IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante
attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE per
la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la procedura di infrazione 2004/4171 ex art. 226 del Trattato
CE: norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati B, C e D al decreto legislativo 29 luglio 2003, n.
267 sono sostituiti dagli allegati I, II e III al presente
regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro della salute
(ad interim)
Berlusconi
ALLEGATO I
«Allegato B
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a)
Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi.
1. Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato,
nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono:
a) essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline
ovaiole dispongano di:
1) mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza
per gallina ovaiola o di mangiatoie circolari che offrano almeno 4 cm
di lunghezza per gallina ovaiola;
2) abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per
gallina ovaiola o abbeveratoi circolari che offrano 1 cm di lunghezza
per gallina ovaiola. Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi
a tettarella o a coppetta, deve essere prevista almeno una tettarella
o una coppetta ogni 10 galline ovaiole e, nel caso di abbeveratoi a
raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due
tettarelle o due coppette;
3) almeno un nido per 7 galline ovaiole. Se sono utilizzati
nidi di gruppo, deve essere presente una superficie di almeno 1 metro
quadrato per un massimo di 120 galline ovaiole;
4) posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano
almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola. I posatoi non devono
sovrastare le zone coperte di lettiera, la distanza orizzontale fra
posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le
pareti non inferiore a 20 cm;
5) una superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per
gallina ovaiola; la lettiera deve occupare almeno un terzo della
superficie al suolo;
b) essere dotati di pavimento che sostenga adeguatamente
ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;
c) avere un coefficiente di densita' non superiore a 9 galline
ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile. Tuttavia fino al 31
dicembre 2011, quando la zona utilizzabile corrisponde alla
superficie al suolo disponibile, gli allevamenti che gia' applicavano
il sistema di cui al presente allegato alla data del 3 agosto 1999,
possono avere un coefficiente di densita' di 12 volatili per metro
quadrato di superficie disponibile.
2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:
a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline
ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:
1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari
a 4;
2) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di
45 cm;
3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in
modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme;
4) i livelli devono essere installati in modo da impedire
alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;
b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che
consente loro di uscire all'aperto:
1) le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente
accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una
larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza
dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque
disponibile un'apertura totale di 2 m;
2) gli spazi all'aperto devono:
a) avere una superficie adeguata alla densita' di galline
ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire
qualsiasi contaminazione;
b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai
predatori e di abbeveratoi appropriati.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i requisiti minimi di cui al
presente allegato devono essere applicati a tutti i sistemi
alternativi.».
ALLEGATO II
«Allegato C
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)
Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie non modificate.
1. Tutte le gabbie di cui al presente allegato devono soddisfare
almeno i seguenti requisiti:
a) consentire a ogni gallina ovaiola di disporre di almeno 550
centimetri quadrati di superficie della gabbia, misurata su un piano
orizzontale e utilizzabile senza limitazioni; dal calcolo devono
essere esclusi eventuali bordi deflettori antispreco;
b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una
lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di galline
ovaiole nella gabbia;
c) disporre, in mancanza di tettarelle o coppette, di un
abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia
indicata alla lettera b). Nel caso di abbeveratoi a raccordo, da
ciascuna gabbia devono essere raggiungibili almeno due tettarelle o
coppette;
d) avere un'altezza minima non inferiore a 40 cm per il 65 per
cento della superficie e non inferiore, in ogni punto, a 35 cm;
e) essere dotate di pavimento che sostenga adeguatamente
ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del
pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero 8 gradi; pendenze
superiori sono consentite solo per i pavimenti diversi da quelli
provvisti di rete metallica rettangolare;
f) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie;
g) per i gruppi di galline ovaiole accasati prima dell'entrata
in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le
precedenti disposizioni fino ad esaurimento dei relativi cicli di
produzione.».
ALLEGATO III
«Allegato D
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c)
Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:
a) consentire alle galline ovaiole di disporre:
1) di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della
gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600 centimetri quadrati di
superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia,
diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile, non
deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie
totale di ogni gabbia non puo' essere inferiore a 2000 centimetri
quadrati;
2) di un nido, la cui area non entra a far parte della
superficie utilizzabile;
3) di una lettiera che consenta di becchettare e razzolare;
4) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio
per gallina ovaiola;
b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una
lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di galline
ovaiole in gabbia;
c) disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto
conto, in particolare, della dimensione del gruppo; nel caso di
abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter
raggiungere almeno due tettarelle o coppette;
d) essere separate, quando disposte in fila, da passaggi aventi
una larghezza minima di 90 cm per agevolare l'ispezione, la
sistemazione e l'evacuazione delle galline ovaiole, e tra il
pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori deve esservi
uno spazio di almeno 35 cm;
e) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie.».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato