Avvio della procedura sanzionatoria
L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa disciplinata
dagli articoli 145 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico
bancario) e 195 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico
dell'intermediazione finanziaria) e' disposto dal direttore centrale
preposto all'Area funzionale, unitamente al capo del servizio
competente per materia. Le competenti filiali della Banca d'Italia
provvedono a trasmettere la contestazione formale delle irregolarita'
alle persone e alle societa' o enti responsabili in solido. Le
controdeduzioni e le eventuali richieste di audizione personale da
parte dei soggetti interessati sono presentate alle filiali entro
trenta giorni dalla notifica delle lettere di contestazione.
Istruttoria
Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono
curati, presso l'Amministrazione centrale, dal Servizio concorrenza,
normativa e affari generali. La Commissione consultiva per l'esame
delle irregolarita' riscontrate nell'attivita' di vigilanza
creditizia e finanziaria, valutate le irregolarita' accertate, le
controdeduzioni, i verbali delle eventuali audizioni e ogni altro
elemento istruttorio, conclude il proprio esame proponendo
l'irrogazione delle sanzioni o l'archiviazione dei procedimenti
sanzionatori. Il direttore centrale per la vigilanza creditizia e
finanziaria, presidente della Commissione consultiva, a conclusione
della fase istruttoria, trasmette al Direttorio le proposte di
sanzione o di archiviazione delle procedure, corredate del parere
dell'Avvocato generale.
Decisione
Il Direttorio esamina le proposte e puo', ove del caso, disporre
supplementi d'istruttoria. La decisione in merito all'irrogazione
delle sanzioni o all'archiviazione delle procedure e' assunta dal
Direttorio.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato