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Gazzetta Ufficiale N. 117 del 22 Maggio 2006

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2006
Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali (53 studi in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2005).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei
riferimenti normativi del presente atto;
Dispone:
1. Sono approvati, nella misura indicata nell'alle-gato 1, i limiti
di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei 53
studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze del 5 aprile 2006. I predetti limiti, determinati sulla
base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2,
sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime
fiscale delle attivita' marginali.
2. I contribuenti che svolgono due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione
o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di
settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali
prendendo in considerazione i ricavi determinati in base
all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita'
prevalente.
3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 53 studi di
settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze del 5 aprile 2006, che intendono avvalersi, a partire dal
periodo d'imposta 2006, del regime agevolato di cui all'art. 14 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda
all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro
il 31 maggio 2006.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il
regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per le
attivita' comprese nei 53 studi di settore, in vigore dal periodo
d'imposta 2005, il limite dei ricavi o compensi entro cui e'
possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo
articolo.
Per questi studi si e' proceduto alla determinazione di nuovi
limiti di ricavi o compensi entro cui ci si puo' avvalere del regime
fiscale agevolato delle attivita' marginali.
Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e),
del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa
in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano
applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale
delle attivita' marginali tenendo conto dei ricavi determinati in
base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita'
prevalente.
Il provvedimento prevede, altresi', che i contribuenti a cui
risultano applicabili i 53 studi di settore approvati con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2006, che
intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2006,
possano presentare apposita domanda all'Ufficio locale, competente in
ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2006.
Tale termine che differisce da quello previsto dal comma 3
dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una
piu' agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti
interessati.
Riferimenti normativi:
a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
b) disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita'
marginali:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, com-ma 121):
Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari
per gli studi di settore;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
2 gennaio 2002: modalita' di riduzione dei ricavi e compensi
determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione
nei confronti dei contribuenti marginali;
decreto ministeriale 31 luglio 1998: modalita' tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei
soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000, e
19 aprile 2001: individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio e 25 febbraio
2000, 16 febbraio e 20 marzo 2001: approvazione degli studi di
settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle
manifatture, dei servizi del commercio e delle attivita'
professionali;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio,
8 marzo e 25 marzo 2002, 21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003,
18 marzo 2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e
24 marzo 2005: approvazione degli studi di settore relativi ad
attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi del
commercio e delle attivita' professionali;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002, 18 luglio 2003 e 14 luglio 2004: approvazione dei criteri per
l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile
2006: approvazione di 53 studi di settore relativi ad attivita'
economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi
e dei professionisti.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore: Ferrara

Allegato 1
Tabella dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti
che si avvalgono del regime fiscale delle attivita'
marginali relativamente ai 53 studi di settore
in vigore dal periodo d'imposta 2005 approvati
con decreti ministeriali del 5 aprile 2006

Allegato 2
Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi
o compensi per i soggetti che si avvalgono
del regime fiscale delle attivita' marginali
relativamente ai 53 studi di settore in vigore
dal periodo d'imposta 2005 approvati
con decreti ministeriali del 5 aprile 2006

Nota tecnica e metodologica
Le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano
applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale
delle attivita' marginali a condizione che i ricavi o compensi del
periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore
limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita'.
Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 25.823 euro.
Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione
dei limiti dei ricavi o compensi per i 53 studi di settore in vigore
dall'anno d'imposta 2005, approvati con decreti ministeriali del
5 aprile 2006.
L'elaborazione e' stata condotta sui dati, utilizzati per la
definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
Per ogni studio di settore e' stata analizzata la distribuzione
ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche,
eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo
determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
Analogamente a quanto predisposto per i precedenti studi di
settore, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale
delle attivita' marginali e' stato scelto il valore del 1° ventile
della distribuzione dei ricavi o compensi.
In tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione
ai diversi settori di attivita', che tiene conto delle dimensioni
medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile
superiori a 25.823 euro, il limite e' stato comunque fissato a 25.823
euro.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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