Alle direzioni regionali dell'Agenzia
delle dogane
Agli Uffici delle Dogane
Alle Direzioni circoscrizionali
dell'Agenzia delle dogane
Agli Uffici tecnici di finanza
e, per conoscenza:
Al Comando generale della Guardia di
finanza - Ufficio operazioni
Agli Uffici di diretta collaborazione
del direttore
Alle Aree centrali
Punto 9 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise
approvato con decreto legislativo n. 504/1995: riduzione dell'accisa
al 30% per l'impiego di oli minerali per la produzione di forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricoli-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi
e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas
metano).
L'agevolazione, gia' prevista al punto 10 della Tabella A allegata
al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3,
della direttiva del consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, e' ora
regolata dall'art. 8, paragrafo 2 della direttiva CE del consiglio n.
2003/96 del 25 ottobre 2003, recepita nell'ordinamento nazionale
dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) per la cui
attuazione e' in corso di adozione il previsto decreto delegato.
Con riferimento alle numerose e pressanti richieste degli operatori
del settore in relazione al tipo di lavoro svolto dalle macchine
operatrici per la produzione di forza motrice ed all'evoluzione
tecnica intervenuta negli ultimi anni nel particolare settore,
nonche' del tempo trascorso dalle apposite direttive impartite, e'
stato istituito un gruppo di lavoro per la rivisitazione della
materia che ha rassegnato il 26 giugno 2006 le conclusioni.
Conseguentemente, alla luce anche delle suddette conclusioni, si
impartiscono le seguenti direttive al fine di chiarire le
problematiche rappresentate e di pervenire alla loro uniforme
applicazione sul territorio nazionale.
In via preliminare viene confermata l'agevolazione, limitatamente
ai consumi concernenti la produzione di forza motrice, anche per gli
oli minerali utilizzati nei motori installati permanentemente su
macchinari semoventi che effettuano spostamenti a mezzo di cingoli,
gomme o su rotaia, nell'ambito dello stesso sito di lavoro ove viene
svolta l'attivita', per il riposizionamento ritenuto necessario.
Ai fini di cui sopra, per sito di lavoro deve intendersi il luogo
(stabilimenti industriali, etc.) dove insiste la macchina al momento
dell'inizio della traslazione.
Sulla base del quadro normativo cosi' delineato e delle
considerazioni sopra enunciate, l'agevolazione in esame si applica
agli oli minerali impiegati per la produzione di forza motrice nei
motori installati:
a) su macchine impiegate in una posizione permanente fissa;
b) su macchine la cui capacita' traslativa e' assicurata da altro
motore «ausiliario indipendente», o da traino effettuato con altra
macchina;
c) su macchine, come motore fisso, anche se con capacita'
traslativa propria, a condizione che i consumi relativi all'attivita'
di forza motrice siano rilevabili e/o quantificabili.
Le traslazioni relative ai casi b) e c) devono avvenire nell'ambito
dello stesso sito di lavoro.
Per determinare i consumi afferenti la produzione di forza motrice
si applicano i criteri previsti dall'art. 10, comma 3, del
regolamento, adottato con decreto ministeriale 17 maggio 1995, n.
322, recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi
diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio
della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa,
criteri illustrati nella circolare n. 219 del 7 agosto 1995; e'
previsto, per il riscontro della congruita' dei consumi rispetto
all'impiego, il ricorso, oltre che agli esperimenti di lavorazione,
anche a serie di dati statistici eventualmente disponibili per
macchinari e tecnologie similari, nonche' ai dati rilevabili da un
congruo periodo di funzionamento dei macchinari medesimi,
successivamente alla loro attivazione.
Vengono altresi' confermate le direttive prot. 1829/I/PC del
25 marzo 1998 e prot. 3677/I/PC del 30 settembre 1998 recanti criteri
operativi di determinazione dei parametri per il riscontro della
congruita' dell'impiego di prodotti in usi esenti o agevolati e per
l'attivita' di controllo della produzione industriale.
In particolare, con le stesse direttive viene stabilito che la
determinazione dei suddetti parametri di impiego avvenga mediante
istruttoria, sulla base delle seguenti attivita':
analisi e classifica del processo produttivo interessato;
esame ed eventuale aggiornamento ed integrazione della
documentazione tecnica presentata, anche con riferimento a dati
tecnici di carattere generale;
elaborazione del protocollo di prova;
controllo delle specifiche dimensionali e delle condizioni di
processo;
prove di funzionamento sotto controllo fiscale (marce
controllate);
controllo delle materie combustibili ricevute ed impiegate e
delle relative energie prodotte e consumate (bilanci di materia e di
energia);
valutazione dei risultati delle prove e giudizio sintetico che
motivi la proposta di parametro.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di formalizzare la
determinazione dei parametri di impiego con l'emissione di un
provvedimento firmato dal direttore dell'ufficio, da notificare
all'operatore, con esplicita menzione della facolta' dell'ufficio di
procedere a verifiche straordinarie presso l'operatore per
l'accertamento della vigenza delle condizioni operative approvate in
sede di determinazione preventiva e dell'onere da parte dello stesso
operatore di segnalare preventivamente eventuali modifiche che
intende apportare.
Si forniscono, infine, le seguenti direttive atte a disciplinare
uniformemente l'attivita' operativa degli uffici.
1. La ditta per poter usufruire dell'agevolazione presenta al
competente ufficio dell'Agenzia delle dogane apposita, documentata
istanza, precisando se intende assumere la qualifica di operatore
registrato utilizzando prodotto in sospensione di accisa o che abbia
assolto l'aliquota ridotta; in caso contrario dichiara di utilizzare
il prodotto ad accisa intera come esercente deposito privato agricolo
e industriale di cui all'art. 25 del testo unico delle Accise. In
entrambi i casi la domanda, oltre ai dati identificativi della ditta
(denominazione sociale, sede della societa' e ubicazione dello
stabilimento, legale rappresentante, partita IVA), deve contenere:
le caratteristiche del serbatoio di servizio al motore ed i dati
tecnici riguardanti lo stesso, inclusa la curva di consumo fornita
dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio
energetico di cui al successivo punto 3 sottoscritta dal
rappresentante legale della ditta e da un tecnico iscritto al
relativo albo professionale;
una descrizione sintetica delle modalita' d'utilizzo del motore
stesso.
Alla domanda sono allegati:
una relazione tecnica, predisposta da un tecnico iscritto al
relativo albo professionale, sulle apparecchiature di misura (e
relativi circuiti) che si intendono installare, dalla quale risulti
che la contabilizzazione delle ore e dei giri del motore si verifica
quando il motore fisso esegue il lavoro di produzione di forza
motrice con esclusione dei giri e del tempo imputabile alla
traslazione nello stesso sito di lavoro;
un «certificato di conformita» dell'apparecchiatura rilasciato da
laboratori o da centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in
Italia).
2. L'ufficio procede all'esame della documentazione prodotta e di
quella integrativa eventualmente necessaria e verifica in sopralluogo
la situazione degli impianti. All'esito di tale istruttoria viene
rilasciata apposita autorizzazione che dovra' essere notificata alla
parte.
3. Nella prima fase, al fine di consentire la determinazione del
consumo specifico medio (litri/ora), in funzione del numero totale di
giri/minuto (curva di consumo) effettuato dal motore per compiere il
lavoro meccanico, la ditta produrra' il bilancio energetico relativo
ad un congruo periodo di lavorazione contenente: il numero di ore
lavorate, il numero di giri eseguiti dall'albero del motore ed il
consumo complessivo di olio minerale riscontrato nel periodo espresso
in litri. Ai fini di una adeguata valutazione dei consumi la suddetta
sperimentazione viene estesa ad un periodo di due mesi.
4. L'ufficio competente, esaminato il bilancio energetico
presentato, confrontera' il valore del consumo determinato in base
agli elementi dedotti dal bilancio con il consumo medio dichiarato e
ricavabile dalle curve di consumo del motore della macchina
operatrice, adattate alla particolare tipologia d'impiego. Se il
valore del coefficiente medio dei consumi rilevati rimane in un
intervallo di scostamento poco significativo rispetto a quello
teorico, l'ufficio confermera' il consumo specifico rilevabile dal
bilancio energetico reale, con apposito provvedimento a firma del
direttore dell'ufficio. Detto intervallo di scostamento, in analogia
ad altre fattispecie previste dal testo unico delle Accise (art. 55,
comma 7, per le variazioni del canone di abbonamento relativo
all'imposta sull'energia elettrica, art. 64 per l'integrazione delle
cauzioni prestate a garanzia del pagamento delle accise) puo' essere
ragionevolmente indicato in +/- 10%. In caso contrario, l'ufficio
competente procedera' in contraddittorio con l'operatore
all'effettuazione di marce controllate secondo condizioni, modalita'
e durata stabilite in un apposito protocollo procedurale predisposto
dall'ufficio e condiviso dalla ditta, al fine di attribuire il
consumo specifico medio effettivo (litri/ora) che sara' comunicato
all'operatore con apposito provvedimento. Le principali grandezze da
rilevare ed analizzare sono almeno: le ore effettive di lavoro, il
numero totale di giri/minuto effettuato dal motore per compiere il
lavoro, la qualita' e la quantita' di prodotto impiegato e la
percentuale media di carico del motore. Resta ferma ed impregiudicata
la facolta' dell'Agenzia delle dogane di effettuare, comunque e in
qualsiasi momento, controlli e verifiche ed in particolare sul
consumo effettivo di olio minerale a qualsiasi titolo riconosciuto e
sul corretto impiego dello stesso.
5. Se nel corso dell'attivita' produttiva si verificano diminuzioni
o aumenti del consumo specifico effettivo precedentemente autorizzato
in misura superiore al 10%, l'esercente deve darne immediata
comunicazione all'ufficio competente, con le stesse modalita' sopra
riportate al fine di rideterminare il consumo specifico.
6. Il consumo riconosciuto decorrera' dalla data di presentazione
dell'istanza ovvero, in caso di integrazioni in merito richieste
dall'ufficio, dalla data di acquisizione dei dati mancanti.
7. L'esercente che abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento del
consumo specifico effettivo del prodotto agevolato impiegato per la
produzione di forza motrice annota su un apposito registro di carico
e scarico, progressivamente numerato nelle pagine e vidimato
dall'ufficio, nella parte del carico, la data, gli estremi della
ditta fornitrice, la qualita' e la quantita', espressa in litri (alla
temperatura di 15°C), del prodotto ricevuto, gli estremi del
documento amministrativo d'accompagnamento D.A.A. (Reg. CEE 2719/92)
per il regime ad accisa agevolata o del documento di accompagnamento
semplificato D.A.S. (Reg. CEE 3649/92) per il regime della
restituzione e, nella parte dello scarico, giornalmente, la lettura
del contaore, la lettura dello strumento installato per la
determinazione del lavoro (es. contagiri), la qualita' e la quantita'
di prodotto utilizzato espressa in litri. Il registro e' chiuso alla
fine di ogni esercizio finanziario e le rimanenze sono riportate in
carico nell'anno successivo. Esso puo' anche essere costituito da
schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto
in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure
informatizzate, previamente approvati dal competente ufficio. Il
registro e' tenuto secondo le modalita' di cui all'art. 2219 del
codice civile ed e' custodito dal titolare dell'impianto per i cinque
anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce
l'ultima scritturazione unitamente alla documentazione relativa alle
operazioni di carico. In caso di difficolta' oggettive a poter
rilevare giornalmente i dati, puo' essere consentita, previa
documentata richiesta all'ufficio competente, una scritturazione a
cadenza decadale, in modo da far coincidere in ogni caso l'ultima
rilevazione con la fine del mese.
8. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'esercente
presentera' il bilancio energetico annuale dell'anno precedente,
indicando le ore totali di funzionamento, i giri del motore eseguiti
nell'anno, la qualita' e la quantita', espressa in litri, di prodotto
utilizzato per la produzione di forza motrice, calcolata con il
coefficiente di consumo specifico autorizzato. L'Ufficio doganale,
riscontrata regolare la documentazione trasmessa, emette apposito
provvedimento di abbuono dell'accisa gravante sui quantitativi di oli
minerali impiegati nell'uso agevolato.
9. Nel caso in cui l'esercente che abbia ottenuto la qualifica di
operatore professionale registrato per il ritiro del prodotto in
sospensione o ad aliquota ridotta d'accisa riscontri di averne
consumato in quantita' superiore a quella spettante con il
coefficiente autorizzato, provvede ad autoliquidare l'importo
dell'accisa dovuta (aliquota intera) sui maggiori consumi
riscontrati, utilizzando le aliquote in vigore al momento della
rilevazione, ed a procedere al pagamento conformemente all'art. 8 del
testo unico delle Accise. Copia del versamento del predetto importo
e' allegata al bilancio di cui al punto 3.
10. L'Agenzia delle dogane liquida l'accisa, con le sanzioni e gli
interessi previsti, relativa ai maggiori consumi di prodotti
impiegati nella produzione di forza motrice riscontrati in sede di
chiusura contabile dei registri ed in occasione delle verifiche o dei
controlli effettuati d'iniziativa.
11. Nel caso in cui l'esercente, assumendo la qualifica di
operatore professionale registrato, riceva il prodotto in sospensione
di accisa, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del
testo unico delle Accise, sia per il pagamento dell'accisa dovuta sui
consumi agevolati e sul presumibile consumo per il lavoro cinetico di
traslazione delle macchine, sia per la prestazione della relativa
garanzia.
12. L'esercente che intenda attivare un motore nell'ambito di un
cantiere provvisorio deve operare con prodotto ad accisa assolta,
fermo restando l'obbligo della denuncia preventiva al competente
ufficio, qualora intenda richiedere, sul quantitativo utilizzato per
gli usi di cui al punto 9, tabella A allegata al decreto legislativo
n. 504/1995, il rimborso dell'accisa corrisposta in eccedenza. Detto
rimborso avviene, con le modalita' del decreto ministeriale
12 dicembre 1996, n. 689, a seguito di apposita e documentata
istanza, comprovante l'effettivo consumo del quantitativo richiesto
per l'uso agevolato, da presentare alla chiusura del cantiere
provvisorio.
Qualora venga accertato l'utilizzo di olio minerale agevolato per
usi diversi da quelli previsti, sono applicate le penalita' stabilite
per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli
oli minerali.
Si fa presente, infine, che le spese di ogni prova sperimentale
richiesta dal privato per il calcolo dei consumi effettivi sono a
carico dello stesso e che sono altresi' a suo carico tutti gli
eventuali interventi necessari per suggellamenti o verifiche delle
attrezzature prescritte per la gestione dell'agevolazione o per il
rimborso sul prodotto utilizzato ad aliquota intera.
Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico Accise approvato
con decreto legislativo n. 504/1995: agevolazioni per l'impiego di
oli minerali nella produzione, diretta o indiretta, di energia
elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle
disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia
elettrica.
L'agevolazione, gia' prevista al punto 12 della Tabella A allegata
al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3,
della direttiva del Consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, e' ora
regolata dall'art. 14 della direttiva CE del Consiglio n. 2003/96 del
25 ottobre 2003 (direttiva sui prodotti energetici) recepita
nell'ordinamento nazionale, come gia' detto, con la legge comunitaria
2004 per la cui attuazione e' in corso di adozione il relativo
decreto delegato.
Anche relativamente alle agevolazioni in questione, il citato
Gruppo di lavoro ha provveduto a riesaminare la materia.
Tenuto pertanto conto del quadro normativo di riferimento e delle
conclusioni cui e' giunto il suddetto Gruppo, si impartiscono le
seguenti direttive.
La ditta interessata puo' chiedere di usufruire del beneficio
mediante:
impiego di olio minerale in sospensione di accisa ovvero con
accisa assolta nella prevista misura ridotta;
impiego di olio minerale assoggettato all'aliquota intera di
accisa, per il quale si procede al rimborso secondo le disposizioni
stabilite, in via generale, dal decreto ministeriale n. 689/1996.
Anche per le agevolazioni in questione, si rendono applicabili i
criteri generali stabiliti per la determinazione dei consumi e dei
parametri d'impiego, gia' richiamati nella prima parte della presente
Circolare, relativa all'agevolazione di cui al punto 9 della Tabella
A allegata al testo unico delle Accise.
Al fine di conseguire la necessaria uniformita' nella trattazione
delle pratiche della specie, si dispone che, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e
l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione o
l'autoproduzione di energia elettrica, per ottenere il riconoscimento
dell'agevolazione sull'impiego di oli minerali, sia seguita la stessa
procedura delineata nella prima parte della presente Circolare,
relativa al punto 9 della Tabella A, con le seguenti varianti:
a) la richiesta per usufruire dell'agevolazione, di cui al punto
1 della procedura, deve contenere:
i dati tecnici riguardanti l'officina elettrica, inclusa la
potenza minima nonche' la curva di consumo del motore accoppiato con
l'alternatore alle varie percentuali di carico fornita dal
costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico;
una descrizione sintetica delle principali utenze collegate con
le relative potenze nominali di targa espresse in kW;
l'indicazione della potenza complessiva richiesta a regime, con
la descrizione del processo produttivo dell'impianto alimentato
dall'officina elettrica;
le caratteristiche dei serbatoi di oli minerali asserviti
all'impianto; ciascun serbatoio dovra' essere omologato e provvisto
della relativa tabella di ragguaglio metrico-capacitiva e del
certificato di collaudo, forniti dalla casa costruttrice e
sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e da un tecnico
iscritto al relativo albo professionale che attesta la regolare posa
in opera;
b) l'ufficio competente procede alle normali operazioni di
verifica di primo impianto, che comportano la ricognizione
dell'officina di produzione di energia elettrica, dei certificati di
collaudo e di taratura della strumentazione di misura ed il controllo
della tabella di taratura dei serbatoi di stoccaggio. L'officina
dovra' essere dotata di apposite ed idonee attrezzature per
consentire di determinare gli elementi necessari al calcolo dei
consumi reali. In particolare, le grandezze da rilevare sono, oltre
all'energia elettrica prodotta, le ore di lavoro del gruppo
elettrogeno e la quantita' di combustibile utilizzato. Pertanto, la
strumentazione minima deve comprendere, oltre alle attrezzature gia'
presenti sul gruppo elettrogeno in grado di rilevare le grandezze
elettriche (tensione, corrente per calcolare la percentuale di carico
del gruppo elettrogeno), un contaore suggellabile e provvisto di
certificato di idoneita', al fine di poter quantificare il tempo
durante il quale il gruppo elettrogeno effettivamente produce energia
elettrica ed alimenta le utenze collegate;
c) le grandezze da determinare, durante la marcia controllata da
eseguire nel caso previsto al punto 4 della procedura, sono almeno:
la produzione di energia elettrica, le ore di utilizzo, la qualita' e
la quantita' di combustibile impiegato, la percentuale media di
carico ed il coefficiente di sfasamento avuto mediamente nel periodo
di durata della prova.
La presente circolare e' stata sottoposta al comitato di indirizzo
permanente dell'Agenzia delle dogane, che ha espresso parere
favorevole nella seduta dell'11 settembre 2006.
Le direzioni regionali impartiranno immediate direttive per la sua
applicazione non mancando di dare le ulteriori istruzioni ritenute
necessarie, nonche' di vigilare sulla corretta ed integrale
applicazione delle stesse.
La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2006
Il direttore dell'Area centrale: Di Roma
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato