Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la legge
di conversione 4 agosto 2006, n. 248, in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale.».
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E
PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale saranno riportate tra i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli
articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con particolare riferimento alle materie di competenza statale della
tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle
raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e delle
Autorita' di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta' di scelta
del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio
dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme
di attuazione. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 41 e 117
della Costituzione:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
«Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 43, 49, 81, 82 e
86 del trattato istitutivo della Comunita' europea,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
n. C 325 del 24 dicembre 2002:
«Art. 43. - Nel quadro delle disposizioni che seguono,
le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini
di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
vengono vietate. Tale divieto si estende altresi' alle
restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o
filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro
stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La liberta' di stabilimento importa l'accesso alle
attivita' non salariate e al loro esercizio, nonche' la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di
societa' ai sensi dell'art. 48, secondo comma, alle
condizioni definite dalla legislazione del paese di
stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte
salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.».
«Art. 49. - Nel quadro delle disposizioni seguenti, le
restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno
della Comunita' sono vietate nei confronti dei cittadini
degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunita'
che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, puo' estendere il beneficio
delle disposizioni del presente capo ai prestatori di
servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti
all'interno della Comunita'.».
«Art. 81. - Sono incompatibili con il mercato comune e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto e per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono
essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o
categoria di pratiche concordate che contribuiscano a
migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o
a promuovere il progresso tecnico o economico, pur
riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile
che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che
non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare
la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di
cui trattasi.».
«Art. 82. - E' incompatibile con il mercato comune e
vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole
al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul
mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in
particolare:
nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione
non eque;
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo
tecnico, a danno dei consumatori;
nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.».
«Art. 86. - 1. Gli Stati membri non emanano ne'
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme del presente trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81
a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei
limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
non deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunita'.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle
disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali
1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed
a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di
scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero
professionali e intellettuali:
(( a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita'
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo
all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e
che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci
professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilita'.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi
professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito
patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure
ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le
tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base
di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita'
professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra
gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali».))
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita'
delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di
mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 2233 del codice civile, cosi' come
modificato dalla presente legge.
«Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non e'
convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo
le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice.
In ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti
conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i
loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.».
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, (( le attivita' commerciali, come individuate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di
alimenti e bevande )) sono svolte senza i seguenti limiti e
prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di
requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attivita'
commerciali, (( fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare
e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; ))
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita'
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali, (( fatta salva la distinzione tra
settore alimentare e non alimentare;))
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub
regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di
ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite
promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi
commerciali, (( tranne che nei periodi immediatamente precedenti i
saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per
il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio
di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.))
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di
disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al
comma 1 entro il 1o gennaio 2007.
Riferimenti normativi:
- Per l'art. 117 della Costituzione si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita' di
produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu'
ampia accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del
comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della
competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti
igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei
locali, ((nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile
dell'attivita' produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime
in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita'
del prodotto finito.
2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per
il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda
con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che
svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane
prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di
interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla
conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi
della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di
tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del
processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione
dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle
specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche' delle
eventuali modalita' di conservazione e di consumo.))
3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente
articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5,
lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Riferimenti normativi:
- La legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente «Nuove
norme sulla panificazione», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1956, n. 228.
- Si riporta la lettera b), del comma 2, dell'art. 22
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente,
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario:
«Art. 22 (Liberalizzazioni e semplificazioni
concernenti le funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - (Omissis...);
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e
le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3
della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine
di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge
7 agosto 1990, n. 241;».
- Si riporta l'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n.
241, concernente « Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro
un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il
potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via diautotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data
comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.».
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dei commi 1, 2, 5 lettera c), e 7, dell'art.
22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
concernente «Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
19 del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della
attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
3-4. (Omissis).
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di
vicinato qualora il titolare:
a)-b) (omissis);
c) nel caso di ulteriore violazione delle
prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. (Omissis).
7. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da
banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i
farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, (( previa
comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede
l'esercizio )) e secondo le modalita' previste dal presente articolo.
E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, (( alla presenza e con
l'assistenza personale e diretta al cliente )) di uno o piu'
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco (( rientrante nelle categorie di cui al
comma 1, )) purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro
al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra
norma incompatibile.
(( 3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente
normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e
tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. ))
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera
a),
dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
«distribuzione,».
(( 6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano
meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente
causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni
dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita
della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.».
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e' abrogato. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1, lettere d), e) e f) dell'art. 4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente
«Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del
decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a)-c) (omissis);
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie
di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250
mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);».
- Si riporta l'art. 9-bis del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, concernente «Interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 settembre 2001, n. 218 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 novembre
2001, n. 405 (Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268):
«Art. 9-bis (Medicinali non soggetti a ricetta medica).
- 1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a
ricetta medica immesse sul mercato a partire dal 1° marzo
2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne
permetta la chiara individuazione da parte del consumatore;
il bollino sara' definito con decreto non regolamentare del
Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. E' ammesso il libero e diretto
accesso da parte dei cittadini ai medicinali di
automedicazione in farmacia.».
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, concernente «Disposizioni urgenti per il prezzo dei
farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
nonche' in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e
di attivita' libero-professionale intramuraria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2005, n. 124 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 26 luglio 2005, n. 149 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2005, n. 175), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il farmacista, al quale venga presentata
una ricetta medica che contenga la prescrizione di un
farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del
comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
obbligato sulla base della sua specifica competenza
professionale ad informare il paziente dell'eventuale
presenza in commercio di medicinali aventi uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di
rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta
non risulti apposta dal medico l'indicazione della non
sostituibilita' del farmaco prescritto, il farmacista, su
richiesta del cliente, e' tenuto a fornire un medicinale
avente prezzo piu' basso di quello del medicinale
prescritto. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato
per unita' posologica o quantita' unitaria di principio
attivo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, compila e diffonde ai medici di medicina
generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e
agli ospedalieri, nonche' alle aziende sanitarie locali ed
alle aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti
dei quali trova applicazione il comma 1. Una o piu' copie
dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al
pubblico all'interno di ciascuna farmacia.
3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di
cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'art. 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' stabilito dai titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale
prezzo puo' essere modificato, in aumento, soltanto nel
mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza
obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di
automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita
al pubblico. Variazioni di prezzo in diminuzione sono
possibili in qualsiasi momento.
4. (Abrogato).
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve
essere riportata, anche con apposizione di etichetta
adesiva sulle confezioni gia' in commercio, la dicitura:
"Prezzo massimo di vendita euro ...".
6. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, si applica ai farmaci
appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del
comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
esclusione di quelli richiamati al comma 4.
6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi
previsti dal presente art. e' soggetto alla sanzione
pecuniaria indicata nell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni
puo' essere disposta la chiusura temporanea della farmacia
per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei
cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
- Si riporta la lettera b) del comma 1, dell'art. 105
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 giugno 2006, n. 142 supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 105 (Dotazioni minime e fornitura dei
medicinali). - 1. Fatta eccezione per chi importa
medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie
prime farmacologicamente attive o gas medicinali o
medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94, o
medicinali di cui detiene l'AIC o la concessione di
vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione
all'ingrosso e' tenuto a detenere almeno:
a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla
farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di
un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai
sensi dell'art. 18; tale percentuale deve essere rispettata
anche nell'ambito dei soli medicinali generici. L'obbligo
di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il
90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio
sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del
rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro
grossista.».
- Si riporta l'art. 7, della legge 8 novembre 1991, n.
362, concernente «Norme di riordino del settore
farmaceutico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 novembre 1991, n. 269, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Titolarita' e gestione della farmacia). - 1.
La titolarita' dell'esercizio della farmacia privata e'
riservata a persone fisiche, in conformita' alle
disposizioni vigenti, a societa' di persone ed a societa'
cooperative a responsabilita' limitata.
2. Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto
esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della
societa' farmacisti iscritti all'albo in possesso del
requisito dell'idoneita' previsto dall'art. 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
3. La direzione della farmacia gestita dalla societa'
e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile.
4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le
condizioni previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge
2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'art. 11 della
presente legge, e' sostituito temporaneamente da un altro
socio.
4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo'
essere titolare dell'esercizio non piu' di quattro farmacie
ubicate nella provincia dove ha sede legale.
5.-7. (Abrogati).
8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
farmacia privata e' consentito dopo che siano decorsi tre
anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte
dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9
e 10.
9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di
una partecipazione in una societa' di cui al comma 1,
qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo
del comma 2, l'avente causa deve cedere la quota di
partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto
medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla
vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa
ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475.
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza
di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia
privata viene assegnata secondo le procedure di cui
all'art. 4.
12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio
superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine
perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell'art. 13 del regolamento
approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le
farmacie private anche se di esse sia titolare una
societa'.
14. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17
della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad
imposta di registro delle societa' aventi come oggetto
l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si
applica in misura fissa.».
- Si riporta il comma 1, lettera a) dell'art. 8, della
legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Gestione societaria: incompatibilita). - 1. La
partecipazione alle societa' di cui all'art. 7, salvo il
caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e'
incompatibile:
a) con qualsiasi altra attivita' esplicata nel
settore della produzione, intermediazione e informazione
scientifica del farmaco;».
- Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente «Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2006, n. 142, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 100 (Autorizzazione alla distribuzione
all'ingrosso dei medicinali). - 1. La distribuzione
all'ingrosso di medicinali e' subordinata al possesso di
un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla
provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti,
individuate dalla legislazione delle regioni o delle
province autonome.
2. (Abrogato).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta
se l'interessato e' in possesso dell'autorizzazione alla
produzione prevista dall'art. 50 a condizione che la
distribuzione all'ingrosso e' limitata ai medicinali,
comprese le materie prime farmacologicamente attive,
oggetto di tale autorizzazione.
4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare
l'attivita' di grossista di medicinali non dispensa
dall'obbligo di possedere l'autorizzazione alla produzione
ottenuta in conformita' al titolo IV, e di rispettare le
condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attivita'
di produzione o di importazione e' esercitata a titolo di
attivita' collaterale.
5. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente
titolo l'attivita' di intermediazione del commercio
all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di
medicinali all'ingrosso.
6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed
eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con
decreto del Ministro della salute, possono essere forniti
direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni
stabilite dalle disposizioni regionali.».
Art. 6.
Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
(( 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi
necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', in
conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a
quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche' la funzionalita' e l'efficienza del medesimo servizio
adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43,
49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e
degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e)
e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle
ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa
l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per
l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera,
i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla
guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della
medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attivita'
in conformita' alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve
essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del
servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente
programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un
livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso
dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del
1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed
individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri
selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti
sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i
titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte
degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento
di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita'
degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei
conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie
satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in
prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)
e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o
stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in
numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
della citata legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare
veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi
diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attivita'
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla
lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio
all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza
del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio
di taxi al fine di favorire la regolarita' e l'efficienza
dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le
modalita' di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva,
composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e
di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi
e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la
vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di piu'
licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio
1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni. ))
Riferimenti normativi:
- Per i testi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
trattato istitutivo della Comunita' europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C 325
del 24 dicembre 2002, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.
- Per i testi degli articoli 3, 11, 41 e 117 della
Costituzione, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riportano gli articoli 16 e 32 della Costituzione:
«Art. 16. - Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanita' o di sicurezza. Nessuna
restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.».
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.».
- Si riporta l'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, concernente «Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1992, n.
18.:
«Art. 4 (Competenze regionali). - (Omissis).
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite
commissioni consultive che operano in riferimento
all'esercizio del servizio e all'applicazione dei
regolamenti. In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo
adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale
e alle associazioni degli utenti.»
- Si riporta l'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n.
21:
«Art. 10 (Sostituzione alla guida). - 1. I titolari di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere
sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone
iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 e in possesso dei
requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilita' temporanea,
gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni
trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente
di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o
pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire
alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6
ed in possesso dei requisiti prescritti fino al
raggiungimento della maggiore eta'.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e'
regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato
secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A
tal fine l'assunzione del sostituto alla guida e'
equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori
assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione
del posto, di cui alla lettera b) del secondo
comma dell'art. 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale
contratto deve essere stipulato sulla base del contratto
collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore
o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo
nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto
con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in
base ad un contratto di gestione per un termine non
superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente possono avvalersi, nello
svolgimento del servizio, della collaborazione di
familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'art. 6,
conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del
codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in
atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla
presente legge.».
- Si riporta l'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.
21:
«Art. 6 (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea). - 1. Presso
le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel
ruolo il possesso del certificato di abilitazione
professionale previsto dall'ottavo e dal nono
comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
303, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e successivamente modificato dall'art. 2 della
legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'art. 1 della legge
24 marzo 1988, n. 112.
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte
di apposita commissione regionale che accerta i requisiti
di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare
riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni
di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione
nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito
indispensabile per il rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per
prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di
sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione
per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in
qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio
di noleggio con conducente o di sostituto a tempo
determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del
ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio
del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di
diritto nel ruolo.».
- Si riporta l'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della
legge 15 gennaio 1992, n. 21:
«Art. 7 (Figure giuridiche). - 1. I titolari di licenza
per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al
fine del libero esercizio della propria attivita', possono:
a) (omissis);
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro,
intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero
in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle
norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed
in tutte le altre forme previste dalla legge;».
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili
registrati
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai
titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui
all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria,
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente
«Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di
proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge
8 marzo 1999, n. 50)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 2000, n. 285:
Art. 2 (Istituzione e attivazione dello sportello). -
1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i
documenti di circolazione e di proprieta' relativi alle
operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e
passaggio di proprieta'.
2. Lo sportello puo' essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della
motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che
gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le
imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello e' attivato mediante un unico
collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero
o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e
7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio
della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di
aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle
persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove
hanno la sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito
con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Gli
sportelli sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che
indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni
servizio reso.».
- I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento
ordinario, abrogati dalla presente legge recavano:
«390 (Autenticazione di atti di disposizione
autoveicoli: competenza dirigenti del comune o funzionari
MIT o ACI o titolari di Agenzie automobilistiche).».
«391 (Modalita' applicative)».
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto
1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle
regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti
di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta (( ai consumatori )) di polizze relative all'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu'
agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi
relativi al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il
prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418
del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1o gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa
restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del
rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per
responsabilita' civile auto.
(( 3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c.
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore
sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente,
dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei
locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione
rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il
premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo
sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del
contratto».))
Riferimenti normativi:
- Per gli articoli 81, 82, 86 del trattato istitutivo
della Comunita' europea si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1418 del codice civile:
«Art. 1418 (Cause di nullita' del contratto). - Il
contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della
causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art.
1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti
dall'art. 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, concernente «Norme per la tutela della concorrenza e
del mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
«Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di
concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
le pratiche concordati tra imprese nonche' le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o
gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo
tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».
- Si riporta l'art. 131, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle
assicurazioni private, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 131 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di
contratto). - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la
concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi,
nonche' un'adeguata informazione ai soggetti che devono
adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei
natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico,
presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota
informativa e le condizioni di contratto praticate nel
territorio della Repubblica.
2. La pubblicita' dei premi e' attuata mediante
preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di
vendita dell'impresa di assicurazione, nonche' mediante
siti internet che permettono di ricevere il medesimo
preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel
regolamento di attuazione.
2-bis. Per l'offerta di contratti relativi
all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni
riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle
imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa
nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella
documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo
evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione
dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a
carico delle imprese e degli intermediari.».
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore,
potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed
al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi
Ministeri.
(( 2-quinquies.)) I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche
mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive (( e gestori del servizio di telefonia.».))
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche
interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 23 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2003, n. 229, supplemento ordinario e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n.
326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274,
supplemento ordinario), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 23 (Lotta al carovita). - 1. Previ controlli
operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi
al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli
studi di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono
manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento
dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di
prodotti di consumo a prezzo conveniente, e' istituito un
apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e
20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare
le iniziative attivate dai comuni e dalle camere di
commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e
sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e
largo consumo, nonche' l'attivazione di forme di
comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti
telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri
e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle
disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua
ripartizione sono stabilite con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con
quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-ter. Assicurare, avvalendosi dei comuni e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita'
ed all'efficienza della rete distributiva nonche'
dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di
produzione, trasformazione, commercializzazione e
distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione
di appositi osservatori, ai quali partecipano anche
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei
consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle
imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di
servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
2-quater. Al fine di garantire l'informazione al
consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei
prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia,
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai
medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi
pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet
e la stipula di convenzioni gratuite con testate
giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del
servizio di telefonia.».
- Si riporta il comma 1, dell'art. 2 del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, concernente «Disposizioni urgenti
per le attivita' produttive.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 agosto 1996, n.
421 (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1996, n. 190), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Consorzio obbligatorio per la realizzazione e
gestione del sistema informatico dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso). - 1. E' istituito il
Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e
telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al
quale e' attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha
il compito di:
a) realizzare un sistema di collegamento informatico
e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso;
b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in
modo da assicurare la trasparenza della formazione dei
prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
c) provvedere al collegamento con organismi
comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di
raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei
mercati internazionali.
c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni
pubbliche interessate,rilevazioni dei prezzi al dettaglio
dei prodotti agro-alimentari.
2. Al Consorzio devono partecipare le societa'
consortili a maggioranza di capitale pubblico che
usufruiscono, per la realizzazione dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste
dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli
organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del
presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie
per tutti i partecipanti.
4. Il Consorzio puo', altresi', secondo le modalita'
che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi
dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono
determinate in base alla quantita' di merce movimentata ed
alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione
sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle
quote di partecipazione possedute.
6. A gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui
all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate
alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la
realizzazione di un programma di investimenti finalizzato
al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le
agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le
iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite
massimo di lire 6 miliardi. Tali agevolazioni sono
riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale
pari all'80 per cento delle spese ammesse per la
realizzazione del predetto programma di investimenti. Con
decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
determinare le spese ammissibili e le modalita' di
erogazione del contributo.
7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al
comma 1, le societa' consortili che realizzano mercati
agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui
all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
possono eliminare dai programmi di investimento le spese
relative alle funzioni deferite al Consorzio
obbligatorio.».
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
(( 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la
facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del
codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita'
contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica
unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in
forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di
politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare
pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di
chiusura. ))
Riferimenti normativi:
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
concernente «testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della
legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7
della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle ((
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.))
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del ((
regolamento di cui )) al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (( 21 febbraio 1990, n. 300, e
successive modificazioni, )) non possono far parte gli iscritti al
ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8
della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dalle (( camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura )) per la rilevazione degli usi
commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie
aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di
rilevazione.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 6 della legge 25 agosto 1991, n.
287, concernente «Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n.
206:
«Art. 6 (Commissioni). - 1. Nei comuni con popolazione
superiore a diecimila abitanti e' istituita una commissione
composta:
a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la
presiede;
b) da un funzionario delegato dal questore;
c) dal direttore dell'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un
funzionario dallo stesso delegato;
d) da due rappresentanti designati dalle
organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e) da un rappresentante designato dall'azienda di
promozione turistica, ove esista;
f) da tre esperti nel settore della somministrazione
di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
g) da un rappresentante designato dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
h) da un rappresentante designato dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal
consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a
diecimila abitanti e' istituita un'unica commissione per
ciascuna provincia, composta:
a) dal presidente della giunta provinciale o da un
suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal
presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che
la presiede;
b) dal sindaco del comune di volta in volta
interessato o da un suo delegato;
c) da un funzionario delegato dal prefetto;
d) da un funzionario delegato dal questore;
e) dal direttore dell'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un
funzionario dallo stesso delegato;
f) da due rappresentanti designati dalle
organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g) da tre esperti nel settore della somministrazione
di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
h) da un rappresentante designato dalle aziende di
promozione turistica della provincia;
i) da un rappresentante designato dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
l) da un rappresentante designato dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
4. La commissione di cui al comma 3 e' nominata dal
presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione
Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in
carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza,
il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il
presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione
Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la
commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte
designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data
di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta
provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il
presidente della giunta regionale, procedono comunque alla
nomina delle commissioni.
6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del
presente articolo, previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini
del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole
qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla
richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la
commissione medesima si sia espressa in merito.».
- Si riportano gli articoli 4 e 7 della legge
3 febbraio 1989, n. 39, relativa a «Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
la disciplina della professione di mediatore», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33:
«Art. 4. - 1. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione
centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in
mediazione e per la definizione delle materie e delle
modalita' degli esami di cui all'art. 2.
2. La commissione centrale e' nominata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero del commercio con
l'estero;
c) un rappresentante delle regioni, designato dalla
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e
giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle
organizzazioni piu' rappresentative, a livello nazionale,
del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
h) un rappresentante delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le
persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di
categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti
merceologici.
3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri
svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono
essere riconfermati.
4. La commissione nomina al suo interno un
vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate
da un funzionario del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Per ciascun componente effettivo della commissione
e' nominato un membro supplente con gli stessi criteri
stabiliti per la nomina dei membri effettivi.».
«Art. 7. - 1. Presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituita una
commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in carica
quattro armi. Essa e' composta:
a) da un membro della giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli
industriali e uno dei commercianti, designati
rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e
scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore
rappresentativita';
c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in
mediazione designati dalle organizzazioni di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei
membri supplenti per lo stesso numero e le medesime
categorie.
3. La commissione nomina al suo interno il presidente
ed un vicepresidente.
4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la
commissione e' integrata dalla giunta camerale con le
stesse modalita' previste per la costituzione.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono
esercitate dal segretario generale della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un
funzionario da lui designato in servizio presso la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. La commissione e' tenuta a denunciare all'autorita'
giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in
modo discontinuo, la professione di mediatore.
7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono
a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale
21 febbraio 1990, n. 300 (Regolamento sulla determinazione
delle materie e delle modalita' degli esami prescritti per
l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1990, n.
249, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3,
lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in
prove scritte ed in una prova orale.
2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli
agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione
per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste
in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova
orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno
sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi
in ciascuna di esse. L'esame e' superato dai candidati che
abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella
prova orale.
3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli
agenti merceologici consta di una prova scritta e di una
prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano
ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette
decimi. L'esame e' superato dai candidati che abbiano
ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova
orale.
4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la
capacita' professionale dell'aspirante all'iscrizione nel
ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede
una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di
esame dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
5. La commissione giudicatrice e' presieduta dal
segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed e' composta da altri quattro
membri, due dei quali docenti di scuola secondaria
superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di
esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della
commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1989. Le
funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato
della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla
settima, designato dal segretario generale.
6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente
della camera di commercio puo' integrare la composizione
della commissione giudicatrice, su proposta della
commissione stessa, con la nomina di un esperto per
ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto
e' chiamato a fare parte della commissione per gli esami
relativi al ramo di mediazione di sua competenza.».
- Il testo degli articoli 4 e 8 della legge 3
maggio1985, n. 204, concernente «Disciplina dell'attivita'
di agente e rappresentante di commercio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 119, e' il seguente:
«Art. 4. - Presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituita una
commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in carica
quattro anni. Essa e' composta:
a) da un membro di giunta della camera di commercio;
b) da sette membri scelti fra gli agenti e
rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su
designazione delle organizzazioni sindacali di categoria
piu' rappresentative a livello nazionale;
c) da un rappresentante delle associazioni
provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato firmatarie degli accordi economici
collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o
comunque piu' rappresentative a livello nazionale, scelto
sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie
stesse;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
La commissione cosi' costituita nomina al suo interno
il presidente ed un vicepresidente.
In caso di morte o di decadenza di un membro la
commissione viene integrata dalla giunta camerale con le
stesse modalita' della prima nomina.
Alla segreteria della commissione provinciale e'
addetto un funzionario in servizio presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.».
«Art. 8. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituita una commissione
centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni
delle commissioni provinciali.
