IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA
SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED IL MINISTRO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Visti gli articoli 2 e 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, recante «attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro»;
Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento
d'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visti il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito
nella legge 19 marzo 1936, n. 508, ed il regio decreto-legge
12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n.
526, recanti norme, rispettivamente, sul servizio delle guardie
particolari giurate e sugli istituti di vigilanza;
Visti l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente i
servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, e l'art. 18 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente i servizi di
sicurezza sussidiaria nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle
stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di
trasporto urbano ed extraurbano, nonche' sui relativi mezzi di
trasporto e depositi;
Viste le richieste formulate congiuntamente dalle Associazioni
datoriali e dalle Organizzazioni sindacali delle guardie particolari
giurate firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria;
Considerato che i servizi di vigilanza attribuiti alle guardie
particolari giurate a norma delle disposizioni delle leggi n. 217 del
1992, e n. 155 del 2005 sopra richiamate, ovvero dei regolamenti o
provvedimenti amministrativi che vi hanno dato rispettiva attuazione,
nonche' quelli di scorta valori, quelli notturni e quelli di
vigilanza e di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o
sensibili costituiscono servizi di sicurezza sussidiaria per i quali
e' ammissibile, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente
decreto, l'applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
n. 66 del 2003, sopra indicato, in quanto il loro svolgimento si
inserisce in un quadro di sicurezza pubblica coordinato e diretto
dalle autorita' di pubblica sicurezza e richiede, di norma, una
stretta collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza se non la
loro contestuale presenza;
Ritenuto di dover consentire nello svolgimento dei predetti servizi
di sicurezza sussidiaria una flessibilita' nell'organizzazione
dell'orario di lavoro delle guardie giurate coerente con il quadro
normativo ed amministrativo sopra delineato e con le esigenze
operative richieste;
Ritenuto altresi' che debba spettare alla contrattazione nazionale
di categoria ed agli altri strumenti contrattuali di assicurare il
rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Per quanto attiene ai servizi di sicurezza sussidiaria svolti da
guardie particolari giurate, la deroga alle disposizioni del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, finalizzata ad una piu' flessibile
organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per il miglior
perseguimento delle preminenti esigenze di sicurezza, e' ammessa
esclusivamente:
per i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi
istituzionali o sensibili;
per i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni
ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito
delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonche' sui relativi
mezzi di trasporto e depositi, svolti in esecuzione delle
disposizioni di legge o di regolamento indicate in premessa o di atto
amministrativo adottato per la loro attuazione;
per i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di
altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.
2. Per i servizi di cui al comma 1, i limiti massimi della
prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria sono
determinati dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Alla
medesima contrattazione nazionale ed agli strumenti contrattuali di
gestione dell'orario di lavoro da questa previsti e', altresi',
demandata, per la totalita' dei servizi, la possibilita'
dell'applicazione delle deroghe di cui all'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 2.
1. E' fatta salva la facolta' della competente autorita' di
pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla
legge, di prescrivere piu' favorevoli articolazioni del servizio
delle guardie giurate, nel caso di servizi particolarmente gravosi o
per i quali si richiede particolare prontezza.
2. Le disposizioni del presente decreto e degli accordi
contrattuali di cui all'art. 1, comma 2, non possono, in ogni caso,
costituire ostacolo al tempestivo adempimento delle richieste rivolte
agli istituti di vigilanza ed alle guardie giurate a norma dell'art.
139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della funzione pubblica
Baccini
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato