IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla
normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo
trinciato;
Viste le istanze con le quali la ditta British American Tobacco
Italia S.p.A ha richiesto la modifica del contenuto dichiarato di
nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di alcune marche di
sigarette;
Viste le richieste delle ditte Gutab Sas e Gallaher Italia Srl per
la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche
di tabacco lavorato;
Vista l'istanza intesa a variare l'inserimento nella tariffa di
vendita al pubblico di una marca di trinciato per sigarette,
presentata dalla ditta Gallaher Italia Srl;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge
13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre
provvedere all'inserimento di una marca di tabacco lavorato, in
conformita' al prezzo indicato nella citata richiesta, nelle
classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella C allegata
al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;
Considerato che occorre provvedere in linea con le citate
richieste;
Decreta:
Art. 1.
Il contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio
delle seguenti marche di sigarette e' cosi' modificato:
Art. 2.
Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa
di vendita al pubblico:
Art. 3.
L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita,
stabilita dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre
2005, della sottoindicata marca di tabacco lavorato estero di
provenienza UE, e' variato come segue:
La variazione di prezzo, relativa al prodotto suindicato, non
comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e
fiscali, trattandosi di marca finora non commercializzata sul
territorio nazionale.
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2006
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2006
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 361
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato