Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per
disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma
di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli
interventi correlati alle finalita' specificate nello stesso
comma 2-ter;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione COM (2001) 370 del
12 settembre 2001 «Libro bianco - la politica europea dei trasporti
all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»;
Vista l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in
data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 2006;
Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai
trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. C.205 del 5 luglio 1997 e successive
modificazioni;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le
modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma
2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi
correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacita'
d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel
ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale
che tecnologico;
b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di
merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di
cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;
c) per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di
interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche
aziendali;
d) per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attivita'
volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture
aziendali;
e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di
standard piu' elevati in materia di emissioni gassose, acustiche,
elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli
obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;
f) per «potenziamento dell'intermodalita» s'intende: la
realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di
merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalita'
(strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, terra-aria) con le
specifiche finalita' del decongestionamento del traffico su strada
nonche' del raggiungimento di standard di sicurezza piu' elevati.
3. Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3,
comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla
vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione conferisce,
tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 3, comma 2-ter e 2-quater del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002, recante
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della
base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di
crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo, e' il seguente:
«2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione
tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20
milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario
di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle
iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al
sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per
il completamento delle iniziative comprese in contratti
d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
superiore al settanta per cento, al netto di eventuali
protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per
la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale
diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma
2-ter, in relazione agli interventi correlati alle
finalita' di cui al medesimo comma 2-ter».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
914, S.O., cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali».
- Il regolamento del Consiglio n. 659/1999 del 22 marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del
trattato CE, e' pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n.
L 83. Entrato in vigore il 16 aprile 1999.
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 3, comma 2-ter del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si veda nelle note
alle premesse.
Art. 2.
Ripartizione percentuale dei fondi
1. Lo stanziamento di 20 milioni di euro quale limite d'impegno
quindicennale a carico dello Stato recato dall'articolo 3,
comma 2-ter della legge, e' ripartito secondo le seguenti percentuali
per le sottoindicate finalita':
a) 90 per cento per interventi di innovazione del sistema
dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e
del potenziamento dell'intermodalita', con particolare riferimento
all'utilizzazione della modalita' marittima in luogo di quella
stradale, nonche' per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per
interventi di miglioramento ambientale;
b) 10 per cento per interventi di ristrutturazione aziendale e
per l'innovazione tecnologica, connessi agli obiettivi di cui alla
lettera a).
2. Con successivi regolamenti, da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono modificate le percentuali di cui
al comma 1 qualora le richieste di accesso ai benefici evidenziassero
la necessita' di rimodulazione degli interventi per le finalita' di
cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge, anche in relazione a
possibilita' di cumulo con interventi regionali.
3. La possibilita' di cumulo di cui al comma 2 e', comunque,
limitata alla percentuale massima del 30 per cento dei benefici
richiesti da ciascun soggetto; nell'ambito di tale limite del 30 per
cento gli organi statali e regionali competenti possono concorrere
alle rispettive erogazioni pro quota, in relazione agli interventi
rispettivamente previsti in materia.
Nota all'art. 2:
- Per l'art. 3, comma 2-ter del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si veda nelle note
alle premesse.
Capo II
Contributi e Finanziamenti
Art. 3.
Contributi
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche
in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, o societa' tra
operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata
prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili,
accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere delle
tratte marittime individuate con decreto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, e'
concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni
non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte
marittime individuate.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel
triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il
mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei
volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal
contributo di cui al comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi
di traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede al recupero del contributo accordato ai soggetti che non
hanno mantenuto l'impegno di cui all'articolo 5, comma 2. Il decreto
ministeriale di cui al comma 1 stabilisce le modalita' operative per
l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del
contributo. A tali attivita' si provvede con le risorse umane e
strumentali gia' in dotazione all'amministrazione stessa.
3. Per ognuna delle tratte marittime, il decreto ministeriale di
cui al comma 1 fissa l'importo massimo del contributo previsto dal
comma 1, per ogni viaggio effettuato, tenendo conto della differenza
esistente, in ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni
originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.
4. L'individuazione dei costi esterni prodotti, su ciascuna tratta
interessata dal beneficio, dal trasporto via mare e da quello
stradale, in base ai quali e' determinata l'entita' della
compensazione per i costi esterni non pagati dal trasporto stradale,
avviene sulla base dell'apposito studio gia' approvato dalla
Commissione europea, al punto 13 della decisione in data 20 aprile
2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003. In ogni caso, sono esclusi
dal beneficio coloro che, alla fine dell'anno solare, utilizzando la
modalita' marittima, non abbiano complessivamente effettuato un
numero minimo di 80 viaggi su ciascuna tratta. L'importo del
contributo non puo' superare il 20 per cento delle tariffe praticate
sulle tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate
sulle nuove rotte.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il
riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od
aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di 1.600
viaggi annui per ciascuna tratta. L'importo globale dei contributi
non supera comunque i massimali di cui all'articolo 2, comma 3.
6. Le tratte marittime di cui al comma 1 sono individuate con un
decreto ministeriale, sulla base dei seguenti criteri:
a) idoneita' della tratta marittima a favorire il trasferimento
di consistenti quote di traffico dalla modalita' stradale a quella
marittima;
b) idoneita' della tratta marittima a ridurre la congestione
stradale sulla rete viaria nazionale;
c) prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile
a seguito della percorrenza della tratta marittima, in luogo del
corrispondente percorso stradale.
7. I benefici sono erogati a condizione che i livelli tariffari si
mantengano costanti, in rapporto all'andamento del tasso di
inflazione.
Art. 4.
Finanziamenti
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e
fermo restando il limite di stanziamento ad esse riservato da tale
disposizione, le imprese o i rappresentanti di imprese, che
presentino piani aziendali volti a realizzare dette finalita',
possono accedere a contributi a carico dello Stato, a titolo di
copertura dei costi ammissibili, secondo i seguenti massimali:
a) 30 per cento per forme di aggregazione fra imprese;
b) 50 per cento per iniziative di formazione del personale;
c) 30 per cento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti
a migliorare la sicurezza.
Capo III
Procedure di richiesta e di erogazione dei benefici
Art. 5.
Istanze
1. Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), gli interessati devono presentare un'istanza al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio dell'anno
solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati.
2. L'istanza contiene l'impegno dei soggetti interessati a
mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno
ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo
stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente.
3. La domanda deve essere redatta utilizzando dei moduli
predisposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Tali moduli devono prevedere, tra l'altro:
a) la ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
b) la sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) il legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
d) l'indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
e) per ciascuna tratta di cabotaggio marittimo utilizzata nel
precedente anno solare, il totale dei viaggi effettuati;
f) la firma del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese.
Art. 6.
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' istituita una Commissione che provvede, con le risorse umane e
strumentali gia' in dotazione alla stessa amministrazione, a valutare
le istanze presentate ai sensi dell'articolo 5, nonche' quelle
presentate ai sensi del comma 5.
2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 e' effettuata
sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni
generati dal trasporto su strada e dal trasporto via mare delle
merci, su ciascuna delle tratte individuate. Tale valore costituisce
l'ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.
3. Per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento,
l'impresa richiedente deve avere eseguito almeno il numero minimo di
viaggi, indicato nell'articolo 3, comma 4.
4. Qualora, in base al numero delle istanze ammissibili i
contributi da erogare superino i fondi disponibili per l'anno di
competenza, la misura dei contributi e' definita con apposito
provvedimento ministeriale.
5. Per i finanziamenti di cui all'articolo 4, la Commissione valuta
le istanze, con le modalita' che sono stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei
criteri prioritari di seguito indicati:
a) ristrutturazione delle aziende anche con la formazione di
aggregazioni cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia
societaria;
b) formazione del personale;
c) acquisto di attrezzature e dispositivi che migliorino la
sicurezza.
Art. 7.
Graduatorie
1. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, entro
il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, approva la graduatoria delle istanze
avanzate per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4.
Art. 8.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 318
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato