CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTIPER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,
2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE,
2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE,
2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su
di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i
decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la
sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle regioni e delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari
di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi
di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso
entro venti giorni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina l'attivita' di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 febbraio 2003, n. L 42.
- La direttiva 2003/20/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
9 maggio 2003, n. L 115.
- La direttiva 2003/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 giugno 2003, n. L 156.
- La direttiva 2003/42/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
4 luglio 2003, n. L 167.
- La direttiva 2003/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
10 settembre 2003, n. L 226.
- La direttiva 2003/85/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 novembre 2003, n. L 306.
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 ottobre 2003, n. L 275.
- La direttiva 2003/99/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
12 dicembre 2003, n. L 325.
- La direttiva 2003/122/Euratom e' pubblicata nella
G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
21 febbraio 2004, n. L 52.
- La direttiva 2004/12/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 febbraio 2004, n. L 47.
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 135.
- La direttiva 2004/25/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 142.
- La direttiva 2004/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 143.
- La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 158.
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 145.
- La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
29 aprile 2004, n. L 127.
- La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 novembre 2004, n. L 338.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- L'art. 81 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
- L'art. 117 della Costituzione, quinto comma, cosi'
recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per
i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche
conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva
parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli
altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare
il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni
interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli
stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai
requisiti richiesti per l'esercizio di attivita' commerciali e
professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai
cittadini degli altri Stati membri.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di
disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo
1.
Note all'art. 3:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993».
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza,
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997)».
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi le note all'art. 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono
posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B
della presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59».
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni
contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui al
comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia
e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni
finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in
materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei
seguenti principi:
a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa;
b) garantire l'economicita', l'efficienza e l'efficacia del
procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la
violazione della normativa antiriciclaggio.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 6.
(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore
fieristico)
1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, e'
abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.
Nota all'art. 6:
- La legge 11 gennaio 2001, n. 7, abrogata dalla
presente legge, recava: «Legge quadro sul settore
fieristico».
Art. 7.
(Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio
1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di
consulente in proprieta' industriale)
1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01,
l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n.
342, recante l'ordinamento della professione di consulente in
proprieta' industriale e la formazione del relativo Albo, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere
iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri
dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui
confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia
salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini
italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o
abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in
proprieta' industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. Sono altresi' ammessi all'attivita' di rappresentanza
professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con
carattere di temporaneita', previa dichiarazione all'Ufficio italiano
brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali
richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e
legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in
proprieta' industriale.
3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione
temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni
relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi
previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui
alle lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo
non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono
essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine.
L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale
l'iscrizione e' stata effettuata.
5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 e' effettuata
utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se
esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di
cui allo stesso comma.
6. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'Ordine su
presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le
autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e'
prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano
brevetti e marchi".
Note all'art. 7:
- Il decreto ministeriale del 30 maggio 1995, n. 342,
reca: «Regolamento recante l'ordinamento della professione
di consulente in proprieta' industriale e la formazione del
relativo Albo».
- Per opportuna conoscenza si riporta il comma 2
dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
(Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni):
«2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di
una prova attitudinale se riguarda le professioni di
procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di
consulente per la proprieta' industriale.».
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 538, in materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per
uso umano)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. L'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione di
cui al comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in
quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta
autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero
della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o
revoca.
4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento
di sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni
e dalle province autonome o dalle autorita' da loro delegate, ne
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato
membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione
utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 (Attuazione della
direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione
all'ingrosso dei medicinali per uso umano), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Procedura di autorizzazione). - 1. Entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione, l'autorita' competente comunica
all'interessato l'esito della stessa. Se i dati forniti
dall'interessato non sono sufficienti a dimostrare il
rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, la stessa
autorita' puo' richiedere le necessarie integrazioni; in
tal caso il termine di novanta giorni e' sospeso fino alla
presentazione dei dati complementari richiesti.
2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione
del magazzino, deve specificare:
a) la sede del magazzino;
b) le generalita' della persona responsabile ai sensi
dell'art. 3;
c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono
essere oggetto dell'attivita' di distribuzione
all'ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone
il magazzino;
d) il territorio geografico entro il quale il
grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel
rispetto del disposto del comma 2, dell'art. 7.
3. Contemporaneamente alla notifica all'interessato,
l'autorita' competente provvede ad inviare copia
dell'autorizzazione al Ministero della sanita'.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve
essere in ogni caso motivato, sono comunicati agli
interessati i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione
in vigore e il termine entro cui il ricorso deve essere
proposto.
4-bis. L'autorita' competente che ha concesso
l'autorizzazione di cui al comma 1, qualora modifichi,
sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i
requisiti sulla cui base detta autorizzazione e' stata
concessa, informa immediatamente il Ministero della salute
inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.
4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia del
provvedimento di sospensione o revoca di cui al comma
4-bis, adottati dalle regioni e dalle province autonome o
dalle autorita' da loro delegate, ne informa la Commissione
europea e gli altri Stati membri.
4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di
uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce
qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di
cui al presente articolo.».
Art. 9.
(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo
e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e
delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE,
2003/125/CE e 2004/72/CE)
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad
altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e
delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite";
2) al comma 5-bis, le parole "equivalenti a quelle vigenti in Italia"
sono soppresse;
3) al comma 7, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le autorita'
competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere
alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto,
secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul
territorio dello Stato. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare
il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante
l'espletamento dell'indagine";
b) all'articolo 64, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
"b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e
identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del
mercato;";
c) all'articolo 97, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del
prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;";
d) all'articolo 103, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del
documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;";
e) l'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
"Art. 114. - (Comunicazioni al pubblico) - 1. Fermi gli obblighi di
pubblicita' previsti da specifiche disposizioni di legge, gli
emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al
pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui
all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le
societa' controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le
modalita' e i termini di comunicazione delle informazioni, detta
disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla societa' di
gestione del mercato con le proprie e puo' individuare compiti da
affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti
affinche' le societa' controllate forniscano tutte le notizie
necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla
legge. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie
richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria
responsabilita', ritardare la comunicazione al pubblico delle
informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite
dalla CONSOB con regolamento, sempre che cio' non possa indurre in
errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi
soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con
regolamento, puo' stabilire che l'emittente informi senza indugio la
stessa autorita' della decisione di ritardare la divulgazione al
pubblico di informazioni privilegiate e puo' individuare le misure
necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca
in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del
lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le
informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad
un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno
integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di
divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non
intenzionale.
5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai soggetti
indicati nel comma 1 che siano resi pubblici, con le modalita' da
essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a
spese degli interessati.
6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo
motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni,
richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli
obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette
giorni, puo' escludere anche parzialmente o temporaneamente la
comunicazione delle informazioni, sempre che cio' non possa indurre
in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo
o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano
regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e
detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono
incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente
quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per
cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le
operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche
dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a
carico, nonche' dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei
soggetti sopra indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla
CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE
della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo
stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i termini delle
comunicazioni, le modalita' e i termini di diffusione al pubblico
delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano
anche con riferimento alle societa' in rapporto di controllo con
l'emittente nonche' ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente
comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni,
comprese le societa' di rating, riguardanti strumenti finanziari
indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di
tali strumenti, nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento
destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare
l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro
interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni
indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da
soggetti abilitati, nonche' da soggetti in rapporto di controllo con
essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai
sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti
soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB
valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette
condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche
idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti
finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono
divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i
quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni nei mercati regolamentati italiani";
f) all'articolo 115, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo
187-octies";
g) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente:
"Art. 115-bis. - (Registri delle persone che hanno accesso ad
informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in
rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro
nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente
aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attivita'
lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte,
hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1.
La CONSOB determina con regolamento le modalita' di istituzione,
tenuta e aggiornamento dei registri";
h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "Gli articoli 114" sono
inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 7,";
i) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli
2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da
societa' con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da
assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti, secondo
modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento";
l) nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, e' inserito
il seguente:
"Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) -
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile,
chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB e'
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro
diecimila ad euro duecentomila";
m) all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: "50, comma 1; 65" sono
inserite le seguenti: "; 187-nonies";
n) all'articolo 193:
1) al comma 1, dopo le parole: "tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 113, 114 e 115" sono inserite le seguenti: "o
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis" e le parole: "da
lire dieci milioni a lire duecento milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i
quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di
controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita'
indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e
i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di
inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e
11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei
confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel
comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista
dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che
svolge l'attivita' di giornalista";
3) al comma 2, le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad euro
cinquecentomila";
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689".
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
recanti nuove disposizioni in materia di abuso di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato:
a) nella parte V, titolo I, la partizione "Capo IV - Abusi di
informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari"
comprendente gli articoli da 180 a 187-bis e' sostituita dal seguente
titolo:
"TITOLO I-BIS
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 180. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente titolo si
intendono per:
a) ''strumenti finanziari'': gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e'
stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea,
nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale e' stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo
1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali
e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, nonche' qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci
ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese
dell'Unione europea;
c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui e' ragionevole
attendersi l'esistenza in uno o piu' mercati finanziari e ammesse o
individuate dalla CONSOB in conformita' alle disposizioni di
attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003;
d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 181. - (Informazione privilegiata) - 1. Ai fini del presente
titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di
carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente,
direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti strumenti
finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti
finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata
si intende un'informazione di carattere preciso, che non e' stata
resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu'
derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati
sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato
ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si
possa ragionevolmente prevedere che verra' ad esistenza o ad un
evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si
verifichera';
b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni
sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di
cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende
un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole
utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie
decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini
relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si
intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente
gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere
preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o piu'
emittenti di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari,
che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi
di tali strumenti finanziari.
Art. 182. - (Ambito di applicazione). - 1. I reati e gli illeciti
previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana
anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti
finanziari ammessi o per i quali e' stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli
184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata
presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
Art. 183. - (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente
titolo non si applicano:
a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato
italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema
europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato
membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente
designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti
finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di
riacquisto da parte dell'emittente o di societa' controllate o
collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti
finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con
regolamento.
CAPO II
SANZIONI PENALI
Art. 184. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni
privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di
amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della
partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di
un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale
esercizio del lavoro, della professione, della funzione o
dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in
possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o
esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui
al medesimo comma 1.
3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le
qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del
profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Art. 185. - (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque diffonde
notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di strumenti finanziari, e' punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le
qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del
profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
Art. 186. (Pene accessorie). - 1. La condanna per taluno dei delitti
previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice
penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due
anni, nonche' la pubblicazione della sentenza su almeno due
quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art. 187. (Confisca). - 1. In caso di condanna per uno dei reati
previsti dal presente capo e' disposta la confisca del prodotto o del
profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1, la stessa puo' avere ad oggetto una somma di denaro o beni di
valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
CAPO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 187-bis. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. Salve le
sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre
milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione,
direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al
capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita'
lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o
di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo
in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione
o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di
cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in
possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere
in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle
stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4
sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per
le qualita' personali del colpevole ovvero per l'entita' del prodotto
o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate
anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e'
equiparato alla consumazione.
Art. 187-ter. - (Manipolazione del mercato). - 1. Salve le sanzioni
penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni
chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti
che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro
attivita' professionale la diffusione delle informazioni va valutata
tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta
professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o
indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle
informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1
chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano
idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito
all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite
l'azione di una o di piu' persone che agiscono di concerto, di
fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un
livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od
ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non puo'
essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere
agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato
ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo
di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito
quando, per le qualita' personali del colpevole, per l'entita' del
prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli
effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se
applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB
ovvero su proposta della medesima, puo' individuare, con proprio
regolamento, in conformita' alle disposizioni di attuazione della
direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la
procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa
direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste
nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del
presente articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le
circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei
comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi
della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della
stessa.
Art. 187-quater. - (Sanzioni amministrative accessorie). - 1.
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di
onorabilita' per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al
capitale dei soggetti abilitati, delle societa' di gestione del
mercato, nonche' per i revisori e i promotori finanziari e, per gli
esponenti aziendali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea ad
assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo
nell'ambito di societa' quotate e di societa' appartenenti al
medesimo gruppo di societa' quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una
durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della
gravita' della violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti abilitati, alle societa' di gestione del mercato, agli
emittenti quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore
a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti
ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto
all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale.
Art. 187-quinquies. - (Responsabilita' dell'ente). - 1. L'ente e'
responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della
sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente
capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1,
il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante
entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o
profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel
comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le
osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti
dal presente titolo.
Art. 187-sexies. - (Confisca). - 1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre
la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita' di valore equivalente.
3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di beni che non
appartengono ad una delle persone cui e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria.
Art. 187-septies. - (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB
con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi
trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi'
chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del
contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per
estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura
delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere
stabilite dalla CONSOB modalita' ulteriori per dare pubblicita' al
provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, puo'
differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del
provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla
integrita' del mercato ovvero questa possa arrecare un danno
sproporzionato alle parti coinvolte.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente capo puo' proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui
circoscrizione e' la sede legale o la residenza dell'opponente. Se
l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, e'
competente la corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa la
violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, e'
competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere
notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte
d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La
corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la
sospensione con decreto motivato.
6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste
dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili.
7. Copia della sentenza e' trasmessa a cura della cancelleria della
corte d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto
nel Bollettino di quest'ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo
non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
CAPO IV
POTERI DELLA CONSOB
Art. 187-octies. - (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla
osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le
altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando
i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa essere informato
sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il
termine per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di
confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni,
richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga
ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli
2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al
traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai
divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei
conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, secondo le modalita' indicate dall'articolo 3,
comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
nonche' acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica,
ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di
cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile 1994.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera
b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica. Detta autorizzazione e' necessaria anche in caso di
esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma
4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti
abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di
violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB puo' in via
cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli
199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene
redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o
dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni
rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera
d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con provvedimento
motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua
proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto
quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei
all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e' notificato nei
termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata applicata entro
il termine di due anni dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB
puo' avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti
richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte
sui redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla
Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma
12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio,
comunicati esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria
ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine
fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme
dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante
ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti
pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita un'attivita'
professionale, il provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso
al competente ordine professionale.
Art. 187-novies. - (Operazioni sospette). - 1. I soggetti abilitati,
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societa'
di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le
operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi
configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente
titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di
soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da
prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti
idonei a costituire operazioni sospette, nonche' le modalita' e i
termini di tali segnalazioni.
CAPO V
RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI
Art. 187-decies. - (Rapporti con la magistratura). - 1. Quando ha
notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero
ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.
2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con
una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento
dell'attivita' di accertamento nel caso in cui emergano elementi che
facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli
atti al pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine
dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui al presente titolo, capo III.
3. La CONSOB e l'autorita' giudiziaria collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento
delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non
costituiscono reato. A tale fine la CONSOB puo' utilizzare i
documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei
modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 187-undecies. - (Facolta' della CONSOB nel procedimento penale).
- 1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185,
la CONSOB esercita i diritti e le facolta' attribuiti dal codice di
procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato.
2. La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di
riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato,
una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo
comunque conto dell'offensivita' del fatto, delle qualita' personali
del colpevole e dell'entita' del prodotto o del profitto conseguito
dal reato.
Art. 187-duodecies. - (Rapporti tra procedimento penale e
procedimento amministrativo e di opposizione). - 1. Il procedimento
amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di
cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la
pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o
fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.
Art. 187-terdecies. - (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle
sanzioni pecuniarie nel processo penale). - 1. Quando per lo stesso
fatto e' stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 195, la esazione
della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato
e' limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorita'
amministrativa.
Art. 187-quaterdecies. - (Procedure consultive). - 1. La CONSOB
definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con proprio regolamento, le modalita' e i
tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione
di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei
prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in
occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di
mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze
istituzionali";
b) nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, e' inserito il
seguente:
"Art. 187-quinquiesdecies. - (Tutela dell'attivita' di vigilanza
della CONSOB). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del
codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste
della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
duecentomila";
c) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente
titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le
rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del
contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per
estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca
d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e
degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del
luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore
della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il
provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve
essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro
trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La
corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la
sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini
per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire
l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della
corte d'appello all'Autorita' che ha adottato il provvedimento ai
fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di
quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle
violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della
sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo
del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso
i responsabili".
3. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di
abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il
prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita',
la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o
profitto".
4. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: "strumenti
finanziari, quotati o non quotati," sono sostituite dalle seguenti:
"strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato,".
5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di
procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia,
usura, abusiva attivita' finanziaria," sono inserite le seguenti:
"abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,".
6. Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate,
quando il relativo procedimento penale non sia stato definito. Per
ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del codice penale.
L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione o sentenza di assoluzione o di proscioglimento con
formula che esclude la rilevanza penale del fatto, dispone la
trasmissione degli atti alla CONSOB. Da tale momento decorre il
termine di centottanta giorni per la notifica dell'atto di
contestazione delle violazioni.
7. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal
comma 2, lettera c), del presente articolo, si applicano ai
procedimenti sanzionatori avviati con lettere di contestazione
inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni del citato articolo 195 nel testo
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati
prima della suddetta data.
8. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai
nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo
dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e'
aumentato da 450 a 600 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra
l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del
personale a contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita
deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal
nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato
articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le
procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Note all'art. 9:
- La direttiva 2003/6/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
12 aprile 2003, n. L 96.
- La direttiva 2003/124/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 dicembre 2003, n. L 339.
- La direttiva 2003/125/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 dicembre 2003, n. L 339.
- La direttiva 2004/72/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 162.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 64, 97, 103,
115, 116, 132, 190 e 193 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e
l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Dette autorita' non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB
possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni,
con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
regolamento delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine
di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono cedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme e norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita'
di vigilanza di altri Stati comunitari forme di
collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».
«Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato).
- 1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del
mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon
funzionamento del mercato e verifica il rispetto del
regolamento;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a
prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
e manipolazioni del mercato;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
dalle negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento
del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione al
pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei
regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente
affidati dalla CONSOB».
«Art. 97 (Obblighi informativi). - 1. Fermo quanto
previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si
applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di
pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della
sollecitazione;
b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione
prevista dall'art. 94 fino a un anno dalla conclusione
della sollecitazione.
2. La CONSOB individua con regolamento quali delle
disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei
medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'art.
95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi
indicati nell'art. 1, comma 6, lettera e).
3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di una
societa' di revisione ai sensi dell'art. 156 il bilancio
d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o
redatti nel periodo della sollecitazione.
4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione
delle disposizioni contenute nel presente capo o delle
relative norme regolamentari, la CONSOB, allo scopo di
acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un
anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari,
fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo'
essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali
vi e' fondato sospetto che svolgano attivita' di
sollecitazione all'investimento in violazione delle
disposizioni previste dall'art. 94.».
«Art. 103 (Svolgimento dell'offerta). - 1. L'offerta e'
irrevocabile. Ogni clausola contraria e' nulla. L'offerta
e' rivolta a parita' di condizioni a tutti i titolari dei
prodotti finanziari che ne formano oggetto.
2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli
emittenti si applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della
pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura
della stessa;
b) l'art. 115, dalla data della comunicazione
prevista dall'art. 102, comma 1, e fino a un anno dalla
chiusura dell'offerta.
3. L'emittente diffonde un comunicato contenente ogni
dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria
valutazione sull'offerta.
4. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di
attuazione della presente sezione e, in particolare,
disciplina:
a) il contenuto del documento da pubblicare nonche'
le modalita' per la pubblicazione del documento e per lo
svolgimento dell'offerta;
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni
sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
c) le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza
limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla
scadenza di un termine massimo.
5. La CONSOB individua con regolamento quali delle
disposizioni richiamate nel comma 2 si applicano, nei
periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in
rapporto di controllo con gli offerenti e con l'emittente
nonche' agli intermediari incaricati di raccogliere le
adesioni.
«Art. 115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB,
al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite al pubblico puo', anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che
li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la
comunicazione di notizie e documenti, fissandone le
relative modalita';
b) assumere notizie dagli amministratori, dai
sindaci, dalle societa' di revisione e dai dirigenti delle
societa' e dei soggetti indicati nella lettera a);
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati
nella lettera a);
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti
dall'art. 187-octies.
2. I poteri previsti dalle lettere a) e b) possono
essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che
partecipano a un patto previsto dall'art. 122.
3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a
societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in
base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
fiduciarie, dei fiducianti.».
«Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico). - 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,
e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti
finanziari che, ancorche' non quotati in mercati
regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in
misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i
criteri per l'individuazione di tali emittenti e puo'
dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli
obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati di altri Paesi
dell'Unione europea o in mercati di Paesi extracomunitari,
in considerazione degli obblighi informativi a cui sono
tenuti in forza della quotazione.
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il
bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro
dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli
articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1
e 4.».
«Art. 132 (Acquisto di azioni proprie e della societa'
controllante). - 1. Gli acquisti di azioni proprie, operati
ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, n. 1,
del codice civile, da societa' con azioni quotate, devono
essere effettuati in modo da assicurare la parita' di
trattamento tra gli azionisti, secondo modalita' stabilite
dalla CONSOB con proprio regolamento.
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni
quotate effettuati ai sensi dell'art. 2359-bis del codice
civile da parte di una societa' controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di
azioni proprie o della societa' controllante possedute da
dipendenti della societa' emittente, di societa'
controllate o della societa' controllante e assegnate o
sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo
comma, del codice civile.».
«Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societa' o enti, i quali non
osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7,
commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22;
24, comma l; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3,
4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40,
comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,
commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-nonies ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della
parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli
operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma
1, e di quelle applicative delle medesime.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi
da 2 a 6.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.».
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
e delle societa' di revisione). - 1. Nei confronti di chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 o
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquecentomila per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute
da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
applica nei confronti di quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1
soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo presso le
societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate
all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i
soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di
inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di
quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della
persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma
1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista
dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona
fisica che svolge l'attivita' di giornalista;
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 3, e 4, e 122, commi 1 e 2 e
5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'art.
120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite
con la sanzione amministrativa pecunaria da euro cinquemila
ad euro cinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste
dall'art. 149, comma 3;
b) agli amministratori delle societa' di revisione
che violano le disposizioni contenute nell'art. 162, comma
3.
3-bis. Alle sanzioni amministrative pecunarie previste
dal presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali.».
- Il decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212, reca:
«Disciplina delle modalita' di accesso delle
amministrazioni pubbliche al sistema informativo
dell'anagrafe tributaria».
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413 reca: «Disposizioni
per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonche' per riformare il
contenzioso per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale».
- La legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: «Provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio.».
- La legge 6 febbraio 1980, n. 15, reca: «Misure
urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della
sicurezza pubblica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto».
- Si riporta il testo dell'art. 2637 del codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie
false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati
o per i quali non e' stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,
ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento
che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di
banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.»
- Si riporta il testo dell'art. 266 c.p.p., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazioni del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo
comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste
avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice
penale l'intercettazione e' consentita solo se vi e'
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
azionari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile
1974, n. 94, e convertito in legge con l'art. 1, legge 7
giugno 1974, n. 216:
«Art. 1. - 1. E' istituita con sede in Roma la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa. La
Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
personalita' giuridica di diritto pubblico e piena
autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
La Commissione e' composta da un presidente e da
quattro membri, scelti tra persone di specifica e
comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa
moralita' e indipendenza, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere
confermati una sola volta. Le disposizioni degli
articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6 7 e 8 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del
presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni
parlamentari competenti possono procedere alla audizione
delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi
regolamenti parlamentari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le
indennita' spettanti al presidente e ai membri.
Il presidente e i membri della Commissione non possono
esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna
attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere
amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata,
di societa' commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne'
essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del
mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in
aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati
e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla
conservazione del posto.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge,
il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa delega
permanente di funzioni ai commissari.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
in base al bilancio di previsione approvato dalla
Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle
entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
successivo comma, che disciplina anche le modalita' per le
eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della
Commissione.
La Commissione delibera le norme concernenti la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando
in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
anche ai fini della relazione in Commissione su singoli
affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato.
Le deliberazioni della Commissione concernenti i
regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' in relazione alle norme del presente decreto,
e successive modificazioni e integrazioni, e li rende
esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti
giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste
ultime devono essere effettuate, in unico contesto,
sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni.
In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
regolamenti divengono esecutivi.
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni
amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la
Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello
Stato.
Il presidente della Commissione tiene informato il
Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior
rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in
volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di
natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai
commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro
puo' formulare le proprie valutazioni alla Commissione,
informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa
altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior
rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione
quando li ritenga rilevanti al fine del corretto
funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
trasmette al Ministro del tesoro una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli
indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.
Entro 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette
detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali
valutazioni.
Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di
continuata inattivita', il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda
proporre lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
scioglimento e' nominato un commissario straordinario per
l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della
Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i
membri della Commissione disciolta. Al commissario
straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed
indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede
alla nomina del presidente e dei membri della Commissione.
Il commissario straordinario resta in carica fino
all'insediamento della Commissione. Il decreto di
scioglimento della Commissione e di nomina del commissario
straordinario determina il compenso dovuto al commissario
medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.».
«Art. 2. - E' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica e'
aumentato fino a trecentocinquanta unita'.
Il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
di cui al precedente art. 1, ottavo comma, in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il
regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico che
intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto
applicabili.
Il regolamento indicato nel precedente comma puo'
prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica
di direttore generale, determinandone le funzioni. Il
direttore generale risponde del proprio operato alla
Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e'
adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono
attribuiti dalla Commissione, anche in sede di
inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di
quattro voti favorevoli.
Al personale in servizio presso la Commissione e' in
ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali
o industriali.
L'assunzione del personale avviene per pubblici
concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi
requisiti di competenza ed esperienza nei settori di
attivita' istituzionali della Commissione. I concorsi sono
indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svol