo nel capitolo 16 della nomenclatura combinata: si tratta
dei prodotti totalmente «trasformati» (preparazioni e conserve di
pesci, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici preparati
o conservati).

Ne consegue che il termine «trasformato» utilizzato nel decreto del
17 febbraio 2005 va riferito unicamente ai prodotti di cui al cap. 3
sopra citato, ancorche' questi abbiano subito un trattamento che ne
abbia parzialmente trasformato o modificato il loro stato originario
(per esempio filettatura, spezzatura, tritatura.
Periodo transitorio
Come anticipato in esordio, il decreto del 14 gennaio 2005 cosi'
come modificato del decreto 17 febbraio 2005, prevede una norma
transitoria secondo la quale le imprese della filiera dovranno
adeguarsi alle nuove denominazioni commerciali, di cui all'elenco
approvato, entro il termine di centottanta giorni dell'entrata in
vigore del decreto stesso.
Considerato che sul mercato o presso le imprese della filiera sono
presenti prodotti confezionati prima dell'entrata in vigore della
nuova disciplina, sembra opportuno consentirne la distribuzione e
vendita, come pure per quelli che riportano una data di
confezionamento che si situi all'interno del periodo transitorio di
centottanta giorni.

Analogamente, alle stesse condizioni di cui sopra, lo stesso
trattamento transitorio deve intendersi accordato anche alle scorte
di imballaggi disponibili presso le imprese.
Roma, 23 marzo 2005
Il vice direttore generale per la pesca e l'acquacoltura
Giannella


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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