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Gazzetta Ufficiale N. 230 del 3 Ottobre 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 2006
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato
interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in
attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della
Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
20 settembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 57.427 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il proprio decreto in data 25 agosto 2006 con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza
1° luglio 2013;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
dispone l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di
credito del Tesoro;
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito
del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013,
fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al
decreto del 25 agosto 2006, altresi' citato nelle premesse, recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.

Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del
21 febbraio 2006, entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2006.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 febbraio
2006.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.

Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sedicesima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della
quindicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo
non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del
citato decreto del 21 febbraio 2006, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 29 settembre 2006.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.

Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
2 ottobre 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per 93 giorni. A tal fine, la Banca
d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 2 ottobre 2006.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo
al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al
2013, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto del 25 agosto 2006, sara' scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al
capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

p. Il direttore generale: Cannata


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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