IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il
riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come
sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la
misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio
da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo
le modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli
importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli
dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della
citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonche' gli
importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto
sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle
unita' locali;
Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il comma 4 lettera c) dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno
finanziario delle cammere di commercio si sopperisce mediante diritti
annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione
speciale del registro delle imprese e mediante applicazione di
diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli
altri soggetti;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica
professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese;
Visto l'art. 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
cosi' come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273 il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella
lettera d) del comma 4 dell'art. 18 della citata legge n. 580 del
1993 e successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004,
2005 e 2006;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme
in materia di registro delle imprese;
Tenuto conto della situazione economica generale e della politica
adottata dal Governo, diretta al contenimento della spesa pubblica;
Considerato che anche il sistema camerale e' chiamato a partecipare
alla realizzazione del programma del Governo per una riduzione degli
oneri a carico delle imprese;
Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di
categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2006,
sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate
nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale
e' dovuto nella misura fissa di Euro 80,00.
2. Per le imprese con ragione di societa' semplice, non agricola,
il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 144,00.
3. Per le societa' iscritte nella sezione speciale di cui al
comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 170.00.
Art. 3.
1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione
ordinaria del registro delle imprese, ancorche' annotate nella
sezione speciale, il diritto annuale e' determinato applicando al
fatturato dell'esercizio 2005 le seguenti misure fisse o aliquote per
scaglioni di fatturato:
Scaglioni di fatturato
da Euro a Euro Aliquote
- - -
fino a 516.456,00 Euro 373,00 (misura fissa)
oltre 516.456,00 2.582.284,00 0,0070%
oltre 2.582.284,00 51.645.689,00 0,0015%
oltre 51.645.689,00 0,0005% (fino ad un
massimo di Euro 77.500,00)
2. Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote di cui al
comma 1, deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per
l'anno 2005, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo
dell'anno 2005. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo
derivante dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 1, nel
caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2005.
Art. 4.
1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
registro delle imprese nel corso del 2006 e dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui
all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello
camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
dell'iscrizione o dell'annotazione.
2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro
delle imprese nel corso del 2006 e dopo l'entrata in vigore del
presente decreto sono tenute a versare, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o
direttamente allo sportello camerale, i seguenti diritti:
imprese individuali; Euro 93;
societa' cooperative; Euro 93;
consorzi; Euro 93;
societa' di persone; Euro 170;
societa' di capitali; Euro 373.
3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono nel corso del 2006,
appartenenti ad imprese gia' iscritte nella sezione ordinaria del
registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari
al 20% di quello definito al comma 2.
Art. 5.
1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in
favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste
ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede
principale, fino ad un massimo di Euro 120,00.
2. Le unita' locali di imprese con sede principale all'estero di
cui all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di
esse in favore della camera di commercio nel cui territorio
competente ha sede l'unita' locale, un diritto annuale pari a Euro
110,00.
3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero
devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di
commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto
annuale pari a Euro 110,00.
4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti
le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Art. 6.
1. Il diritto annuale e' versato, in unica soluzione, con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme
relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha
luogo mediante versamento sui conti correnti di pertinenza di
ciascuna camera di commercio.
Art. 7.
1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2006,
considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti
di tesoreria per diritto annuale alla data del 31 dicembre 2005, in
base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo
perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando
le seguenti aliquote percentuali:
4,7% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;
5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00
fino a Euro 10.329.138,00;
6,8% oltre Euro 10.329.138,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 50% a
favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di
imprese e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di
indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto,
eventualmente, anche della presenza delle unita' locali, e per il
restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di
sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza
dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi
dello Stato al sistema delle camere di commercio.
3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i
criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con
deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal
Ministero delle attivita' produttive.
4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce,
annualmente, al Ministero delle attivita' produttive, Direzione
generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i
risultati della gestione del fondo perequativo.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2006
Il Ministro delle attività produttive
Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 42
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato