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Gazzetta Ufficiale N. 114 del 18 Maggio 2006

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 12 maggio 2006, n.3
Organizzazione comune di mercato dello zucchero - Modalita' applicative per l'accreditamento delle imprese produttrici di zucchero, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318 del Consiglio del 20 febbraio 2006.

All'A.G.E.A ROMA:
- Area Coordinamento
- Area Organismo Pagatore
Al Ministero delle Attivita'
Produttive - D.G. S.P.C. Uff. B2 -
ROMA
Agli Assessorati Agricoltura delle
Regioni a Statuto Ordinario e
Speciale e alle Province Autonome
di Trento e Bolzano - LORO SEDI
All'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi - SEDE
Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana -
(CONFAGRICOLTURA)
Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)
Alla Confederazione Italiana
Agricoltori - C.I.A.
Alla Confederazione Produttori
Agricoli - COPAGRI
Alla FAGRI - ROMA
All'UNIONZUCCHERO
Societa' SFIR
Gruppo SADAM Zuccherifici
CO.PRO.B./ITALIA ZUCCHERI
Allo Zuccherificio del Molise
A.N.B. Associazione Nazionale
Bieticoltori
C.N.B. Consorzio Nazionale
Bieticoltori
A.B.I. Associazione Bieticoltori
Italiani
A.B.M. Associazione Bieticoltori
Marsicani
CONS.MA.CA. Consorzio Marchigiano
Coop. Agricole
Lievitalia S.p.A.
Alcoplus S.p.A.
Dsm Bakery Ingredients Italy s.r.l.
Zeus S.p.A.
All'ITALRAP BRUXELLES

In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 17, del
regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, le
imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di
inulina ovvero che trasformino detti prodotti in uno dei prodotti di
cui all'art. 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si attengono
alle seguenti modalita' procedurali allo scopo di acquisire il
prescritto accreditamento; le medesime modalita' si applicano anche
alle imprese di raffinazione a tempo pieno, definite ai sensi
dell'art. 2, punto 13, del citato regolamento.
Tale categoria di imprese produttrici presentano apposita richiesta
al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento
delle filiere agricole ed agroalimentari, Direzione generale delle
politiche agricole POLAGR VIII, entro la data limite del 31 maggio
2006 ove intendano partecipare al regime comunitario dalla campagna
2006/2007; in caso di partecipazione alle successive campagne, il
termine e' fissato al 31 maggio antecedente l'inizio della campagna
di riferimento.
Le richieste in questione, indicanti il nome e l'indirizzo di
ciascuna impresa interessata, sono corredate da una relazione che
attesti la conformita' alle condizioni previste al paragrafo 1, del
predetto art. 17, in particolare, comprovante la capacita'
professionale e la capacita' di produzione in zucchero, isoglucosio o
sciroppo di inulina, se del caso specificando il numero degli
stabilimenti produttivi afferenti a una singola impresa, con la
precisazione del rispettivo indirizzo e capacita' produttiva; le
imprese di raffinazione a tempo pieno, oltre a tale documentazione,
producono la prova della effettiva rispondenza ai requisiti di cui al
richiamato art. 2, punto 13.
Inoltre, le istanze di accreditamento e quelle relative alle
imprese di raffinazione recano un esplicito impe-gno, sottoscritto da
ogni impresa, inteso a fornire le informazioni e a sottoporsi ai
controlli, di seguito elencati:
a) notificare tempestivamente eventuali modifiche ai dati
indicati nella domanda;
b) fornire su richiesta e tenere comunque a disposizione delle
autorita' nazionali competenti le informazioni relative alla
assegnazione e gestione delle quote di produzione;
c) fornire su richiesta delle autorita' nazionali competenti
tutte le informazioni e documenti giustificativi per la gestione e il
controllo dell'origine e dell'utilizzo dei quantitativi di zucchero,
isoglucosio e sciroppo di inulina prodotti, anche ai fini del
rispetto del prezzo minimo;
d) permettere controlli amministrativi e fisici per
l'espletamento delle azioni di verifica di cui alle lettere b) e c);
e) limitatamente al caso di imprese di raffinazione a tempo
pieno, tenere una contabilita' separata per le quantita' di materia
prima e di prodotto finito ottenuto.
L'Amministrazione si riserva di effettuare sopralluoghi negli
stabilimenti delle imprese da accreditare o accreditate, al fine di
valutare la loro rispondenza alle condizioni prescritte dal
regolamento (CE) n. 318/2006 e ad ogni altra disposizione nazionale e
comunitaria, anche se non espressamente richiamata dalla presente
circolare.
Tenuto conto che l'insieme della regolamentazione applicativa delle
norme comunitarie, seppur in fase di avanzata definizione, non e'
tuttora in vigore, le imprese interessate sottoscrivono altresi' un
impegno al pieno rispetto delle disposizioni che in tal senso saranno
adottate e che disciplineranno il settore dalla campagna 2006/2007,
con inizio dal 1° luglio p.v.
Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994
e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998,
la presente circolare non e' soggetta al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla
registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale
delle politiche agricole
Catania


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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