La commissione centrale e' nominata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dura in carica quattro anni; essa e' composta:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato che la presiede;
b) da un rappresentante del Ministero del commercio
con l'estero;
c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o
da un suo delegato;
d) da sette membri scelti fra gli agenti e
rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo
professionale provinciale, su designazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale;
e) da un rappresentante delle organizzazioni
nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti
e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle piu'
rappresentative, scelto sulla base delle designazioni
effettuate dalle stesse organizzazioni.
Nel medesimo decreto e con le medesime modalita' si
provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.
Alla segreteria della commissione centrale e' addetto
il personale in servizio presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto
comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalita', accessibilita' ed
adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di
assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse
attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei
cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto
di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e
intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per
tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma
a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario,
portuale o aeroportuale e' comunque tenuto a consentire l'accesso
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed
alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad
una adeguata mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo
modalita' non discriminatorie tra gli operatori economici ed in
conformita' ai principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale
cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree
dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in
relazione alle specifiche modalita' di utilizzo in particolari
contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della
circolazione, possono altresi' essere previste zone di divieto di
fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere
rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di
mezzi di rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della
normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati
personali. ))
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa',
a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione
di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti, in funzione
della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali,
nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono
operare esclusivamente con gli enti costituenti (( o partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri
soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara,
e non possono partecipare ad altre societa' o enti. Le societa' che
svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385,
sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' od enti.
))
2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo
e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non
consentite. A tale fine possono cedere, (( nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica, )) le attivita' non consentite a
terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da
collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori (( diciotto )) mesi. (( I
contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi
del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine
indicato nel primo periodo del presente comma. ))
4. I contratti conclusi, (( dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al
comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione
perfezionate prima della predetta data. ))
Riferimenti normativi:
- Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si vedano i riferimenti normativi all'art. 10.
- Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, concernente
«Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione
di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994,
n. 474 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177). Il
comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n.
389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e
31 marzo 1994, n. 216, non convertiti in legge.
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato
1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza
dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la
concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario
esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di
misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono essere
in ogni caso rinnovate o prorogate. ))
3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
(( Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica
dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione
degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82
del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far
venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.
L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti
previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. ))
2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi
obbligatori ai sensi del comma 1 puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su
cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu'
della qualificata collaborazione prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la
sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere (( non applicata
ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto
comunitario.».))
Riferimenti normativi:
Il testo dell'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, concernente «Norme per la tutela della concorrenza e
del mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
«Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito
dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita' ravvisa
infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto
conto della gravita' e della durata dell'infrazione,
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa
deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
cento del fatturato come individuato al comma 1,
determinando altresi' il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni.
2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio povvedimento generale i
casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione
prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa
pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle
fattispecie previste dal diritto comunitario.».
Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni
(( 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa
comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni
da parte delle imprese interessate e' parimenti ammessa nei
procedimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella
fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle
risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,
salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo
codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini
rispettivamente indicati, puo' approvarli con l'effetto di renderli
obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione
degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le
sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di
impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito,
l'Autorita' tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa
approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio
applicabile al caso concreto. ))
Riferimenti normativi:
- Per la legge 10 ottobre 1990, n. 287, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 14.
- Gli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, concernente il «Codice delle
comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, supplemento ordinario,
fanno parte del Titolo II recante:
«Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico».
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: (( 31 dicembre 2006, relativamente al solo
servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 113, commi 15-bis e
15-ter, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, supplemento ordinario), come modificato dalla presente
legge:
«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al
31 dicembre 2007, senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla
cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale
misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle
affidate a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono
altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate
alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in
borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale
data a condizione che siano concessionarie esclusive del
servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale
interamente pubblico che entro la stessa data abbiano
provveduto a collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe
le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo
spirare del termine equivalente a quello della durata media
delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a
seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la
possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in
una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata
ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati
da parte del gestore.»
«15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente
al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di
cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data
successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.».
Titolo II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2
e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere
dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto
ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto
di stabilita' interno.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58
(Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la
viabilita' e per la sicurezza pubblica):
«2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al
conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo
assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla
base del riparto stabilito con il decreto di cui al
comma 3.».
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese
sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione
alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto
di stabilita' interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 147 (cofinanziamento
UE) dell'art. 1, della citata legge 23 dicembre 2005, n.
266 come modificato dalla presente legge:
«147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle
spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 e'
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale
derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea,
ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le
spese in conto capitale relative agli interventi per il
trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale
della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita'
interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocita/alta capacita», per l'anno 2006, e' concesso un contributo
in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127,
le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913
milioni». (( Le risorse integrative di cui al presente comma devono
essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 32 (Limite ai pagamenti
per spese di investimento ANAS S.p.a.), dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'art. 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006,
n. 127, come modificato dalla presente legge:
«32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di
investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere
sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non
possono superare complessivamente l'ammontare di 2.913
milioni di euro.».
Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita' portuali
(( 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di
euro per l'anno 2007»;
b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di
euro
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 34-septies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 34-septies (Disposizioni concernenti le autorita'
portuali). - 1. Alle autorita' portuali, istituite ai sensi
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 60 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
disposizioni attuative del presente articolo al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 60
milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per
l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo
spettacolo.
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo (( nazionale )) per le politiche sociali
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio
2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui
per il triennio 2006-2008.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza):
«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.».
La tabella C della citata legge n. 266 del 2005, reca:
«Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163: «Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.
Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
(( 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato
connesse alle attivita' antincendi boschivi di competenza, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006,
quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per
l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro
quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a
1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla
famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della
famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n.
67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di
39 milioni di euro per l'anno 2006.
(( 3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli
stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, non e' richiesto per le imprese
editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o
organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre
2005 abbiano gia' maturato il diritto ai contributi di cui al
medesimo comma 10. ))
Riferimenti normativi:
- La legge 25 febbraio 1987, n. 67: «Rinnovo della
legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria.» e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56.
- La legge 7 agosto 1990, n. 250: «Radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1990, n. 199.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992,
n. 64, supplemento ordinario recava:
«Art. 1 (Servizio nazionale della protezione civile).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni (Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello
di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che
non superino il 30 per cento dei costi complessivi
dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) (abrogato);
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) (abrogato).
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna
impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento della
media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis.
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
Art. 21.
Spese di giustizia
(( 1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il
ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che
per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di
notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando
i relativi oneri sono a carico dell'erario. ))
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita'
generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,
come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base
2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della
giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di (( spese )) di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
(( «6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto
e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad
oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di
ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione
della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto
e' di euro 250. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi
e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e'
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun
contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge
n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. ))
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
(( 4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis,
introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in
500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno
2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. ))
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo
unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti:
«e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 607 (Rinvio
all'allegato 1) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005:
«607. In applicazione dell'art. 11, comma 3, lettera
i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Importi). - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
il valore dei processi di sfratto per morosita' si
determina in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si
determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere
condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250. L'onere relativo al pagamento dei
suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale
delle spese e anche se essa non si e' costituita in
giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con
il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto
alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della
citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Omesso o insufficiente pagamento del
contributo unificato). - 1. In caso di omesso o
insufficiente pagamento del contributo unificato si
applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII
del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo
sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti
dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o
l'integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del
contributo unificato, si applica la sanzione di cui
all'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la
detrazione ivi prevista.».
- Si riporta il testo del comma 309 (Destinazione del
maggior gettito) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), come
modificata dalla presente legge:
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che adottano contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi
dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, (( degli enti e degli organismi gestori
delle aree naturali protette )) e delle istituzioni scolastiche, sono
ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle
disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7)
e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle
riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente,
entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1,
per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando
quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e
delle spese per effetto del presente comma sono appositamente
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui
gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del
presente articolo.
Riferimenti normativi:
- Il testo dei commi 5 e 6 (Limite all'incremento delle
spese della pubbliche amministrazioni) dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' il seguente:
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».
«6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle
spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio
superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di
Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo
di risorse proprie.».
- Si riporta il testo dell'art. 2425 del codice civile:
«Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
17+ - 17-bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche
(18 - 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie
(20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + -
E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.».
- Si riporta il testo del comma 57 (Limite
all'incremento delle spese per enti pubblici non
territoriali) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311
del 2004:
«57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati
nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione
degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di
diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono
incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto
delle spese di personale, in misura non superiore
all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del
4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con
i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di
personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai
commi da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
applica la disciplina ivi prevista.».
Art. 22-bis.
Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale.
Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale
intramuraria.
(( 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale
non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole:
«fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino
alla
data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del
completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli
interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque entro il
31 luglio 2007».
3. L'esercizio straordinario dell'attivita' libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale,
e' informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola
azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attivita'
istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in
riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono
affidati alle regioni i controlli sulle modalita' di svolgimento
dell'attivita' libero-professionale della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare,
previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende
risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma
della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attivita'
libero-professionale non puo' superare, sul piano quantitativo
nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente.
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15-quinquies (Caratteristiche del rapporto di
lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari). - 1. Il rapporto
di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la
totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni
dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della
posizione ricoperta e della competenza professionale
posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno
orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero
professionale individuale, al di fuori dell'impegno di
servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
dal direttore generale d'intesa con il collegio di
direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita' a pagamento svolta in equipe, al di fuori
dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture
aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di
servizio, in strutture di altra azienda del Servizio
sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione dell'azienda con le
predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita' professionali, richieste a pagamento da terzi
all'azienda, quando le predette attivita' siano svolte al
di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione
dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti
dall'azienda stessa, sentite le equipe dei servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche'
al personale che presta la propria collaborazione sono
stabiliti dal direttore generale in conformita' alle
previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito puo'
chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito
ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in
relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste
o al carattere occasionale o straordinario delle
prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente
fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivita'
libero professionale intramuraria gia' svolta
individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori
dell'orario di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto
tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita'
libero professionale e al fine anche di concorrere alla
riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attivita'
libero professionale non puo' comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello
assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina
contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
attivita' istituzionale e attivita' libero professionale
nel rispetto dei seguenti principi: l'attivita'
istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero
professionale, che viene esercitata nella salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi
orari di attivita' necessari per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attivita'
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e
conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
e i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attivita'
libero professionale e' soggetta a verifica da parte di
appositi organismi e sono individuate penalizzazioni,
consistenti anche nella sospensione del diritto
all'attivita' stessa, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma o di quelle
contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2
non e' consentito l'uso del ricettario del Servizio
sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o
complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per
struttura ai fini del presente decreto, si intende
l'articolazione organizzativa per la quale e' prevista,
dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis,
responsabilita' di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano
strutture complesse i dipartimenti e le unita' operative
individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo
e coordinamento previsto dall'art. 8-quater, comma 3. Fino
all'emanazione del predetto atto si considerano strutture
complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni
funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non
abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della
pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di
struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono
sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare gia'
previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di
verifica positiva, il dirigente e' confermato
nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette
anni. In caso di verifica non positiva o di non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al
dirigente e' conferito un incarico professionale non
comportante direzione di struttura in conformita' con le
previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo
di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e
per i comandi e i corsi di aggiornamento
tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche al personale di cui all'art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le
specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in
relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui
all'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle
disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Fermo restando, per l'attivita' libero
professionale in regime di ricovero, quanto disposto
dall'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi
idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle
attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attivita' e fino alla data,
certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del
completamento da parte dell'azienda sanitaria di
appartenenza degli interventi strutturali necessari ad
assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale
intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007,
l'utilizzazione del proprio studio professionale con le
modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per
l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso dello
studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le
regioni possono disciplinare in modo piu' restrittivo la
materia in relazione alle esigenze locali.».
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione
di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle
procedure preordinate al reclutamento di professori universitari
ordinari, associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in
ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 164, e' abrogato e (( nell'articolo 2, comma 4, della legge
16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: «, nonche' alla
loro conferma in ruolo». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164 (Riordino della
disciplina del reclutamento dei professori universitari, a
norma dell'art. 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n.
230), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la
fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro
tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei
professori associati, la quota di incremento di cui
all'art. 4, comma 1, e' pari al cento per cento.
2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
per la fascia dei professori associati:
a) il quindici per cento della quota di incremento di
cui al comma 1 e' riservata ai professori incaricati
stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento,
nonche' ai ricercatori confermati che alla data fissata dal
bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei
corsi di studio universitari ai sensi dell'art. 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
b) una ulteriore quota dell'uno per cento e'
riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla
terza tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso al
ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.
3. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2 dia luogo alla attribuzione ai destinatari della
quota riservata di un numero frazionario di idoneita',
quest'ultimo e' arrotondato all'unita' superiore.
4. (Abrogato).
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge,
dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio
universitario nazionale), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Competenze). - 1. Il CUN formula pareri e
proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri per la utilizzazione della quota di
riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita';
c) criteri generali per l'ordinamento degli studi
universitari, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f) decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 96,
della citata legge n. 127 del 1997;
g) ogni altra materia che il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ritenga
di sottoporre al parere del CUN.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca richiede il parere del CUN sulla
individuazione degli obiettivi della programmazione
universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo
l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
3. Il termine per l'espressione del parere sui
regolamenti didattici di ateneo delle universita' e delle
universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei
corsi a distanza e' di quarantacinque giorni e decorre
dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori
previsti dal procedimento.
4. Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti
delle commissioni nelle procedure preordinate al
reclutamento dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori. Il parere e' reso entro novanta giorni dalla
richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque,
decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita'
approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale
difformita' dal parere stesso.
5. In relazione a questioni di particolare complessita'
o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le
proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita
delibera, puo' acquisire il parere dell'Accademia nazionale
dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di
istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta
competenza a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da
specifiche norme.».
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi
speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al
punto 9 della tabella D allegata al (( regolamento )) di cui al
decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si
applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali
rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La
misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8
della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei punti 8 e 9 della tabella D
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro
della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (Regolamento recante
determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni
giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria,
penale e stragiudiziali):
----> Vedere tabella da pag. 81 a pag. 83 della G.U. <----
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni
centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono
accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di
stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1
allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le
riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione
vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito
delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il
versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al
rispettivo Ufficio centrale di bilancio, puo' modificare gli
accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni puo' essere effettuata una
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009,
indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di legge finanziaria
per il triennio medesimo.
Riferimenti normativi:
- La legge 23 dicembre 2005, n. 267: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e
bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, supplemento ordinario.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i
trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti
enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti
dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli
enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio
dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il
30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo
pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro
il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle
predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Riferimenti normativi:
Per i commi 5 - 6 e 57 dell'art. 1 della legge n. 311
del 2004, si vedano i riferimenti normativi all'art. 22.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e
di rappresentanza.
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40
per cento».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 9 (Contenimento delle
spese per incarichi di consulenza) e 10 (Contenimento delle
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di
rappresentanza) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, come modificati dalla presente legge:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca
e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2004.».
«10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime
finalita'.».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 202 del
31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al
personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al
personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali
di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della tabella B allegata al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 27 agosto 1998, e successive
modificazioni (Adeguamento delle diarie di missione
all'estero del personale statale, civile e militare, delle
universita' e della scuola):
Tabella B
Diarie nette per le missioni all'estero riferite a
ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle
Universita'.
----> Vedere tabella da pag. 85 a pag. 92 della G.U. <----
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il
seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni (Indennita' al personale dell'amministrazione
dello Stato incaricato di missione all'estero), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.
- Si riporta il testo del comma 97 (Rideterminazione
per l'anno 2006 del fondo per le missioni internazionali di
pace) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle
missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000
milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.».
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui
al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i
restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi.
(( e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre
anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da
intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli
obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con
l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita'
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso. ))
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro
lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al
comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi
ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di
controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
(( 4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai
commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono soppressi. ))
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle
amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli
organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), e' il seguente:
«Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). - 1. Ai
fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed
altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di
carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione
del proprio personale.».
- Per il comma 2 dell'art. 1 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 28.
- Il testo del comma 58 (Riduzione del 10% delle
indennita' dei componenti di organi collegiali) dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005 e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si vedano i riferimenti normativi all'art. 4.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti
locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al
comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle
autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento degli affari regionali (( e del Ministero
dell'interno, )) con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle
finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della
norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure
adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
e per le comunita' montane con popolazione inferiore a 50.000
abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del
comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla
Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.».
(( 204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio
negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di
personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche
in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel
corso dell'anno 2005». ))
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite
dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre
componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti
viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti
all'attivita' di valutazione e controllo strategico, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non puo' superare il numero massimo di unita' pari al 10 per
cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti viene nominato
un presidente, ferma restando la possibilita' di ricorrere,
anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla
pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14,
comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno
operano in collegamento con gli uffici di statistica
istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una
relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia' citato
decreto n. 165 del 2001 e' il seguente:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della
finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, (( il comma 6 e' sostituito )) dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in
presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
adeguano ai princpi di cui al comma 6.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). (Art. 7 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza
dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 si adeguano ai principi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono
soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di
polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei
quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata
accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino
al settantesimo anno di eta', possono permanere in servizio alle
stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del
trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al
momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
per essi previsti.
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta'.».
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato
decreto n. 165 del 2001 si vedano i riferimenti normativi
all'art. 28.
- Il testo del comma 6 dell'art. 19 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle
che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicita' degli
incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi
di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Trattamento economico) - (Art. 24 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
13 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art.
16 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e
successivamente modificato prima dall'art. 9 del decreto
legislativo n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6,
della legge n. 448 del 1998). - 1. La retribuzione del
personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 4,
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge
2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. (Abrogato).
- Si riporta il testo dell'art. 53 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi) (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358
del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi
dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito
con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998,
nonche' dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli
articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,
con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».
Art. 34-bis.
Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero
dell'interno
(( 1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con i
decreti indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e
con le modalita' stabilite dal presente comma, la quota parte da
riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura
dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7-vicies quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater (Disposizioni in materia di carte
valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte valori di
cui all'art. 7-vicies ter da parte delle competenti
amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono
tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese
necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per
la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad
esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono
determinati annualmente con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare, in sede di prima attuazione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Con i decreti
indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente
e con le modalita' stabilite dal presente comma, la quota
parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni,
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno quali proventi
specificamente destinati alla copertura dei costi del
servizio. Alle rassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'art. 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.a. di stipulare accordi o indire gare con
pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati,
anche allo scopo di estendere l'operativita' delle carte
valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di
natura privatistica.
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.
puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 34-ter.
Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili
(( 1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti:
«e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 23 (Limiti
all'acquisizione di immobili per le amministrazioni dello
Stato) dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n.
266 come modificato dalla presente legge:
«23. In considerazione dei criteri definitori degli
obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione
europea per la verifica degli adempimenti assunti in
relazione al patto di stabilita' e crescita, a decorrere
dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con eccezione degli enti
territoriali e degli enti previdenziali destinatari delle
operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 possono annualmente acquisire immobili per un
importo non superiore alla spesa media per gli immobili
acquisiti nel precedente triennio.».
Art. 34-quater.
Controllo del costo del lavoro
(( 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM), per via telematica». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro) (Art. 65 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1993). - 1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante
allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica elabora, altresi', un
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra
contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al
personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste
dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,
comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che
producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e
le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformita' alle procedure definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli
enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato per la
funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si
avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti
tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori
ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze,
funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e
nell'ambito di personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, settimo comma, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. L'ispettorato svolge compiti ispettivi
vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse
umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai
principi di imparzialita' e buon andamento, l'efficacia
dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento
alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e
l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei
costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'art. 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali l'amministrazione interessata ha
l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro
quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli
esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono
obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla procura generale della
Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».
Art. 34-quinquies.
Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112
(( 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio del secondo anno
successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si applica
quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999,
n. 133), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite). - 1. Il
trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse
individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale,
cessa a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno
successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione
dell'art. 119 della Costituzione.
2. (Abrogato).».
- Il testo del comma 323 (Individuazione dell'aliquota
provvisoria) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del
2005 e' il seguente:
«323. Ai fini della determinazione dell'aliquota
provvisoria di cui all'art. 5, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno 2006,
delle risorse individuate ai sensi dell'art. 6 dello stesso
decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato
art. 6 e' abrogato.»
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI
RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in
fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di
spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili
o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel (( primo comma )) dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se
l'infedelta' dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore
normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». ))
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e'
abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.».
6. (( Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano )) alle
prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione
della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977.
(( 6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la
parola:
«quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto».
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica
l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilita' di
effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.
Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti
nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite
di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' elevato a 1.000.000 di euro. ))
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di
cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a
chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla
dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Art. 10-quater. (( (Indebita compensazione). )) - 1. La
disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi
previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali
nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge
5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti
passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in
percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»; ))
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le
parole: «o la rivendita» sono soppresse;
c) (soppressa);
d) nell'allegata Tabella A, parte III, ((la voce di cui al numero
127-ter e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10,
primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica
della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del
citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi
da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici
degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione
o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se
nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto non viene
esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10,
primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai
sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)», sono sostituite dalle
seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10,
numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la
lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma
dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relative
a
immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento
di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento».
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a
cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero
imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari
finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente
all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in
locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e
catastale, come modificate dal comma 10-bis, del presente articolo,
sono ridotte della meta'. La disposizione di cui al periodo
precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste
per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli,
anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia
costituito, per piu' del 50 per cento, dal valore normale di
fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto
assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella
quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis)
della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986,
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il
15 settembre 2006, sono stabiliti le modalita' e i termini degli
adempimenti e del versamento dell'imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i
contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta
sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di
cui all'articolo 5 comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte
prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate,
nel caso di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo di quanto
dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. ))
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli
che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al
regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, )) ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c),
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i
seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere
uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e
dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle
spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche'
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari
inferiori a 100 euro.».
(( 12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto
comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente
articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
sino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal
1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro.
))
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed
enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono (( controllati, )) anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di
cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5,
comma 5.».
14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze
e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che
risultano applicando le seguenti (( percentuali: )) a) il 2 per cento
al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di (( cui )) al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis,
primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in
locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del
primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la
particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto
forma di societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel
primo periodo di imposta; 3) alle societa' in amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle societa'
esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle societa' con un
numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo
di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi
derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e
da beni indicati (( nell'articolo 8-bis, )) primo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12
per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche
in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito
eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo'
costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi,
degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo'
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica (( 29 settembre 1973, n. 600.».))
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai
sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano
anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai
soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di
scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle societa'
partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo (( 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
))29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 121 e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui
al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese
sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti
hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se
viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al
corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica
delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalita' ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si e'
avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di
dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del
numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai
fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad
accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
(( 22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati
a
soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita». ))
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
(( 23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA
finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini
delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo
periodo, il valore normale non puo' essere inferiore all'ammontare
del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto
il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni». ))
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: ((Art. 53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). )) - 1. Le attribuzioni e i
poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta
di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste
dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347.»;
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' (( aggiunto )) il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui
all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla
stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione
mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori
generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di
cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
(( 26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della
riscossione possono altresi' accedere a tutti i restanti dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica,
ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facolta' di
prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i
predetti dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle
entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i
versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il
10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati
dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle
responsabilita' amministrative delle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del
30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o
giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della
data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e), sono inserite le
seguenti:
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni». ))
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo
nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o
la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni
sono state valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai
sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti
le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione
della somma liquidata. Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonche' le
specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il
subappaltatore.
29. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento
del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della
predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale di cui al
comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di
decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine
anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli
enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in rapporto
alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste al ((
comma 32 )) e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a
euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o
il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della
presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che
irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla
sede dell'appaltatore.
(( 34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano,
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli
adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto
e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione
dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso,
dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche
per la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. ))
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e
contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione
fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che
determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il
transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di
informazioni e di documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle societa' e alle
persone fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e
l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del (( codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto )) legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure
di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facolta'
concesse agli operatori inadempienti.
(( 35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale,
le societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per
via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di
acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato ad
acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere
per le operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche
residenti in Italia anche indirettamente con analoghe societa'
estere.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: «121-ter. Per il
periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al
comma 121 e' pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per
abitazione». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 74-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'
spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le
operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali
l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del
corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e diquelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate
al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di
lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale
delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del 1972.
6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo
si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento
o di spettacolo ivi svolte.».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, come modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a
quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da
altri atti e documenti in suo possesso. Per le cessioni
aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata
anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o
l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo
comma sono desunte sulla base del valore normale dei
predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 14 del
presente decreto.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi,
ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai
dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino
elementi che consentono di stabilire l'esistenza di
corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non
dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'art.
54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2°
comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti. Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di
godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) (abrogata);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo
comma dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo.».
- L'art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), abrogato
dalla presente legge, recava:
«Art. 15 (Applicazione dell'imposta sui corrispettivi
delle cessioni dei fabbricati)».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del gia' citato
decreto n. 633 del 1972, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto,
relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello
Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono
essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli
stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi
dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante
residente nel territorio dello Stato nominato nella forme
previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante fiscale risponde in solido con il
rappresentato relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e'
comunicata all'altro contraente anteriormente
all'effettuazione dell'operazione. La nomina del
rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non
residente, che non si sia identificato direttamente ai
sensi dell'art. 35-ter, effettui nel territorio dello Stato
cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette
all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari
o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese,
arti o professioni. Le disposizioni che precedono si
applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da
soggetti domiciliati, residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del
primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, ne'
abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o
committenti, residenti nel territorio dello Stato, che
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica
relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art.
7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni
operanti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle
cessioni di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto
comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a
soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti
ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti
dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano
nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.».
- La direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio
1977: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla
cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale L 145 del 13 giugno 1977.
- Si riporta il testo dell'art. 30 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso
dell'eccedenza). - Se dalla dichiarazione annuale risulta
che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28,
aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a
quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di
cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha
diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione
nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di
cessazione di attivita'.
Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della
dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente
attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,
computando a tal fine anche le operazioni effettuate a
norma dell'art. 17, quinto e sesto comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui
agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e
servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal
secondo comma dell'art. 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel
precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso
dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti
risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso
puo' essere richiesto per un ammontare comunque non
superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che,
in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo
comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto
comma del presente articolo si intendono applicabili per i
rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa'
controllanti.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542
(Regolamento recante modificazioni alle disposizioni
relative alla presentazione delle dichiarazioni dei
redditi, dell'IRAP e dell'IVA) e' il seguente:
«3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati
dal secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la
richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi
inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo
corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di
riferimento, presentando all'ufficio competente, entro
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti
per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le societa'
controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa
alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze
detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche
riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione
prevista dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare.».
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge
25 giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei
tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge
24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter,
escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari
soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari
che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o
professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10) (soppresso);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) (abrogato);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) (soppresso);
26) (abrogato);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi
comprese le aziende municipalizzate, o private per
l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio
di impianti, comprese le discariche, destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e
veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e'
ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica,
aziendale o interaziendale e delle somministrazioni
commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di
mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed
al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
all'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre
1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in
detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta
limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
per ciascun veicolo;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano
attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al
numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e
dell'art. 19-bis.».
- Per il riferimento alla parte III della Tabella A del
gia' citato decreto n. 633 del 1972 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 36.
- Il testo dell'art. 19-bis2 del citato decreto n. 633
del 1972, e' il seguente:
«Art. 19-bis2 (Rettifica della detrazione). - 1. La
detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per
effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di
tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero
nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni
attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli
acquisti o nell'attivita' comportano la detrazione
dell'imposta in misura diversa da quella gia' operata, la
rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro
anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
dell'art. 19, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,
in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base
alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile
durante il periodo di rettifica, la rettifica della
detrazione va operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere
quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in
dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla
data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa'
incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione,
dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle
rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai
beni immateriali di cui all'art. 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati
sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da
quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita'
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in
edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o
ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla
base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o
unita' immobiliari specificamente attribuibile alle
operazioni che non danno diritto alla detrazione
dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione
relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture
contabili obbligatorie.».
- Il testo dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457 (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente:
«Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistemativo di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1986, n. 99, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Registrazione in termine fisso e registrazione
in caso d'uso). - 1. Sono soggetti a registrazione in
termine fisso gli atti indicati nella parte prima della
tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte
seconda.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in
esse contemplate sono relative ad operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette
all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto
comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle
operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'art. 10,
numeri 8), 8-bis), 8-ter, non derivanti da contratti di
locazione finanziaria, e 27-quinquies), dello stesso
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 del gia' citato
decreto n. 131 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 40 (Atti relativi ad operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto). - 1. Per gli atti
relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si
applica in misura fissa. Si considerano soggette
all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del
successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai
sensi dell'art. 10, numeri 8, 8-bis, non derivanti da
contratti di locazione finanziaria, e 27-quinquies, dello
stesso decreto.
1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche'
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non
soggetta all'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riporta il testo della Tariffa, parte prima, art.
5 del gia' citato decreto n. 131 del 1986, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5. - 1. Locazioni e affitti di beni immobili:
a) quando hanno per oggetto fondi rustici |0,50%
---------------------------------------------------------------------
a-bis) quando hanno per oggetto immobili |
strumentali ancorche' assoggettati all'imposta sul |
valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo comma, numero|
8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633 |1%
---------------------------------------------------------------------
b) in ogni altro caso |2%
---------------------------------------------------------------------
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e |
surrogazioni relative |2%
---------------------------------------------------------------------
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo |
determinato, cessioni e surrogazioni relative |0,50%
---------------------------------------------------------------------
4. Contratti di comodato di beni immobili |Euro 168,00.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta). - 1. Le
volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per
mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali
immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se
relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo
comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro
168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che
non importano trasferimento di beni immobili ne'
costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari,
di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di
fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo e di
conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in
dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di
fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda
registrati entro un anno dall'apertura della successione,
nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
all'art. 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a
trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico
sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto
disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
- Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente:
«Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
- 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c),
numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del
risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della societa' di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente
disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
46, commi 2 e 3.»
- Il testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi), e' il seguente:
«Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2,
lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e
l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente art. la societa' di gestione
non deve essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei
soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della
presente disposizione, nell'individuazione del soggetto
controllante non si tiene conto delle partecipazioni
detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere
redatta e depositata al momento dell'apporto con le
modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del codice
civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai
commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in
deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.».
- Il testo degli articoli 106 e 107 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il
seguente:
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
- Il testo dell'art. 14 del gia' citato decreto n. 633
del 1972 e' il seguente:
«Art. 14 (Determinazione della base imponibile). - Ai
fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno
in cui e' stata effettuata l'operazione e, in mancanza,
secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo.
I residuati o sottoprodotti della lavorazione di
materie fornite dal committente sono computati secondo il
loro valore normale.
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o
servizi della stessa specie o similari in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata
effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu'
prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe
dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di
commercio piu' vicina, alle tariffe professionali e ai
listini di borsa.».
- Il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 164 del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 164. [121-bis] (Limiti di deduzione delle spese e
degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni). - 1. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati
nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione
dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti
criteri:
a) (omissis);
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
da societa' semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di
detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni
medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Scritture contabili degli esercenti arti e
professioni). - Le persone fisiche che esercitano arti o
professioni e le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13,
devono annotare cronologicamente in un apposito registro le
somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione
nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a
titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della
parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle
inerenti alla produzione del reddito eventualmente
anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il
pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
b) le generalita', il comune di residenza anagrafica
e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro
documento emesso.
Nello stesso registro devono essere annotate
cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b)
e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o
professione delle quali si richiede la deduzione analitica
ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre
annotato, entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si
richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del
detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e
distinti per anno di acquisizione.
I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a
tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e
professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni
non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di
pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di
pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori
a 100 euro.
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi
modelli dei registri di cui al comma precedente con
classificazione delle categorie di componenti positivi e
negativi rilevanti ai fini della determinazione del
reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere
prescritte particolari modalita' per la tenuta
meccanografica del registro.».
- Si riporta il testo dell'art. 73 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art.73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli).
1. Agli effetti del presente art. le societa' per azioni,
in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in
nome collettivo e in accomandita semplice, nonche' le
societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano,
salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare
complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e
dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal
conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma
degli importi che risultano applicando le seguenti
percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati
nell'art. 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art.
8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per
cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo
non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la
particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 2) ai
soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3)
alle societa' in amministrazione controllata o
straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle
societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle
societa' con un numero di soci non inferiore a 100.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i
proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio
e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
beni si applica l'art. 76, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in
locazione finanziaria si assume il costo sostenuto
dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di locazione e del
prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo
delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art. 5,
comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non
e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.
4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento
dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi
nonche' del reddito determinati ai sensi del presente
articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo'
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive ai sensi dell'art. 37- bis, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
5.
6.
7.
8.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1994.
10. (abrogato).»
- Si riporta il testo dell'art. 172 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 172 [123] (Fusione di societa). - 1. La fusione
tra piu' societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni
delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative
alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un
ammontare superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate al
capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
o da concambio che eccedono la ricostituzione e
l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art.
2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le
cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i
contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui
perdita e' riportabile erano possedute dalla societa'
incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla societa' partecipante o
dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente
comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si
sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che
partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data in cui ha effetto la fusione e'
determinato, secondo le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di
apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione.».
- Il testo dell'art. 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi) e' il seguente:
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad
oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate tra i soggetti ammessi al regime della
tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del testo unico
delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui
all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano
effettuati a soggetti controllati direttamente o
indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno
Stato dell'Unione europea.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 497 (Base imponibile
dell'imposta di registro professioni tra persone fisiche)
dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dalla presente legge:
«497. In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone
fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita'
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto
della cessione e su richiesta della parte acquirente resa
al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e
5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal
corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno
comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per
cento.».
- Si riporta il testo del comma 498 (Esclusione da
accertamento), dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, cosi' come modificato dalla presente legge:
«498. I contribuenti che si avvalgono delle
disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai
controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non
trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in
parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute
sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la
sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia'
applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto
l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi
dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla
data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto perfinita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da
patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta
per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse
dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del gia' citato
decreto n. 131 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato
determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del
calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta
in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a
ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per le scritture private autenticate e
gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti
previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai
valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale
data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative
pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'art. 1,
comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del gia' citato
decreto n. 131 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non
possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque
all'ispezione le scritture contabili rilevanti per
l'applicazione dell'art. 51, quarto comma, e chi non
ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi
dell'art. 63, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di
cui all'art. 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
Il testo del comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), e' il seguente:
«7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.»
Il testo dei commi 426 e 426-bis (Riscossione mediante
ruolo per il recupero delle somme dovute dal concessionario
per inadempimento. Definizione agevolata di irregolarita'
pregresse) dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e' il seguente:
«426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle
somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato
del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal
garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della
riforma organica del settore della riscossione, fermi
restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari
del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facolta' di sanare le responsabilita' amministrative
derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005
dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti territoriali ad essi
affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'ultimo periodo del presente comma, e comma e comunque
entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al
30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro
il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
del presente comma.»
«426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta'
prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute
nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o
delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi
restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli
consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro
il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine
previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006.»
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. - Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali
indicate nell'art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il
rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti
tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni
tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve
essere proposto e della commissione tributaria competente,
nonche' delle relative forme da osservare ai sensi
dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono
impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto n. 605 del 1973, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7. - Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe
tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui
alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno omesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 o dall'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni,
l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente art. sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono
altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla
riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, lettere s), b), c) ed e), del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e
delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale,
sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di
carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione
previste da specifiche disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni mediante posta elettronica certificata,
nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.»
Il testo dell'art. 74 del gia' citato decreto n. 917
del 1986 e' il seguente:
«Art. 74. (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e
le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita'
giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le
associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le
comunita' montane, le province e le regioni non sono
soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali.».
Il testo del comma 2 dell'art. 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30) e' il seguente:
«2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
in caso di appalto di opere o di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».
Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374:
«Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle
procedure di accertamento e controllo in attuazione delle
direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE
del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n.
291, S.O.
- Il testo dell'art. 51 del gia' citato decreto n. 633
del 1972 e' il seguente:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed
alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a
norma del numero 7) e dell'art. 52, ultimo comma, o
dell'art. 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art.
18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente
comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), e' il seguente:
«Art. 53. (Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti). - 1. Al trattamento di dati personali
effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di
pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
effettuati in base ad espressa disposizione di legge che
preveda specificamente il trattamento, non si applicano le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000), e' il seguente:
«Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di
base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
favorevoli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, (( e' soppressa la
voce di cui al numero 123-bis. ))
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del (( testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui )) al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi,(( di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del (( comma 3 )) si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
(( 4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole:
«utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «utili
provenienti». ))
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa puo' essere
elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per
i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa
puo' essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due
successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti
periodi di imposta.
(( 6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b),
la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2».
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento
ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. ))
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il
costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. (( Il costo delle predette aree e'
quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia
di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e
comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo. ))
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati
costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere
utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa'
partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del (( citato testo unico di cui al
decreto n. 917 del 1986, )) dopo le parole: «del terzo» sono ((
inserite )) le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal
periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa'
partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla
predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, ((
di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono inserite
le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei
requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, (( del citato testo unico
di cui al decreto n. 917 del 1986, )) come modificato dal comma 12 ((
del presente articolo, )) formatesi in esercizi precedenti a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di
formazione, con le modalita' previste al comma 1 del medesimo
articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai
soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in
piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei
programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata
pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le
amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e
dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli
atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, ((
di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di
cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi (( di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il comma 3 e' abrogato.
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10, nonche' delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
(( 23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il comma 4-bis e' abrogato. La disciplina di cui al predetto
comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori
alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole: «o nell'interesse di terzi» sono inserite le seguenti: «o
per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
(( 25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende
applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque
cedute ne' costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque
anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni
assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta
alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo
d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in
garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il
reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il
valore delle azioni assegnate e' superiore al predetto limite, la
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il
reddito.».
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva
anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle
assegnazioni effettuate in virtu' di piani di incentivazione
deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo
delle prestazioni, alle anzianita' maturate in data successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto. ))
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la
cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. (( (Determinazione del reddito complessivo). )) - 1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai
sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai
relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la
differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del
comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle societa' in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
citato articolo 84».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle
perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui )) al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita'
estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza,
positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e
il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la
differenza tra il valore normale del bene e il costo non
ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti
a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali
comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, (( e' inserito )) il
seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se
sostenute dal committente per conto del professionista e da questi
addebitate nella fattura»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera (( g-bis) )) e'
inserita la seguente:
«g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se
percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni (( di cui al )) comma 10 dell'articolo 165 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite
anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e' abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo
sono sospesi in conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la
deducibilita' degli stessi, se prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
nella determinazione dell'acconto dovuto (( dai soggetti di cui
all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive )) per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del
presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla
seconda ovvero unica rata dell'acconto.
(( 34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi
illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle
categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come
redditi diversi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta la Tabella A, Parte III, allegata al
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come modificata dalla presente legge:
«Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%:
1) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d.
01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile
morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o
surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n.
5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate
o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici
e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi
di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d.
ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati;
radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur,
patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi;
midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
24) te', mate' (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano
saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori
destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri
cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi
nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8
della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di
radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino
e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti
(v.d. 11.09 ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in