IL CAPO
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge
sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, che gli enti
locali redigano apposita certificazione sui principali dati del
bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.)
e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna
(U.N.C.E.M.);
Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale e'
stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo;
Visto l'art. 1, comma 155 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005
supplemento ordinario n. 211 con la quale il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2006 e' stato prorogato al
31 marzo 2006;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno del 27 marzo
2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006 con
il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2006 e' stato differito al 31 maggio 2006;
Visto l'art. 165 del citato testo unico recante «Struttura del
bilancio»;
Considerata la necessita' di fissare le modalita' della
certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2006,
nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9,
secondo il quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia
disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli
stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede
separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla
normativa statale;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431,
secondo il quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio
e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro
aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali;
Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione
dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un
sistema informatizzato di certificazione che comunque tenga conto
delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione
2006;
Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri
per la delega di alcune funzioni alle Prefetture in materia di
finanza locale relativamente all'acquisizione dei dati dei
certificati;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione
delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
Decreta:
Art. 1.
1. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di
comuni predispongono e presentano un certificato di bilancio di
previsione 2006 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto
delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. Tale
certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme
agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte
integrante del presente decreto.
2. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a presentare il
certificato di bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy
disk) oltre che in stampa originale e due copie autenticate, entro il
15 luglio 2006 alle competenti Prefetture, alla presidenza della
regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione,
ed al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle
province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette
una copia cartacea alla regione.
3. Le province e le comunita' montane sono tenute a presentare il
certificato di bilancio di previsione 2006 su supporto magnetico
(floppy disk), oltre che in stampa originale e tre copie autenticate,
entro il 15 luglio 2006, alle competenti Prefetture, alla presidenza
della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella
regione, ed al commissariato del Governo competente per le province
di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una
copia cartacea alla regione.
4. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono
tenuti a compilare esclusivamente i quadri di cui all'allegato
tecnico.
5. Le Prefetture, la presidenza della regione della Valle d'Aosta
ed i commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento
trattengono l'originale dei certificati cartacei ed inviano una copia
alla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, all'I.S.T.A.T.,
all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente
locale.
6. All'originale del certificato dovra' essere allegato il floppy
disk integro, contenente la copia informatica da cui e' stata
prodotta la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in
etichetta del nome dell'ente, della provincia e della dizione
«certificato di bilancio preventivo 2006». La predetta etichetta che
deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome e il
logo della ditta stessa, e gli estremi dell'omologazione
ministeriale.
7. Le Prefetture e i commissariati del Governo devono verificare il
contenuto dei certificati cartacei e successivamente procedere al
caricamento dei dati, tramite i floppy disks, nella banca dati della
Direzione centrale della finanza locale ed alla registrazione
dell'arrivo dei certificati medesimi. Tale caricamento dovra' essere
effettuato entro il 15 settembre 2006.
Art. 2.
1. Il certificato cartaceo deve essere redatto nel formato di cm 21
\times 29,7.
2. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli
importi vanno riportati con doppio «zero»" dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per eccesso qualora
la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per difetto qualora
la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
Art. 3.
1. La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle
province, alle comunita' montane e alle unioni di comuni il rispetto
delle seguenti prescrizioni:
a) la predisposizione e la stampa allegata del certificato di
bilancio preventivo, possono essere effettuate solo con l'utilizzo di
una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero;
b) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili
IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria
RAM di almeno 640 KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;
c) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del
certificato deve riportare in stampa la dicitura «Certificato
prodotto con procedura software autorizzata dal Ministero
dell'interno - Autorizzazione n. ..., richiesta da
.....................»;
d) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non
prefincato (cm 21) di larghezza e (cm 29,7) di lunghezza;
e) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il
contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato
riportato nella Gazzetta Ufficiale;
f) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy
disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante
l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato,
nel formato ASCII;
g) il floppy disk deve essere strutturato su file contenente gli
archivi relativi alla certificazione del bilancio di previsione 2006.
Art. 4.
1. Il certificato dovra' essere compilato in ogni sua parte senza
aggiunte od omissioni.
2. Il certificato e' firmato dal segretario e dal responsabile del
servizio finanziario, ove esista.
3. Con l'apposizione della firma in calce alla certificazione
cartacea del bilancio preventivo, il segretario ed il responsabile
del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti
nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta
la stampa su modulo continuo.
Art. 5.
1. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio
software, necessario per la predisposizione delle certificazioni
informatizzate, dovranno preventivamente richiedere, entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza
locale - Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato
record. La richiesta puo' essere anche inoltrata via e-mail al
seguente indirizzo carmine.lavita@interno.it. Gli interessati,
successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM
entro e non oltre il trentacinquesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
2. L'omologazione ministeriale verra' rilasciata previo riscontro
del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato
in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare
all'indirizzo sopracitato.
3. La suddetta omologazione non verra' concessa ai soggetti che
dopo aver consegnato un software non conforme ai dettati ed alle
modalita' tecniche richiesti dal Ministero presenteranno per la terza
volta un software ritenuto ancora non idoneo.
Art. 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2006
Il capo Dipartimento: Malinconico
ALLEGATO TECNICO
Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato