IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Premesso che il decreto del Ministro delle attivita' produttive
8 marzo 2006 recante nuove modalita' di gestione del Fondo per il
finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico nazionale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006 (di seguito: il decreto
ministeriale 8 marzo 2006), prevede con:
a) l'art. 2, comma 1, la predisposizione da parte del CERSE del
Piano triennale, contenente i progetti e le priorita' della ricerca
di sistema, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonche' la
previsione di fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le
attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema
elettrico nazionale, previa consultazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore
elettrico;
b) l'art. 2, comma 3, l'approvazione del Piano triennale
predisposto dal CERSE e della relativa previsione di fabbisogno da
parte del Ministero delle attivita' produttive;
c) l'art. 4, comma 1, la possibilita' da parte del Ministero
delle attivita' produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca
di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti
nelle attivita' di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a),
del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, di stipulare accordi di
programma con validita' anche triennale con soggetti pubblici o con
organismi a prevalente partecipazione pubblica;
d) l'art. 13, comma 2, la condizione che gli atti gia' prodotti
siano fatti salvi;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che
prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
predetto decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle
attivita' produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro
dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri
generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri
concernenti le attivita' di ricerca;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente
tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attivita'
di ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante
l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico
(di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000) ed in
particolare il titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle
attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema
elettrico, e il titolo V, art. 13, comma 2, recante disposizioni per
assicurare continuita' alla suddetta attivita' di ricerca;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000
che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, la definizione delle modalita' per la selezione dei progetti
di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo
per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei
risultati dei progetti ammessi, nonche' dei criteri per
l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di
garantirne l'aderenza alle finalita' indicate dal medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio
e della programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche
al decreto ministeriale 26 gennaio 2000, ed in particolare le
modifiche al titolo V, art. 13, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio
2003 con il quale e' stato costituito e sono stati nominati per un
triennio i componenti del Comitato di esperti di ricerca per il
settore elettrico (CERSE);
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 19 ottobre
2004 e 22 settembre 2005, recanti modifiche del soprarichiamato
decreto ministeriale 16 maggio 2003;
Visto il documento «Piano triennale della ricerca di sistema e
Piano operativo annuale» predisposto dal CERSE e trasmesso al
Ministero delle attivita' produttive in data 6 luglio 2005;
Ritenuta la necessita' di consentire al piu' presto l'operativita'
del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo
di interesse generale per il sistema elettrico nazionale,
conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato alla ricerca e sviluppo;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l'attribuzione delle risorse per
lo svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico nazionale e la loro ripartizione
prevedendo due tipologie di progetti di ricerca, ai sensi dell'art.
3, comma 1, del decreto ministeriale 8 marzo 2006, e definisce le
modalita' di affidamento dei progetti di ricerca a totale beneficio
degli utenti del sistema elettrico nazionale.
Art. 2.
Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema
1. E' approvato il documento «Piano triennale della ricerca di
sistema e Piano operativo annuale» predisposto dal CERSE e trasmesso
al Ministero delle attivita' produttive in data 6 luglio 2005 con le
modifiche relative alla ripartizione del Fondo relativa al Piano
operativo annuale riportate nel presente decreto e nei suoi allegati
(di seguito richiamati come l'Allegato 1 e l'Allegato 2).
2. I temi di ricerca elencati nell'Allegato 1 sono classificati
secondo le seguenti tipologie:
a) i temi di ricerca di tipologia «a» che corrispondono ai
progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto 8 marzo 2006, interamente finanziati dal Fondo e i cui
risultati sono a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico
nazionale;
b) i temi di ricerca di tipologia «b» che corrispondono ai
progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del
decreto 8 marzo 2006, parzialmente finanziati dal Fondo.
3. Il Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo
annuale (di seguito richiamato come il Piano) approvato e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito
internet del Ministero delle attivita' produttive.
Art. 3.
Affidamento delle attivita' di ricerca a totale
beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale
1. Il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito degli
obiettivi e delle priorita' della politica energetica nazionale,
individua come esigenze prioritarie di ricerca a totale beneficio
degli utenti del sistema elettrico nazionale le seguenti tematiche:
economicita', affidabilita' e sicurezza del sistema elettrico;
tecnologie innovative per l'impiego pulito del carbone e per il
sequestro dell'anidride carbonica; tecnologie per l'impiego
dell'idrogeno e delle fonti rinnovabili; sistemi per la generazione
distribuita e l'uso efficiente dell'energia; partecipazione italiana
agli accordi di cooperazione tecnologica internazionale; ricerca
prenormativa.
2. Per lo sviluppo delle attivita' di ricerca a totale beneficio
degli utenti del sistema elettrico nazionale, il Ministero stipula
accordi di programma triennali, secondo quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, del decreto 8 marzo 2006 e subordinatamente alle condizioni
di cui al successivo comma 3:
a) con l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
(ENEA) per lo svolgimento di attivita' relative alla produzione di
energia elettrica ed agli usi finali;
b) con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per lo
svolgimento di attivita' relative alla produzione di energia
elettrica;
c) con la societa' CESI RICERCA S.p.a. per lo svolgimento di
attivita' relative al governo del sistema elettrico, alla produzione
di energia elettrica, alla trasmissione e distribuzione di energia
elettrica ed agli usi finali;
d) con l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per lo
svolgimento di attivita' di ricerca prenormativa con riferimento alle
procedure di insediamento delle infrastrutture del sistema elettrico
ai fini della loro accettabilita' sociale.
3. Per la stipula degli accordi di programma, i soggetti
individuati al comma 2, per le aree di specifica competenza,
presentano alla Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attivita' produttive, entro 60
(sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
proposte di programmi di attivita' coerenti con i temi di ricerca
individuati nel Piano e attestano il possesso dei requisiti di cui
all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale
8 marzo 2006.
4. Il Ministero delle attivita' produttive valuta la coerenza delle
proposte di programmi di attivita' di ricerca con il Piano e, in caso
di esito positivo, stipula gli accordi di programma secondo quanto
previsto all'art. 4 del decreto ministeriale 8 marzo 2006.
5. In caso di esito negativo della valutazione di coerenza di cui
al comma 4, per la totalita' o per una parte delle proposte di
programma presentate, il Ministero delle attivita' produttive
provvede ad una rimodulazione del contributo complessivo previsto dal
Piano per gli accordi di programma, con eventuale affidamento del
relativo tema di ricerca secondo le procedure concorsuali
disciplinate dall'art. 5 del decreto 8 marzo 2006.
6. Le attivita' di ricerca oggetto degli accordi di programma
rientrano nella tipologia di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e
sono integralmente finanziate dal Fondo per il finanziamento delle
attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema
elettrico nazionale.
Art. 4.
Ripartizione dei contributi del Fondo
1. Al fine di garantire il sollecito avvio dell'organizzazione
strutturale di cui al decreto ministeriale 8 marzo 2006, sono
destinati al finanziamento dei piani annuali 2006 degli accordi di
programma di cui all'art. precedente 61 milioni di euro, a valere
sulle disponibilita' del Fondo maturate al 31 dicembre 2005, cosi'
ripartiti:
a) 20 milioni di euro per l'accordo di programma con l'ENEA, che
preveda in particolare:
1) lo svolgimento di attivita' per lo sviluppo di tecnologie
pulite del carbone da affidare alla societa' Sotacarbo S.p.a. per un
importo non superiore a 2 milioni di euro;
2) lo svolgimento di attivita' per lo sviluppo di tecnologie
delle celle a combustibile da affidare alla societa' FN S.p.a. Nuove
Tecnologie Avanzate per un importo non superiore a 1 milione di euro;
3) una partecipazione alle attivita' ivi compresi i punti 1) e
2) da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una
quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive;
b) 5 milioni di euro per l'accordo di programma con il CNR, che
preveda in particolare:
una partecipazione alle attivita' da parte dei principali
Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20%
delle risorse finanziarie complessive;
c) 35 milioni di euro per l'accordo di programma con la societa'
CESI RICERCA S.p.a.;
d) 1,0 milioni di euro per l'accordo di programma con l'IPI.
2. La restante parte delle disponibilita' del Fondo maturate al
31 dicembre 2005, pari a 89 milioni di euro, e' destinata al
finanziamento dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di
programma e previsti dal Piano operativo annuale 2006. La selezione
dei progetti di ricerca proposti per l'ammissione a contributo e'
effettuata tramite procedura concorsuale secondo le disposizioni
dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 marzo 2006.
L'Allegato 2 riporta il quadro di sintesi dei gruppi tematici e il
sommario del Piano triennale e Piano operativo annuale.
3. La prestazione di garanzie prevista all'art. 3, comma 3, del
decreto ministeriale 8 marzo 2006, per l'erogazione dei contributi a
carico del Fondo, sara' regolata con provvedimento della Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle
attivita' produttive.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a notificare il
presente decreto alla Commissione europea, in modo conforme alle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
2. Le disposizioni relative ai progetti di ricerca di cui all'art.
10, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000,
acquistano efficacia dalla data della decisione della Commissione
europea, relativa alla procedura di cui al comma 1, e in coerenza con
la stessa.
3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita'
produttive, entra in vigore alla data di sua prima pubblicazione.
Roma, 23 marzo 2006
Il Ministro: Scajola
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Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato