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Gazzetta Ufficiale N. 13 del 17 Gennaio 2006

LEGGE 23 dicembre 2005, n.291
Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il
22 luglio 2003.

Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione
stessa.

Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro 6.500 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
algerina democratica e popolare, di seguito denominati «le Parti
contraenti»;
Considerato il comune ideale di giustizia e di liberta' che guida i
due Stati;
Desiderosi di intensificare tra le stesse Parti l'efficacia della
mutua assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;
Hanno convenuto quanto segue:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Protezione giuridica
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano, nel
territorio dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda i loro
diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica
che quest'ultima accorda ai propri cittadini.
2. I cittadini di ciascuna Parte hanno libero accesso all'autorita'
giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei
loro diritti.
3. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche
costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna
Parte contraente.
Art. 2.
Cautio judicatum solvi
1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono dinanzi
all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte contraente non possono
essere imposti cauzioni o depositi, a qualsiasi titolo, in ragione
della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non
domiciliati nel territorio di tale ultima Parte.
2. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche
costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna
Parte contraente.
Art. 3.
Gratuito patrocinio
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano nel
territorio dell'altra Parte contraente del gratuito patrocinio, allo
stesso modo dei cittadini di quest'ultima, purche' si adeguino alle
leggi del Paese in cui viene richiesto il patrocinio.
2. Se il richiedente ha la residenza nel territorio di una delle
due Parti, la certificazione attestante l'insufficienza di mezzi
viene rilasciata al ricorrente dalle autorita' di quest'ultima. Se
l'interessato risiede in un Paese terzo, il certificato viene
rilasciato dal console del suo Paese, territorialmente competente.
Art. 4.
Esenzione dalla legalizzazione
1. I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione
sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
2. Tuttavia tali documenti devono essere muniti della firma e del
timbro ufficiale dell'autorita' competente al loro rilascio.
Titolo II
Assistenza giudiziaria
Art. 5.
Oggetto dell'assistenza
L'assistenza giudiziaria comprende in particolare la notifica e la
trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziari, l'esecuzione di
atti processuali quali l'audizione di testimoni o di parti, la
perizia o l'assunzione di prove, e lo scambio di atti ed estratti dei
registri dello stato civile su richiesta di una delle parti ai fini
di un procedimento giudiziario.
Art. 6.
Rifiuto dell'assistenza
L'assistenza e' rifiutata se la Parte richiesta ritiene che gli
atti richiesti siano tali da recare pregiudizio alla sovranita', alla
sicurezza e all'ordine pubblico del suo Paese.
Art. 7.
Trasmissione delle richieste di assistenza
Tutte le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti di
esecuzione o di rifiuto sono trasmessi direttamente tra il Ministero
della giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero della
giustizia della Repubblica algerina democratica e popolare, di
seguito indicati: «Autorita' Centrali».
Art. 8.
Lingua di trasmissione
Tutti i documenti relativi alla cooperazione sono redatti nella
lingua della Parte richiedente e muniti di una traduzione in lingua
francese.
Art. 9.
Spese relative all'assistenza giudiziaria
L'esecuzione dell'assistenza giudiziaria non puo' dar luogo a
rimborso di spese salvo per quanto riguarda gli onorari dei periti.
Art. 10.
Commissioni rogatorie
La richiesta di esecuzione delle commissioni rogatorie deve
contenere le indicazioni seguenti:
a) l'autorita' giudiziaria richiedente;
b) l'autorita' giudiziaria richiesta, ove conosciuta;
c) l'identita', il recapito e la qualita' delle parti e dei
testimoni;
d) l'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire;
e) se del caso, le domande che devono essere poste al testimone;
f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti
richiesti.
Art. 11.
Esecuzione delle commissioni rogatorie
1. Le commissioni rogatorie da eseguire nel territorio di una delle
due Parti sono eseguite dall'autorita' giudiziaria, secondo la
procedura di ciascuna di esse.
2. Se l'autorita' richiedente lo domanda espressamente, l'autorita'
richiesta deve:
a) eseguire la commissione rogatoria con l'osservanza di una
forma particolare se questa non e' in contrasto con la legge del
proprio Paese;
b) informare in tempo utile l'autorita' richiedente della data e
del luogo di esecuzione della commissione rogatoria, affinche' le
parti interessate possano assistervi nel rispetto delle leggi della
Parte richiesta.
3. Qualora non sia stato possibile soddisfare la richiesta, gli
atti vengono restituiti. I motivi per cui non e' stato possibile
soddisfare la richiesta o per cui la cooperazione e' stata rifiutata
devono essere comunicati alla Parte richiedente.
Art. 12.
Notifica degli atti
Gli atti giudiziari ed extragiudiziari da notificare vengono
trasmessi direttamente dalle Autorita' Centrali competenti di
ciascuna delle Parti. La prova dell'avvenuta consegna e' data da una
ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione
dell'autorita' richiesta dalla quale risultino l'atto, la modalita' e
la data della consegna.
Art. 13.
Notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari ed esecuzione delle
commissioni rogatorie per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o
consolari
Ciascuna Parte contraente puo' consegnare atti giudiziari ed
extragiudiziari ai propri connazionali o procedere alla loro
audizione direttamente per mezzo delle proprie rappresentanze
diplomatiche o consolari conformemente alle leggi di ciascuna delle
Parti.
Art. 14.
Comparizione di testimoni e periti
1. Quando e' necessaria la comparizione personale di un testimone o
di un perito dinanzi all'autorita' giudiziaria della Parte
richiedente, l'autorita' richiesta del Paese in cui essi risiedono li
invita a rispondere alle convocazioni loro inviate.
2. In tal caso, il testimone o il perito hanno diritto al rimborso
delle spese di viaggio e alle indennita' disoggiorno dal luogo in cui
risiedono in base alle tariffe e ai regolamenti in vigore nel Paese
in cui deve aver luogo l'audizione. Le spese di viaggio comprendono
anche il biglietto aereo di linea di andata e ritorno per il tragitto
tra l'aeroporto piu' vicino alla sede giudiziaria in cui il testimone
o il perito devono comparire. Su richiesta di questi ultimi, le
autorita' consolari del Paese richiedente forniscono il titolo di
viaggio o anticipano le relative spese.
3. In caso di mancata comparizione, l'autorita' richiesta non
adotta alcuna misura coercitiva nei confronti della persona non
comparsa.
Titolo III
Riconoscimento ed esecuzione di decisioni
giudiziarie e di sentenze arbitrali
Art. 15.
Condizioni richieste
In materia civile e commerciale le decisioni pronunciate dalle
autorita' giudiziarie delle due Parti contraenti, ivi comprese quelle
relative ai diritti civili pronunciate dalle autorita' che giudicano
in materia penale, sono riconosciute ed eseguite alle seguenti
condizioni:
a) la decisione e' stata pronunciata da un'autorita' giudiziaria
competente ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione;
b) le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o
dichiarate contumaci secondo la legge dello Stato in cui la decisione
e' stata pronunciata;
c) la decisione e' passata in giudicato secondo la legge dello
Stato in cui e' stata pronunciata;
d) la decisione non deve essere in contrasto con altra decisione
giudiziaria pronunciata dallo Stato in cui la decisione deve essere
eseguita;
e) non e' pendente davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato
richiesto un procedimento tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto, instaurato anteriormente alla presentazione della domanda
davanti all'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la decisione
della quale vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione;
f) la decisione non contiene disposizioni contrarie all'ordine
pubblico dello Stato in cui ne viene richiesto il riconoscimento.
Art. 16.
Competenza
Le autorita' giudiziarie della Parte contraente che hanno
pronunciato la decisione sono competenti nei casi seguenti:
a) se il convenuto, alla data di presentazione della domanda,
aveva la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte
contraente;
b) se al momento della presentazione della domanda il convenuto
esercita un'attivita' commerciale nel territorio di tale Parte
contraente e il procedimento nei suoi confronti riguarda tale
attivita';
c) se il convenuto accetta espressamente di assoggettarsi alla
competenza dell'autorita' giudiziaria di tale Parte contraente,
sempre che la legge della Parte che richiede il riconoscimento non vi
si opponga;
d) se il convenuto si era difeso nel merito della controversia
senza avere anteriormente sollevato eccezioni in ordine alla
competenza dell'autorita' giudiziaria adita;
e) in materia contrattuale, se l'obbligazione dedotta in giudizio
e' stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui
autorita' giudiziaria ha pronunciato la decisione;
f) in caso di responsabilita' extracontrattuale, se l'evento
dannoso si e' verificato nel territorio di detta Parte contraente;
g) in caso di obbligazione alimentare, se il creditore aveva,
alla data di presentazione della domanda, la residenza o il domicilio
nel territorio di tale Parte contraente;
h) in caso di successione, se il defunto, al momento del decesso,
era cittadino della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato
la decisione, o in questo aveva il suo ultimo domicilio;
i) se la controversia riguarda un diritto reale su beni situati
nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha
pronunciato la decisione.
Art. 17.
Documenti da allegare alla domanda
di riconoscimento e di esecuzione
La parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione della
decisione deve presentare:
a) una copia della decisione che presenti i requisiti richiesti
per la sua autenticita';
b) un certificato della cancelleria competente attestante che la
sentenza e' passata in giudicato;
c) l'originale dell'atto di notifica della decisione o di
qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica;
d) una copia autentica della citazione della parte non comparsa,
in caso di contumacia, qualora dalla decisione non risulti che la
citazione e' stata regolarmente notificata.
Art. 18.
Riconoscimento ed esecuzione degli atti autentici
1. Gli atti autentici, in particolare gli atti notarili, aventi
forza esecutiva in una delle due Parti, sono dichiarati esecutivi
nell'altra Parte dall'autorita' competente secondo la legge della
Parte in cui avra' luogo l'esecuzione.
2. L'autorita' competente verifica unicamente se gli atti
presentano i requisiti richiesti per l'autenticita' nella Parte in
cui sono stati ricevuti, e se non contengono elementi contrari
all'ordine pubblico della Parte in cui sono stati richiesti il
riconoscimento o l'esecuzione.
Art. 19.
Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione
I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
e degli atti autentici sono regolati dalla legge in vigore in
ciascuna Parte contraente.
Art. 20.
Scambio di documentazione
Le due Parti contraenti si impegnano a procedere regolarmente a uno
scambio di informazione e di documentazione in materia legislativa e
di giurisprudenza.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 21.
Ratifica ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione sara' ratificata conformemente alla
legislazione in vigore in ciascuna Parte.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore a partire dalla data
dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata.
Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento; la denuncia avra'
effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui
l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in duplice esemplare, in lingua
araba ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente
fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Il Ministro della giustizia
Castelli
Per il Governo
della Repubblica algerina democratica e popolare
Il Ministro della giustizia e Guardia Sigilli
Firmato

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3366):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
24 marzo 2005.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 aprile 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 18 maggio 2005 ed il
14 giugno 2005.
Relazione scritta annunciata il 16 giugno 2005 (atto n.
3366-A, relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5975):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 14 luglio 2005 con pareri delle commissioni
I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 2005, il
13 ottobre 2005 ed il 10 novembre 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 30
novembre 2005.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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