IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante disposizioni
sull'«Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;
Visti in particolare l'art. 6 e l'art. 11, comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 225, con i quali si definiscono le strutture
operative e le componenti del Servizio nazionale della protezione;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre
2004, n. 300, concernente «Istituzione di un attestato di pubblica
benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;
Ritenuta la necessita' di procedere alla definizione degli eventi,
per i quali conferire alle amministrazioni, centrali e periferiche,
agli enti pubblici e privati, ai corpi e alle organizzazioni,
direttamente coinvolti, l'attestazione di benemerenza per l'opera
meritoria di assistenza alle popolazioni colpite;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004
sono individuati eventi calamitosi di rilevante gravita' sul
territorio nazionale, per i quali viene concessa l'attestazione di
benemerenza:
a) emergenza dissesti idrogeologici nel territorio del comune di
Cerzeto (Cosenza) (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'11 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo
2005, n. 67);
b) eventi sismici nel territorio della provincia di Brescia il
giorno 24 novembre 2004 (decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 7 dicembre 2004, n. 287);
c) eventi alluvionali nel territorio delle province di Cagliari,
Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004 (decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2004, n. 296);
d) fenomeni vulcanici nell'isola di Stromboli nel territorio
delle Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate
(decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2003, n.
11);
e) eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel
territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2003, n. 212);
f) fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna
nel territorio della provincia di Catania ed eventi sismici
concernenti la medesima area (decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 12 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 19 marzo 2004, n. 66);
g) situazione di emergenza relativa all'invaso epiglaciale nel
ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa interessanti il territorio
della provincia di Verbano Cusio Ossola (decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 luglio 2002, n. 160);
h) eventi metereologici verificatesi nel territorio della regione
Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio
2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21,
22 settembre 2002; il crollo di una parete rocciosa verificatesi il
15 ottobre 2002 nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in
provincia di Bologna; gli eccezionali eventi atmosferici nel mese
di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia,
Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna (decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2002, n. 288);
i) eventi sismici verificatesi il giorno 31 ottobre 2002 nel
territorio della provincia di Campobasso (decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2002, n. 258).
Art. 2.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004
sono individuati eventi calamitosi di rilevante gravita' sul
territorio estero, per i quali viene concessa l'attestazione di
benemerenza:
a) emergenza nell'area del sud-est asiatico (ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 dicembre 2004, n. 3389,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004, n. 304);
b) atto terroristico verificatosi nel territorio della
Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, citta' di Beslan
(ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio
2004, n. 3374, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre
2004, n. 221);
c) sisma nella Repubblica Islamica dell'Iran (ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004, n. 3366,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2004, n. 30);
d) sisma nella Repubblica del Pakistan (decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2005, n. 248).
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto
le amministrazioni, centrali e periferiche, gli enti pubblici e
privati, i corpi e le organizzazioni, coinvolti negli eventi sopra
individuati, segnaleranno al Dipartimento della protezione civile
(Ufficio organizzazione e attuazione, via Vitorchiano n. 4 - 00189
Roma) le componenti e le articolazioni della propria struttura,
nonche' i nominativi dei singoli, che direttamente sono stati
impiegati nelle attivita' di soccorso ed aiuto, ai fini della
valutazione per il conferimento dell'attestazione di benemerenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2006
Il Sottosegretario di Stato: Letta
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato