IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica» e che, all'art. 3, individua le competenze
degli Enti locali in materia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e
private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma
formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha
assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001,
autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevede che, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i
soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art.
80, comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la
predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario di
messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare
riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e
che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che,
sentita la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto
di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 3,
comma 91, che destina al «Piano straordinario di messa in sicurezza
degli edifici scolastici» un importo non inferiore al 10% delle
risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che
risultano disponibili al 1° gennaio 2004;
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ai
sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e
dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003 ha approvato il primo
programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici,
che riguarda 738 edifici scolastici ed ha un costo complessivo di
193.883.695,00 euro;
Considerato che la Conferenza Unificata, nella seduta del 13
ottobre 2005, ha raggiunto l'intesa istituzionale prevista dalla
delibera n. 102/2004 per definire le procedure di attuazione della
delibera medesima, richiamandosi al disposto dell'art. 8, comma 6,
della legge 6 giugno 2003, n. 131, e qualificando il piano
straordinario in questione quale piano di opere per le quali
l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale,
nonche' adottando un documento recante disposizioni piu'
particolareggiate per dare esecuzione all'intesa;
Considerato che nell'occasione la Conferenza unificata ha
raccomandato di procedere ad una modifica della delibera stessa in
modo da stabilire che anche le economie di gara, cosi' come gia'
previsto per quelle maturate nelle fasi successive di realizzazione
degli interventi inclusi nel Programma, rimangano nella
disponibilita' degli Enti beneficiari sino al completamento dei
lavori e che gli importi residui vengano versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinati, a cura di questo Comitato,
ad analoghi interventi relativi alle medesime regioni;
Ritenuto che la suddetta modifica sia conforme alla disciplina
contenuta nell'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che - in
merito agli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture
strategiche - prevede che le somme non utilizzate dagli Enti
attuatori vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato alla
fine della fase realizzativa delle opere, per la successiva
riassegnazione ad interventi dello stesso genere;
Considerato che l'intesa summenzionata ha introdotto penetranti
poteri di controllo e coordinamento sull'uso delle risorse statali,
assegnate al Programma in questione in base alla legge n. 289/2002,
da parte sia del Ministero di settore che delle Regioni interessate,
individuate quali responsabili dell'attuazione del Programma;
Rilevato che, a seguito della segnalazione di alcune imprecisioni o
inesattezze nella redazione dell'allegato alla citata delibera da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli Enti
interessati, si rende necessario apportare alcune modifiche
all'elenco degli interventi di cui al suddetto programma;
Delibera:
1. Modifiche al testo della delibera n. 102/2004.
1.1. Il punto 3 della delibera 20 dicembre 2004, n. 102, e'
sostituito come segue:
«Il soggetto abilitato ad accendere i mutui o a effettuare le
altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
166/2002, e' il soggetto titolare dell'intervento, cioe' l'Ente
(Provincia o Comune) competente alla realizzazione dell'intervento
ammesso a finanziamento.
Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato
anche la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun
intervento con la specificazione dell'anno di riferimento. Detta
quota e' da intendere quale misura massima del finanziamento
dell'intervento considerato a carico delle risorse recate dall'art.
13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n.
350/2003.
Le economie conseguenti all'esito della gara di aggiudicazione dei
lavori, le economie realizzate in sede di accensione dei mutui o di
effettuazione delle operazioni finanziarie richiamate dal suddetto
art. 13 e le economie maturate nelle fasi successive di realizzazione
degli interventi inclusi nel Piano restano finalizzate alla
realizzazione dell'intervento sino al completamento del medesimo. Gli
importi residui non utilizzati dovranno essere versati all'entrata
del bilancio dello Stato e saranno destinati, a cura di questo
Comitato, ad altri interventi rispondenti alle finalita' di cui
all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei
successivi programmi stralcio e relativi alle medesime Regioni. In
caso di coesistenza di piu' fonti di finanziamento le suddette
economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al
concorso al finanziamento dell'opera».
1.2. Il punto 4 della delibera n. 102/2004 e' sostituito dal
seguente:
«L'istituto finanziatore provvedera' ad erogare all'Ente
beneficiario, entro la quota di limite di impegno assegnata,
l'importo di spettanza su richiesta dell'Ente stesso, corredata dalla
comunicazione della Regione territorialmente competente prevista, per
le diverse fasi, nell'intesa citata nelle premesse.
L'istituto finanziatore comunica le intervenute erogazioni al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e alla Regione ai
fini dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio di cui
all'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002».
1.3. Il punto 6 della citata delibera e' integrato con il seguente
periodo:
«Gli importi derivanti dai predetti definanziamenti, al pari
delle economie non utilizzate di cui al precedente punto 3 come sopra
sostituito, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
saranno destinati ad interventi da inserire nei successivi programmi
stralcio afferenti le stesse Regioni».
1.4. In considerazione dei ritardi registrati nell'attuazione del
programma stralcio in questione, la prima relazione sullo stato di
attuazione sara' sottoposta a questo Comitato entro il 30 giugno
2006. Resta confermata la periodicita' semestrale delle successive
relazioni.
2. Modifiche all'allegato alla delibera n. 102/2004.
2.1. Regione Abruzzo.
Per l'intervento n. 83 il soggetto aggiudicatore e' il Comune di
L'Aquila, del quale Coppitto - in cui e' localizzato l'intervento
medesimo - e' una frazione.
2.2. Regione Calabria.
La dizione di alcuni Comuni beneficiari e' rettificata come
appresso:
2.3. Regione Emilia-Romagna.
L'intervento n. 25 interessante il Comune di Argenta (Ferrara) e
relativo al «Liceo Scientifico via Matteotti» e' sostituito con
l'intervento, di pari importo, concernente la «Scuola Media Aleotti
via XVIII Aprile».
Sono poi apportate rettifiche alla denominazione di alcuni
edifici scolastici secondo il prospetto che segue:
2.4. Regione Lombardia:
L'elenco degli interventi concernenti la predetta Regione, di cui
all'allegato alla delibera n. 102/2004, e' sostituito con il
seguente:
2.5. Regione Marche:
La denominazione di alcuni Comuni beneficiari e' rettificata come
appresso:
Sono inoltre apportate rettifiche alla denominazione di alcuni
edifici scolastici secondo il prospetto che segue:
Roma, 2 dicembre 2005
Il presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Molgora
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 102
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato