IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici
possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il
consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché
dalla legge e dai regolamenti;
Visto l'art. 76 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85 del medesimo
Codice, possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso
dell'interessato, previa autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della
collettività;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio
con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art.
40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sin ora rilasciate sono risultate uno strumento
idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta
di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre
2005, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi
dall'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno
o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art. 1 del
Codice, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal
Consiglio d'Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N. R (97) 5, in base alla quale i dati sanitari
devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di
segretezza e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;
Considerato che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è
effettuato per finalità di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche
scientifiche o per la fornitura all'interessato di prestazioni, beni o servizi;
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia
di protezione dei dati personali recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Autorizza
a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute,
qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica o la salute
di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato
per effettiva irreperibilità;
b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con
il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti
pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare
lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1.il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o
della collettività;
2.manchi il consenso (articolo 76, comma 1, lett. b), del Codice), in quanto non sia prestato
o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
3.non si tratti di attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del Codice;
d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato.
Per l'informativa e, ove previsto, il consenso si osservano anche le disposizioni di cui agli articoli 13, 23,
26 e da 75 a 82 del Codice.
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento
1.1. L'autorizzazione è rilasciata:
a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri
esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che
esercita l'attività in regime di libera professione;
c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino
in rapporto con il servizio sanitario nazionale.
In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata anche per consentire ai destinatari di
adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire
specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da
regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di
prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura,
ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e
diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica, di
medicina scolastica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di
accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento
sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle
cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri
documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia
necessaria per i fini appena indicati.
Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di
organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente
autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del
trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza
alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente
autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto anche dall'art. 83, comma 1,
del Codice.
1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:
a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri
organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata
alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo
medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno
studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su
interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero
sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo
anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di
raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (in
conformità a quanto previsto dagli articoli 106, 107 e 110 del Codice), e il
trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli
interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di
ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale
per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della
ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima. Resta fermo
quanto previsto dall'art. 98 del Codice;
b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi
previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi
determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme
statutarie;
d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute,
relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi
determinati e legittimi nei limiti di quanto stabilito dall'art. 26, comma 4,
lettera a), del Codice, fermo restando quanto previsto per le confessioni
religiose dagli articoli 26, comma 3, lettera a), e 181, comma 6, del Codice e
dell'autorizzazione n. 3/2005;
e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e
ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario attinenti anche alla
vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi,
anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di
beni, di prestazioni o di servizi.
Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori
mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire
specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la
fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;
f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri
organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati
e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla
partecipazione ad attività sportive o agonistiche;
g) alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati
dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili per effettuare
trapianti di organi e tessuti, nonché donazioni di sangue.
1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sia necessario per:
a) lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da
parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla
normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il
diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile,
e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario per il loro perseguimento;
b) adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire
specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da
regolamenti o da contratti collettivi per la gestione del rapporto di lavoro,
nonché della normativa in materia di previdenza e assistenza o in materia di
igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nei limiti previsti dalla
autorizzazione generale del Garante n. 1/2005 e ferme restando le
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo
111 del Codice.
1.4. Fino alla data in cui sarà efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati
genetici prevista dall'art. 90 del Codice, restano autorizzati i trattamenti di dati genetici nei
soli limiti e alle condizioni individuate al punto 2, lettera b), dell'autorizzazione n. 2/2005.
2) Categorie di dati oggetto di trattamento
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.
Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o
finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa, e può comprendere le informazioni relative a stati di salute
pregressi.
Devono essere considerate sottoposte all'ambito di applicazione della presente autorizzazione anche le
informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità
a quanto previsto dalla citata raccomandazione N. R (97) 5 del Consiglio d'Europa.
3) Modalità di trattamento
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del
Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato
unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.
I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo
delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro
mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la
previsione di distanze di cortesia.
Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante. Dopo il raggiungimento
della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo è necessario (art. 82, comma 4, del Codice).
4) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i dati possono
essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai
compiti sopra indicati, ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
5) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e
privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività
strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di
prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di
volontariato e i familiari dell'interessato.
Ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione
riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia
manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.
6) Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono
tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione
del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in
difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro
accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate
nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone
interessate.
7) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'art. 178
del Codice, secondo cui la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere
effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;
b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero,
la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di
gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione
che non faccia menzione dell'identità della donna;
c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle
generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.
Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a
proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici
previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare,
nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione
di carattere sanitario.
8) Efficacia temporale e disciplina transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 30 giugno 2007, salve
eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità
normative rilevanti in materia.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato