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Gazzetta Ufficiale N. 117 del 22 Maggio 2006

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

CIRCOLARE 10 aprile 2006, n.84
Interventi in materia di comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.

La presente circolare, che sostituisce la precedente n. 18 del 4
febbraio 2004 disciplina gli interventi dello Stato a favore dei
comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le
manifestazioni culturali e delle edizioni nazionali, in base a quanto
previsto dalla legge n. 420/1997, d'ora in avanti citata con il solo
riferimento «legge», e successive modifiche ed integrazioni. La
stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Ai sensi della normativa richiamata, gli interventi
concernono l'istituzione e il finanziamento di:
a) comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le
manifestazioni culturali;
b) edizioni nazionali.

Art. 1.
Istanze
Le domande di istituzione di comitati nazionali o di edizioni
nazionali e l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da
bollo in caso di istanze presentate da soggetti privati, devono
essere indirizzate alla Consulta dei comitati nazionali e delle
edizioni nazionali, presso il Dipartimento per i beni archivistici e
librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti
culturali, via M. Mercati, 4 - 00197 Roma, nei termini previsti dal
successivo art. 5.

Art. 2.
Comitati nazionali
I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente
all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione
tecnica firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione
culturale, con la specifica descrizione delle singole iniziative
previste e l'indicazione di modalita', tempi e fasi di realizzazione
del programma stesso;
risorse finanziare necessarie, distinte per parti funzionali e
fasi di attuazione;
bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma
analitica;
elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti
nel programma culturale corredato delle relative adesioni;
recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o
sul tema proposto;
proposte di designazione degli organi del comitato nazionale
(presidente e segretario-tesoriere).
Ai fini dell'eventuale istituzione dei comitati nazionali, saranno
tenuti in considerazione gli eventi di cui ricorra il primo o i
successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza
storico-culturale e sociale. Le domande devono essere presentate
l'anno precedente rispetto alla data della ricorrenza e l'inizio
delle celebrazioni o manifestazioni che si intendono realizzare. Le
celebrazioni o le manifestazioni culturali dovranno concludersi entro
tre anni dalla istituzione del comitato nazionale. E' ammessa la
proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di eccezionale
interesse e complessita' organizzativa.
Non sono pertanto ammissibili:
istanze pervenute oltre il termine indicato nel successivo art.
5;
progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni da realizzarsi
nello stesso anno di presentazione dell'istanza;
progetti generici e/o che non indicano con chiarezza i programmi
da realizzare ed i relativi bilanci preventivi;
iniziative di interesse non nazionale.
Entro il 31 gennaio i comitati nazionali ammessi a contributo
dovranno inviare al Ministero per i beni e le attivita' culturali -
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali la
relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese
effettuate.
Per ogni comitato nazionale sara' nominato un revisore dei conti
designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. Gli
eventuali compensi e rimborsi spese graveranno sui fondi assegnati ai
comitati stessi.

Art. 3.
Edizioni nazionali - Costituzione
Ai fini della costituzione delle edizioni nazionali i richiedenti
devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al
precedente art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale,
contenente i seguenti elementi:
piano generale dell'edizione nazionale con l'indicazione
dell'articolazione interna dell'edizione e del numero complessivo di
volumi previsto;
motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato
degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;
risorse finanziare complessive necessarie;
elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, corredato
delle relative adesioni;
durata della edizione nazionale.

Art. 4.
Edizioni nazionali - Contributi
Sono ammesse al contributo previsto dall'art. 3, comma 6 della
legge le edizioni nazionali attualmente operanti.
Le istanze di contributo, firmate in originale dal richiedente,
devono essere corredate di:
programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere
con il contributo richiesto;
relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica;
conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma
analitica e dettagliata;
elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente;
elenco dei volumi in corso di stampa;
indicazione del numero di codice fiscale e del numero del conto
corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB,
sul quale versare l'eventuale contributo in favore delle commissioni
gia' operanti.

Art. 5.
Termini
Al fine di consentire alla Consulta dei comitati nazionali e delle
edizioni nazionali di elaborare i piani di ripartizione delle risorse
finanziarie, le richieste redatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4
della presente circolare devono essere spedite entro e non oltre il
31 marzo, a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro
postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la
dicitura «Domanda per contributo a edizioni nazionali e comitati
nazionali». Ai sensi del decreto ministeriale n. 495/1994 recante il
regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge n. 241/1990, il procedimento si intende concluso entro
il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda;
qualora entro tale data non venga effettuata comunicazione di
concessione la domanda e' da ritenersi non accolta.

Art. 6.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio III della
Direzione generale per i beni librai e gli istituti culturali.
Roma, 10 aprile 2006

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Buttiglione


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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