IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
474;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione
prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in
materia di controlli igienico sanitari all'importazione
1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le
funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica spettanti alle
province autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli
organi statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento
agli animali vivi, ai prodotti alimentari di origine animale, ai
prodotti alimentari di origine non alimentare e ai prodotti non
destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di
origine comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti
da Paesi terzi, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige e'
comunque assicurata la costituzione di una sede dell'Ufficio
veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di
una sezione distaccata dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di
frontiera (USMAF). Salvo quanto espressamente previsto da questo
articolo restano ferme le competenze dello Stato nelle materie
previste dal medesimo articolo.
2. Per i fini di cui al comma 1 e' stipulata apposita intesa tra
il Ministro competente e i Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:
a) l'individuazione, entro la data stabilita dall'intesa
medesima, dell'ubicazione della sede dell'UVAC competente per il
territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano; tale sede
e' resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;
b) l'istituzione nell'ambito dell'USMAF competente per il
territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano di
un'apposita sede distaccata ubicata nel territorio della regione per
lo svolgimento di tutti i compiti riferiti al predetto ambito
territoriale; tale sede distaccata puo' essere collocata presso
l'UVAC previsto alla lettera a);
c) i criteri e le modalita' con i quali i competenti uffici
dello Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa
fra le amministrazioni competenti, di personale delle province
autonome o delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei
requisiti richiesti dall'ordinamento statale, da utilizzare
nell'ambito delle strutture previste alle lettere a) e b); al
predetto personale e' comunque garantito il mantenimento del
trattamento economico in godimento. L'intesa regola i rapporti
organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
d) gli uffici statali previsti dalle lettere a) e b) si
avvalgono, di norma, delle prestazioni fornite dalle competenti
strutture specialistiche e diagnostiche delle aziende sanitarie
locali delle province autonome, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione
dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili
degli uffici previsti alle lettere a) e b) e quelli dei predetti enti
e agenzie concordano appositi programmi operativi anche mediante
scambio di note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati
sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari.».
2. L'intesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, introdotto dal comma 1, e'
sottoscritta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita)
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre
1975, n. 252, S.O.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 474 e' citato nella nota al titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.».
Nota agli articoli 1 e 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 474 e' citato nella nota al titolo.
Art. 2.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,
n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di
assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti
penitenziari
1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. L'assistenza sanitaria e il reinserimento sociale
e lavorativo dei detenuti e degli internatinegli istituti
penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento
e di Bolzano sono assicurate attraverso l'azione integrata delle
province autonome medesime e dello Stato, che collaborano
nell'esercizio delle attivita' di rispettiva competenza.
2. Al fine di definire modalita' e strumenti della collaborazione
prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano
stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia.
Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di
sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli
istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove
siano ricoverati i detenuti e gli internati.
3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:
a) le finalita' che informano la collaborazione tra il Servizio
sanitario provinciale ed il Servizio sanitario penitenziario in
materia di assistenza sanitaria e di salute dei detenuti e degli
internati, nonche' le forme di assistenza sanitaria e gli interventi
diagnostici e terapeutici garantiti da ciascuna delle parti;
b) i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche
azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e
degli internati, prevedendo specifiche modalita' per l'adozione di
programmi periodici delle attivita';
c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei
trattamenti alternativi alla detenzione, nonche' per l'adozione degli
interventi assistenziali e preventivi;
d) le attivita' di formazione e di aggiornamento degli operatori
delle amministrazioni interessate e del personale volontario;
e) specifici progetti anche di investimento per assicurare le
funzionalita' delle strutture carcerarie per l'attuazione degli
interventi previsti dal presente articolo;
f) le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di
verifica delle attivita' e gli obblighi di reciproca informazione;
g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione della
convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota agli articoli 1 e 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 474 e' citato nella nota al titolo.
Art. 3.
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia
di funzioni di igiene e sanita'
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, nel primo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative
conferite alle regioni a statuto ordinario in materia di igiene e
sanita', ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo
che le stesse gia' non spettino alle province autonome.».
2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono trasferite
alle province autonome le funzioni amministrative in materia di
igiene e sanita' trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativi decreti
attuativi, non ancora spettanti alle province stesse, ferme restando
in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
3. Gli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate
ai sensi del comma 1, sono determinati nell'ambito dell'accordo di
cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268; a tale fine si tiene conto dei
criteri e dei parametri utilizzati per la definizione delle risorse
finanziarie da attribuire alle regioni a statuto ordinario prevista
dai provvedimenti emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 7. - 1. Ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, viene delegato alle province di Trento e di Bolzano,
per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni
amministrative, gia' esercitate, all'atto del loro
trasferimento alle province, dagli uffici trasferiti di cui
al precedente art. 6, che residuano alla competenza statale
dopo il trasferimento delle attribuzioni di cui al presente
decreto nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative
conferite alle Regioni a statuto ordinario in materia di
igiene e sanita', ivi compresa la corresponsione degli
indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni
e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse gia'
non spettino alle Province autonome.
Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3, sono
trasferite alle Province autonome le funzioni
amministrative in materia di igiene e sanita' trasferite
alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 e relativi decreti attuativi, non
ancora spettanti alle Province stesse, ferme restando in
ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai
sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
- Il testo dell'art. 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e' il
seguente:
«Art. 78. - Allo scopo di adeguare le finanze delle
Province autonome al raggiungimento delle finalita' e
all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e'
devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro
decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
relativa all'importazione riscossa nel territorio
regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento
alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia
di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di
destinazione a scopi determinati, fermo restando il
disposto dell'art. 15 dello Statuto e relativa norma di
attuazione.
Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto,
in base ai parametri della popolazione e del territorio,
anche delle spese per gli interventi generali dello Stato
disposti nella restante parte del territorio nazionale
negli stessi settori di competenza delle Province. La quota
sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il
presidente della Provincia.».
Art. 4.
Forme di collaborazione
1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, presta attivita' di supporto
per lo svolgimento delle funzioni conferite o trasferite alle
province autonome con il medesimo decreto, nonche' attivita' di
consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore
gia' competenti per la trattazione della materia, al fine di
assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo
organizzativo. Le attivita' previste dal presente comma sono
realizzate senza oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Berlusconi, Ministro della salute ad
interim
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato