Parte I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'ISVAP
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e
funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e
funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
approvativo del Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, di
attuazione della direttiva n. 2002/65/CE relativa alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con
modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5,
comma 2, 109, commi 1 e 6, 110, comma 2, 112, comma 4, 116, comma 2,
120, commi 1 e 4, 121, comma 3, 183, comma 2 e 191, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei
locali dell'intermediario per il quale operano»: gli intermediari,
quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione
assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove
l'intermediario opera;
b) «addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei
locali in cui l'intermediario opera»: gli sportellisti bancari e
postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli
intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico
elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che
svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa
nei locali di tali intermediari;
c) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di
una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione;
d) «attivita' di intermediazione assicurativa»: l'attivita' che
consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel
prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se
previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei
contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione,
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
e) «attivita' di intermediazione riassicurativa»: l'attivita' che
consiste nel presentare o proporre contratti riassicurativi o nel
prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attivita' e, se
previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei
contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione,
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
f) «banche»: le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula un
contratto assicurativo;
h) «contratti standardizzati»: i contratti assicurativi ai quali
accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla
libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto
incaricato della distribuzione;
i) «contributo di vigilanza»: il contributo di cui all'art. 336
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
j) «corsi in aula»: i corsi di formazione svolti da docenti sul
luogo di lavoro o all'esterno, anche attraverso videoconferenza;
k) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
approvativo del Codice delle assicurazioni private;
l) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per i mediatori di
assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 115 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) «formazione a distanza»: la formazione conseguita, senza
l'ausilio di docenti, esclusivamente attraverso l'utilizzo di
materiale cartaceo o di strumenti informatici;
n) «grandi rischi»: i rischi indicati all'art. 1, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
o) «imprese preponenti»: le imprese di assicurazione o di
riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio
dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa ad
intermediari iscritti nelle sezioni A o D del registro unico
elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
p) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita'
di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
q) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
r) «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
s) «locali dell'intermediario»: le sedi o le dipendenze in cui
opera l'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D del registro,
intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento
del pubblico, anche nel caso in cui l'accesso sia sottoposto a forme
di controllo;
t) «mediatori o broker»: gli intermediari che agiscono su
incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
u) «periti assicurativi»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui
all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che
svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni
alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del
ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo
nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992,
n. 166;
v) «polizza di assicurazione della responsabilita' civile»: la
polizza prevista dall'art. 110, comma 3 e dall'art. 112, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
w) «Poste Italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta»: la
societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta,
autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
x) «produttori diretti»: gli intermediari che, anche in via
sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale,
esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami
infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di
un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o
di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
y) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
z) «responsabili dell'attivita' di intermediazione»: le persone
fisiche, individuate nell'ambito della dirigenza della societa' per
la quale operano, a cui sono attribuiti poteri decisionali, nonche'
funzioni di coordinamento e di controllo dell'attivita' di
intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla
societa';
aa) «reti di vendita multilevel marketing»: le reti distributive
operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il
network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore
procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e
percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto
che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli
stesso ha arruolato;
bb) «societa' di intermediazione mobiliare o Sim»: le societa' di
intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
cc) «Stato aderente allo Spazio economico europeo»: uno Stato
aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione
europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge
28 luglio 1993, n. 300;
dd) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea;
ee) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro dell'Unione europea
o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo, in cui e' situata
la residenza o la sede legale degli intermediari;
ff) «Stato membro di prestazione»: lo Stato membro in cui gli
intermediari, registrati nel proprio Stato membro d'origine,
esercitano l'attivita' di intermediazione assicurativa e
riassicurativa in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione
di servizi;
gg) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione
europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
hh) «supporto durevole»: qualsiasi mezzo che consenta al
contraente di registrare le informazioni a lui destinate, in modo che
siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza
alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono
preordinate;
ii) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di
contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea
dell'intermediario e del contraente, possa essere impiegata per il
collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
jj) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
kk) «testo unico dell'intermediazione finanziaria»: il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'accesso all'attivita' di
intermediazione assicurativa e riassicurativa come definita all'art.
2, lettere d) ed e) e l'esercizio della stessa.
2. Costituisce attivita' di intermediazione assicurativa
l'attivita' di cui all'art. 2, lettera d), anche quando sia svolta a
titolo oneroso nel contesto di un'attivita' commerciale,
professionale o di una diversa attivita' principale ed anche se tale
attivita' riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita
di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attivita'
principale.
3. E' considerata inoltre attivita' di intermediazione assicurativa
la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma
collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi
sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che
stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.
4. Alle attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa
esercitate direttamente dalle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e dai loro dipendenti, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 47, 48, 49, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4,
51, 52 e 53.
5. Il presente Regolamento non si applica alle attivita' di sola
informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra
attivita' professionale, sempre che l'obiettivo dell'attivita' di
informazione non sia quello di assistere l'assicurato nella
conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione.
6. Il presente regolamento, ad eccezione degli articoli 47,
comma 1, lettere a) e d), 49, comma 2, lettera b), 51 e 53, non si
applica alle attivita' di intermediazione assicurativa quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze
sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al successivo punto 4, non si tratta di
un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di
responsabilita' civile;
3) l'attivita' di intermediazione non e' svolta come attivita'
professionale principale;
4) la copertura assicurativa e' accessoria ad un prodotto o
servizio e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento
dei beni forniti, anche se derivanti da incendio, furto o rapina
oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il
danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi del ramo vita e
della responsabilita' civile o altri rischi connessi al viaggio
stesso;
5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la
durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali
rinnovi, non e' superiore a cinque anni.
Parte II
ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE
Titolo I
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE
LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Capo I
Disciplina del registro
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 4.
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
1. E' istituito presso l'ISVAP il registro unico elettronico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede
legale nel territorio della Repubblica italiana.
2. Il registro e' suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono
iscritti, ai sensi dell'art. 109 del decreto, gli intermediari come
di seguito indicato:
sezione A: gli agenti;
sezione B: i mediatori;
sezione C: i produttori diretti;
sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste
Italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta;
sezione E: gli addetti all'attivita' di intermediazione al di
fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D,
per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o
collaboratori.
3. Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli
intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza, nelle
sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto o per i quali non
e' stato assolto l'adempimento dell'obbligo di stipulazione della
polizza di assicurazione della responsabilita' civile e, nella
sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di
distribuzione per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione
assicurativa.
4. L'iscrizione in una delle sezioni del registro non consente
all'intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre
sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni
A ed E, a condizione che l'attivita' svolta in una delle due sezioni
riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo
responsabilita' civile auto. Di tale operativita' contestuale e' data
evidenza nelle sezioni A ed E del registro.
Art. 5.
Persone fisiche
1. Per gli intermediari persone fisiche, il registro riporta almeno
le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o C,
denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o
di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attivita'.
2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, il registro,
in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
a) la tipologia dell'attivita' di intermediazione esercitata,
ovvero se assicurativa o riassicurativa;
b) la qualifica di esercizio dell'attivita' di intermediazione,
ovvero:
-- se operano individualmente;
-- se operano in qualita' di responsabili dell'attivita' di
intermediazione di societa' iscritte, rispettivamente, nella sezione
A o B e, per le societa' iscritte nella sezione B, di rappresentanti
legali, amministratori delegati o direttori generali di societa'
iscritte nella medesima sezione B;
c) le sedi operative;
d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di
stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, con
l'indicazione del regime di attivita', nonche', in caso di
stabilimento, della sede;
e) nel caso di temporanea inoperativita', la data di inizio e
l'eventuale termine del periodo di inattivita'.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il registro, in
aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di
iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nella
sezione A, B o D, che si avvalgono della loro attivita';
b) la qualifica di esercizio dell'attivita' di intermediazione,
ovvero:
-- se sono dipendenti degli intermediari di cui alla
lettera a);
-- se operano individualmente;
-- se operano in qualita' di dipendenti o collaboratori di
persone fisiche iscritte nella sezione E;
-- se operano in qualita' di responsabili dell'attivita' di
intermediazione di societa' iscritte nella sezione E;
-- se operano in qualita' di addetti all'attivita' di
intermediazione di una societa' iscritta nella sezione E.
Art. 6.
S o c i e t a'
1. Per le societa' esercenti l'attivita' di intermediazione, il
registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) ragione o denominazione sociale;
b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
c) numero e data di iscrizione;
d) per le societa' iscritte nelle sezioni A, B o D:
-- gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di
stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, con
l'indicazione del regime di attivita', nonche', in caso di
stabilimento, della sede;
-- nel caso di temporanea inoperativita', la data di inizio e
l'eventuale termine del periodo di inattivita';
e) per le societa' iscritte nelle sezioni A o D, denominazione
sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attivita'.
2. Per le societa' iscritte nelle sezioni A o B, il registro, in
aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
a) la tipologia dell'attivita' di intermediazione esercitata,
ovvero se assicurativa e/o riassicurativa;
b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A o B del o
dei responsabili dell'attivita' di intermediazione e, per le societa'
iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella
medesima sezione B del o dei rappresentanti legali e, ove nominati,
del o degli amministratori delegati e direttori generali.
3. Per le societa' iscritte nella sezione E, il registro, in
aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di
iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nella
sezione A, B o D, che si avvalgono della loro attivita';
b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei
responsabili dell'attivita' di intermediazione;
c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli
addetti all'attivita' di intermediazione.
Art. 7.
Aggiornamento dei dati e pubblico accesso
1. L'ISVAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel registro
sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36 dalle
imprese e dagli intermediari, nonche' delle risultanze dei controlli
e delle verifiche dallo stesso effettuati a norma del presente
regolamento.
2. L'ISVAP assicura il pubblico accesso al registro e ne garantisce
la consultazione sul proprio sito internet.
Sezione II
Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro
Art. 8.
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le
persone fisiche devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110,
comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario
lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneita' di cui all'art. 9;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 2, avere assolto
l'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della
responsabilita' civile, in conformita' a quanto stabilito dall'art.
11 e/o essere incluse nella copertura della polizza stipulata, in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 15, dalle societa' per le
quali svolgeranno l'attivita';
e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, avere aderito
al Fondo di garanzia.
2. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal
comma 1, lettere a), b), c) ed e), che nella domanda di iscrizione
dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di
cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella
sezione A o B come inoperative.
Art. 9.
Prova di idoneita'
1. La prova di idoneita' e' indetta dall'ISVAP, almeno una volta
l'anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito
internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale.
2. Nel provvedimento che indice la sessione d'esame, l'ISVAP
stabilisce le sedi, le modalita' di svolgimento ed ogni altra
informazione relativa alla prova di idoneita'. Nel medesimo
provvedimento sono determinate le modalita' di presentazione della
domanda di ammissione alla prova.
3. Per la partecipazione alla prova di idoneita' e' richiesto il
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di
corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero
equipollente.
4. L'esame scritto e' articolato in quesiti a risposta multipla e
verte sulle seguenti materie:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina
regolamentare emanata dall'ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia
assicurativa e la previdenza complementare.
5. Per i candidati che intendono esercitare l'attivita' di
intermediazione riassicurativa, l'esame scritto verte, oltre che
sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di
riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
6. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.
7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto
che nell'esame orale.
Art. 10.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata
dall'ISVAP con proprio provvedimento ed e' composta da:
a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) due funzionari dell'ISVAP;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle
assicurazioni.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti
dell'ISVAP.
3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove sia necessario
in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero
dei candidati, puo', prima dello svolgimento dell'esame scritto,
suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta
da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un
funzionario dell'ISVAP e da un docente universitario. Il presidente
della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti
assegnati alla commissione per l'espletamento degli esami scritti ed
orali.
4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi
in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51
del codice di procedura civile, ne' devono aver tenuto corsi di
formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su
convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza
di tutti i componenti. A parita' di voti prevale quello del
presidente.
6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione
sono determinati dall'ISVAP nel provvedimento di nomina.
Art. 11.
Polizza di assicurazione della responsabilita' civile
1. La polizza di assicurazione della responsabilita' civile e'
stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa
autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilita' civile generale
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto o con un'impresa estera
ammessa ad esercitare tale attivita' in regime di stabilimento o di
liberta' prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
italiana. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilita' civile derivante da danni
arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione
conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario
ovvero a negligenze, errori professionali ed infedelta' dei suoi
dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a
norma di legge, incluse le persone fisiche e le societa', iscritte
nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o
escludano tale copertura;
b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo
di svolgimento dell'attivita' di intermediazione, ancorche'
denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia
della copertura;
c) l'inserimento di franchigie o scoperti non puo' essere opposto
dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei
massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa
conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati
membri.
3. Qualora l'intermediario svolga attivita' relativa a forme
pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende
anche a tale attivita'.
4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno
pari a:
a) per ciascun sinistro, un milione di euro;
b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e
cinquecentomila euro.
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti
limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle
sezioni A o B che richiede l'iscrizione.
5. La polizza, salvo quanto previsto dall'art. 71, ha decorrenza
dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le
polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di
iscrizione e sono rinnovate annualmente.
Art. 12.
Domanda di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro e'
presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta
di bollo.
2. La domanda di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente
schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta di avere
provveduto al versamento della tassa di concessione governativa
prevista dalla normativa vigente.
Sezione III
Iscrizione delle societa' nelle sezioni A o B del registro
Art. 13.
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro le
societa' devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 112,
comma 1, del decreto;
b) non essere enti pubblici oppure enti o societa' controllati da
enti pubblici;
c) avere affidato la responsabilita' dell'attivita' di
intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima
sezione del registro alla quale la societa' chiede l'iscrizione. Nel
caso in cui la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione sia
affidata a piu' persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima
sezione del registro e' riferito ad ognuna di esse. Le societa'
attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad
un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo
conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, essere in possesso
della polizza di assicurazione della responsabilita' civile, in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 15.
2. Ai fini dell'iscrizione delle societa' nella sezione B, in
aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, e' necessario che:
a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore
delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
b) le stesse societa' abbiano aderito al Fondo di garanzia.
3. Le societa', in possesso dei requisiti previsti dal comma 1,
lettere a), b) e c) e dal comma 2, che nella domanda di iscrizione
dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di
cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella
sezione A o B del registro come inoperative.
Art. 14.
Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle societa' che intendono
esercitare l'attivita' di intermediazione riassicurativa
1. Ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai
requisiti previsti dall'art. 13, le societa' che intendono esercitare
l'attivita' di intermediazione riassicurativa devono disporre di un
capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila
euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l'attivita' di
intermediazione assicurativa e riassicurativa le societa' devono
inoltre:
a) avere affidato la responsabilita' delle due attivita' a
persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a
quella in cui la societa' chiede l'iscrizione, in qualita',
rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario
riassicurativo;
b) avere un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due
attivita', in termini di risorse umane e dotazioni operative.
Art. 15.
Polizza di assicurazione della responsabilita' civile
1. La polizza di assicurazione della responsabilita' civile
stipulata dalle societa' di cui alle sezioni A o B deve avere le
caratteristiche previste dall'art. 11 e garantire la responsabilita'
civile derivante da danni arrecati a terzi dalla societa'
nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione, dai responsabili
dell'attivita' di intermediazione nonche' dai danni conseguenti a
negligenze ed errori professionali ed infedelta' dei suoi dipendenti,
collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di
legge, incluse le persone fisiche e le societa', iscritte nella
sezione E. Per le societa' da iscrivere nella sezione B, la copertura
assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonche'
agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
2. Alle societa' che esercitano contemporaneamente l'attivita'
assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi
previsti dall'art. 11, comma 4, fermo restando che il massimale
globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per
attivita'.
Art. 16.
Domanda di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro e'
presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta
di bollo.
2. La domanda di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente
schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che la
societa' ha effettuato il versamento della tassa di concessione
governativa prevista dalla normativa vigente.
Sezione IV
Iscrizione nella sezione C del registro
Art. 17.
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del registro, i
produttori diretti devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110,
comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario
lavorativo a tempo pieno;
c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai
contratti intermediati ed all'attivita' svolta, secondo quanto
stabilito dal comma 2.
2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve
mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di
capacita' tecnico-operative e di comunicazione con la clientela. Essa
e' impartita dall'impresa che si avvale dei produttori diretti ed e'
conforme almeno ai seguenti criteri:
a) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti
alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in
aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui
almeno 30 in aula;
b) ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed
economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare
riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle
disposizioni sulla tutela del consumatore, nonche' le caratteristiche
tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che
verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede
l'iscrizione;
c) e' impartita da docenti specializzati con un'esperienza
qualificata nel settore assicurativo;
d) si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle
conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale e' rilasciato un
attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile
della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i
nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso,
gli argomenti trattati e l'esito positivo del test finale.
3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti,
l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione
conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere accertato il
possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In
relazione a tali ultimi requisiti e' considerato idoneo
l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non
anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione
all'ISVAP della domanda di iscrizione.
Art. 18.
Modalita' per l'iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione dei produttori diretti nella sezione C,
l'impresa che se ne avvale trasmette all'ISVAP una domanda, in regola
con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta secondo il
corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
2. Nella domanda di iscrizione l'impresa attesta di avere accertato
che i soggetti da iscrivere nella sezione C abbiano effettuato il
versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla
normativa vigente.
Sezione V
Iscrizione nella sezione D del registro
Art. 19.
Requisiti per l'iscrizione
1. Nella sezione D del registro possono essere iscritti:
a) le banche, purche' siano autorizzate ai sensi dell'art. 14 del
testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
b) le Sim, purche' siano autorizzate ai sensi dell'art. 19 del
testo unico dell'intermediazione finanziaria e siano iscritte nel
relativo albo;
c) gli intermediari finanziari, purche' siano iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario;
d) Poste italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta.
Art. 20.
Domanda di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei
soggetti di cui all'art. 19 e' presentata all'ISVAP in regola con la
vigente disciplina sull'imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente
schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i
soggetti da iscrivere hanno effettuato il versamento della tassa di
concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
Sezione VI
Iscrizione nella sezione E del registro
Art. 21.
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1. Gli addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei
locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il
quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali
addetti, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1,
del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario
lavorativo a tempo pieno;
c) essere in possesso di cognizioni e capacita' professionali
adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisite
mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri
previsti dall'art. 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli
intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.
Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione
riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche
complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere
integrato con nozioni specifiche relative all'attivita' da svolgere,
che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto
di riassicurazione e dell'impresa di riassicurazione o alle norme
sulla previdenza complementare.
2. Nella domanda di iscrizione al registro, l'intermediario che si
avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da
parte degli stessi della formazione professionale e di avere
accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a)
e b). Per tali ultimi requisiti, e' considerato idoneo l'accertamento
effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai
novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della
domanda di iscrizione.
Art. 22.
Requisiti per l'iscrizione delle societa'
1. Le societa' addette all'attivita' di intermediazione al di fuori
dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D, per
il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del
registro, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 112, comma 1,
del decreto;
b) non essere enti pubblici oppure enti o societa' controllati da
enti pubblici;
c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra
societa';
d) aver affidato la responsabilita' dell'attivita' di
intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione
E. Nel caso in cui la responsabilita' dell'attivita' di
intermediazione sia affidata a piu' persone, l'obbligo di iscrizione
nella sezione E e' riferito ad ognuna di esse. Le societa'
attribuiscono la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad
un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo
conto delle dimensioni e della complessita' dell'attivita' svolta;
e) preporre all'attivita' di intermediazione esclusivamente
addetti iscritti nella sezione E.
2. Il possesso dei requisiti da parte delle societa' di cui al
comma 1 e' accertato dall'intermediario che se ne avvale, il quale
provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. E'
considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui
al comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di documentazione
con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di
trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.
Art. 23.
Copertura assicurativa della responsabilita' civile
1. I soggetti di cui agli articoli 21 e 22 sono inclusi, ai sensi
degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa della polizza
stipulata dall'intermediario per il quale operano iscritto nelle
sezioni A o B, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella
domanda di iscrizione.
Art. 24.
Modalita' per l'iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle societa'
nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto
nelle sezioni A, B o D, presenta all'ISVAP apposita domanda, in
regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione e' redatta secondo il corrispondente
schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i
soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano effettuato il
versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla
normativa vigente.
Sezione VII
Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina
del passaggio ad altra sezione del registro
Art. 25.
Iscrizione nel registro
1. L'ISVAP procede all'iscrizione nel registro sulla base
dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica
agli istanti, eventualmente in via telematica se espressamente
richiesto, l'intervenuta iscrizione, con l'indicazione della data di
decorrenza e del numero assegnato. In caso di esito negativo
dell'istruttoria, l'ISVAP comunica agli istanti il preannuncio di
rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione
di un termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il
quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l'istruttoria sia
relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o
gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia
agli interessati del rigetto della domanda.
2. Le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro
si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del
9 maggio 2006.
3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall'art. 39
sulla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, l'ISVAP,
su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si
avvalgono dei produttori diretti, rilascia un'attestazione
sull'iscrizione nel registro.
Art. 26.
Cancellazione dal registro
1. Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano
in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso,
l'ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro:
a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di radiazione;
b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione
di apposita domanda;
c) in caso di mancato esercizio dell'attivita', senza
giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento
del relativo presupposto;
d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli
articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del
decreto;
e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso
di perdita delle autorizzazioni all'esercizio delle rispettive
attivita' o di iscrizione agli albi di appartenenza;
f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B,
in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui
agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo
presupposto;
g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza,
previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per
provvedere;
h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in
caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia,
previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per
provvedere.
2. Ai fini della cancellazione dei soggetti iscritti nelle sezioni
C od E, fatti salvi i casi di cancellazione di ufficio, le imprese o
gli intermediari che si avvalgono di tali soggetti presentano
all'ISVAP apposita domanda.
3. La domanda di cancellazione dal registro e' redatta secondo i
corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 2.
4. L'ISVAP procede alla cancellazione dal registro con
provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione
degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione e'
effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i
quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti
interessati.
5. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal
registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n.
2 del 9 maggio 2006.
Art. 27.
Reiscrizione delle persone fisiche nel registro
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche
iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere
nuovamente iscritte a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione
nella sezione di destinazione; a tal fine rimane valido il requisito
di professionalita' in base al quale e' stata effettuata la prima
iscrizione al registro. In caso di reiscrizione in una sezione per la
quale e' richiesto il superamento della prova di idoneita' non
prevista per l'iscrizione nella sezione originaria, e' necessario il
superamento della prova di idoneita'. In caso di reiscrizione in una
sezione in cui e' richiesta una formazione specifica sui contratti
che verranno distribuiti e' necessario conseguite tale specifica
formazione;
b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo
un anno dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento
professionale annuale di livello almeno pari a quello previsto dal
successivo art. 38;
c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le
modalita' stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo il
corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3;
d) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o
fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del
contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti
dall'art. 114 del decreto.
2. I soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione
possono essere reiscritti al registro, sempre che siano decorsi
almeno cinque anni dalla cancellazione, purche' siano in possesso di
tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di
destinazione e venga presentata apposita domanda secondo quanto
stabilito dal comma 1, lettera c).
3. L'ISVAP procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del
registro secondo le modalita' stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2.
Art. 28.
Reiscrizione delle societa' nel registro
1. Le societa' cancellate dal registro possono esservi nuovamente
iscritte, purche':
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione
nella sezione di destinazione;
b) venga presentata apposita domanda di iscrizione con le
modalita' stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo il
corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3;
c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del
contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia,
ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del decreto.
I soggetti cancellati dalla sezione D del registro possono essere
reiscritti esclusivamente in tale sezione.
2. La reiscrizione delle societa' nelle diverse sezioni del
registro e' effettuata dall'ISVAP secondo le modalita' stabilite
dall'art. 25, commi 1 e 2.
Art. 29.
Passaggio ad altra sezione del registro
1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad
altra sezione, a condizione che:
a) sia presentata istanza di cancellazione dalla sezione di
provenienza secondo le modalita' previste dal presente Regolamento;
b) ricorrano le condizioni previste dall'art. 27, comma 1,
lettera a);
c) sia presentata apposita domanda di iscrizione nella sezione di
destinazione con le modalita' e secondo gli schemi previsti per
l'iscrizione in tale sezione.
2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle societa' e'
consentito a condizione che ricorrano i presupposti di cui al
comma 1, lettere a) e c) e che le societa' richiedenti siano in
possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione
di destinazione.
3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella
sezione D.
4. Il passaggio ad altra sezione del registro e' effettuato
dall'ISVAP secondo le modalita' stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2.
Art. 30.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza
dai benefici
1. L'ISVAP effettua, ai sensi dell'art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle
dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini
dell'ammissione alla prova di idoneita' e dell'iscrizione e
reiscrizione al registro. A tal fine, sono consultate direttamente le
pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle
dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti
dichiarati, con l'acquisizione, se necessario, di documentazione
probatoria.
2. L'assenza di veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali
richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell'art. 75 del
medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall'idoneita'
conseguita o dall'iscrizione o reiscrizione al registro.
Capo II
Attivita' in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di
servizi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del
registro
Art. 31.
Estensione dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione in altri
Stati membri
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono
operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di liberta'
di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita
comunicazione, redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli
allegati del gruppo n. 4.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica
alle Autorita' di vigilanza competenti degli Stati membri di
prestazione l'intenzione degli intermediari interessati di operare
nei rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi.
3. A decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, gli intermediari possono
iniziare ad esercitare l'attivita'. L'ISVAP da' notizia di tale
operativita' nel registro.
Art. 32.
Collaborazione tra Autorita'
1. L'ISVAP collabora con le Autorita' degli altri Stati membri allo
scopo di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza
sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla
base di quanto previsto dal Protocollo del CEIOPS concernente
l'applicazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione
assicurativa. A tal fine, informa le Autorita' di vigilanza degli
Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati
concernenti gli intermediari, comunicati all'atto della notifica di
cui all'art. 31, comma 2. Su richiesta delle medesime Autorita',
l'ISVAP comunica ogni altra informazione relativa all'esercizio
dell'attivita' di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati
membri.
2. L'ISVAP comunica altresi' alle Autorita' di vigilanza
interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla
notifica di cui all'art. 31, comma 2, siano stati cancellati dal
registro.
Titolo II
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE
LEGALE IN ALTRI STATI MEMBRI
Art. 33.
Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi
1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro
Stato membro intenda svolgere l'attivita' di intermediazione nel
territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi, l'Autorita' di vigilanza dello
Stato membro d'origine ne da' notifica all'ISVAP. L'ISVAP informa
tempestivamente l'Autorita' dello Stato membro di origine
dell'avvenuta ricezione della notifica e comunica le norme di
interesse generale che gli intermediari devono osservare
nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione nel territorio della
Repubblica. Tali norme sono pubblicate dall'ISVAP sul proprio
Bollettino e sul proprio sito internet.
2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ISVAP della
notifica di cui al comma 1, gli intermediari interessati sono
abilitati ad operare nel territorio della Repubblica italiana e sono
inseriti in un apposito elenco annesso al registro, che riporta
almeno le seguenti informazioni:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) nazionalita';
c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di
registrazione nello Stato membro d'origine;
d) regime di attivita' svolta;
e) in caso di attivita' in regime di stabilimento, sede
secondaria nel territorio della Repubblica italiana e nominativo del
responsabile;
f) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine;
g) data di inizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica
italiana;
h) data dell'eventuale provvedimento, adottato dall'ISVAP, di
sospensione o di divieto di svolgimento dell'attivita' sul territorio
della Repubblica italiana;
i) indirizzo del sito internet dove e' possibile consultare il
registro dello Stato membro d'origine in cui sono contenuti i dati
relativi all'intermediario.
3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorita' di
vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'ISVAP provvede
all'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco di cui al comma 2,
eliminando dall'elenco i nominativi degli intermediari per i quali
sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal registro dello Stato
membro d'origine.
4. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'elenco annesso al
registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.
Art. 34.
Misure nei confronti degli intermediari
1. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza dell'esercizio sul proprio
territorio dell'attivita' d'intermediazione assicurativa o
riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale
in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna
notifica ai sensi dell'art. 33, ne informa l'Autorita' di vigilanza
competente dello Stato membro d'origine e adotta misure idonee ad
impedire l'ulteriore svolgimento dell'attivita' sul proprio
territorio.
2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell'elenco annesso al
registro che violino le norme di interesse generale, l'ISVAP puo'
adottare un provvedimento che ne sospenda l'esercizio dell'attivita'
nel territorio della Repubblica italiana, per un periodo non
superiore a novanta giorni. Accertato il perdurare della violazione,
l'ISVAP dispone il divieto di ulteriore svolgimento dell'attivita'.
3. Delle misure adottate nei confronti dei soggetti di cui ai
commi 1 e 2 l'ISVAP da' comunicazione alle Autorita' di vigilanza
dello Stato membro d'origine e pubblicita' sul proprio sito internet
e nel bollettino.
Parte III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE
Titolo I
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
Capo I
Disposizioni generali
Art. 35.
Modalita' di esercizio dell'attivita'
1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad
essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attivita'
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli
intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di
intermediazione loro conferito o dell'accordo di intermediazione
dagli stessi sottoscritto.
2. E' fatto divieto agli intermediari di svolgere attivita' di
intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione
e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel
territorio della Repubblica italiana.
Art. 36.
Obblighi di comunicazione
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro
comunicano all'ISVAP:
a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la
perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
b) entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o
dal momento in cui ne hanno notizia:
1) i luoghi di conservazione della documentazione di cui
all'art. 57;
2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in
sede di iscrizione o di comunicazione ai sensi dell'art. 33, ovvero
di quelli di cui al precedente punto 1);
3) nel caso in cui siano stati abilitati ad operare in altri
Stati membri, il nome dell'impresa di assicurazione per la quale
svolgono l'attivita' negli stessi Stati;
4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B
o D, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperativita'.
Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti
nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico,
rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne
avvalgono.
2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle
sezioni A, B o D, in caso di ripresa dell'attivita' ne danno
comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine
del periodo di inoperativita'. Per gli intermediari iscritti nelle
sezioni A o B, la ripresa dell'attivita' e' subordinata al possesso
della copertura della polizza di assicurazione della responsabilita'
civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla
data di avvio dell'operativita', da attestare mediante trasmissione
all'ISVAP, unitamente alla comunicazione di cui al presente comma, di
una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di
cui agli allegati del gruppo n. 6.
3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi
per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa,
rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure
ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano
all'ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui
all'allegato n. 5A, gli elementi informativi relativi:
a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi
dalla data del relativo atto;
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla
precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro
dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o
cessazione.
4. Gli intermediari iscritti nella sezione A che hanno ricevuto
incarichi agenziali comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato
nello schema di cui all'allegato n. 5B, gli elementi informativi di
cui al comma 3, nei termini previsti dal medesimo comma.
5. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi
fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'art.
44, comunicano all'ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi
degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
6. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono, rispettivamente,
di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione
del rapporto ne danno comunicazione all'ISVAP entro dieci giorni
lavorativi dalla data dell'interruzione.
Art. 37.
Adempimenti annuali
1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione
assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della
polizza di assicurazione della responsabilita' civile ovvero alla
comunicazione di conferma ai sensi del comma 4 e al pagamento del
contributo di vigilanza;
b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della
polizza di assicurazione della responsabilita' civile ovvero alla
comunicazione di conferma ai sensi del comma 4, al pagamento del
contributo di vigilanza nonche' al pagamento del contributo al Fondo
di garanzia;
c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del
contributo di vigilanza.
2. Il contributo di vigilanza e' dovuto anche in caso di
inoperativita'. Il pagamento del contributo di vigilanza e'
effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 336 del
decreto.
3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia e' effettuato
nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 115 del decreto.
4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle
sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero,
in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della
relativa copertura, mediante trasmissione all'ISVAP di una
dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui
agli allegati del gruppo n. 6.
Art. 38.
Aggiornamento professionale
1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli
addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei locali in
cui opera l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano
periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine,
partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza
di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula.
L'aggiornamento annuale e' effettuato a partire dalla data di
iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei
locali dell'intermediario, dalla data di inizio dell'attivita'; in
ogni caso, l'aggiornamento e' effettuato in occasione dell'immissione
in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della
normativa di riferimento.
2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati
con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono
con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito
positivo del quale e' rilasciato un attestato comprovante il
conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato,
sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della
struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di
ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi
dei docenti e l'esito positivo del test finale.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti
all'attivita' di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di
aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura
dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese
preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi
sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali
soggetti operano.
Art. 39.
Verifiche periodiche
1. L'ISVAP puo' verificare in capo ai soggetti iscritti nel
registro:
a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilita' e
dell'assenza delle cause di incompatibilita', previsti per
l'iscrizione nella sezione di appartenenza;
b) l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale, in
conformita' a quanto disposto dall'art. 38.
2. L'ISVAP provvede:
a) alla cancellazione dal registro, ai sensi dell'art. 26, degli
intermediari per i quali le verifiche di cui al comma 1, lettera a),
abbiano avuto esito negativo;
b) all'applicazione della sanzione disciplinare, secondo quanto
stabilito dall'art. 62, nei confronti degli intermediari per i quali
venga riscontrata l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale previsti dall'art. 38.
3. L'ISVAP verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo del
possesso della copertura della responsabilita' civile, anche mediante
controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonche'
l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di
garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto
previsto dall'art. 26, alla cancellazione dal registro degli
intermediari inadempienti.
Art. 40.
Controllo delle reti distributive
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano
l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale
effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono, nonche'
l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'art.
47. Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale,
redatto dall'unita' organizzativa a cio' delegata e da inviare
all'ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell'anno solare, dopo
essere stato sottoposto, con eventuali osservazioni di merito, dal
responsabile dell'internal auditing agli organi amministrativi della
societa'. A tal fine per l'anno 2006 e fino all'emanazione di nuove
disposizioni le imprese inviano la relazione di cui alle circolari
ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004 e n. 573 del 21 dicembre 2005.
Capo II
Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari
iscritti nella sezione D del registro
Art. 41.
Condizioni per la distribuzione
1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli
intermediari di cui alla sezione D, puo' essere effettuata a
condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operativita' dei
suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E
o esercenti l'attivita' di intermediazione all'interno dei locali
dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di
contratti assicurativi standardizzati.
2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle
polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti
nella sezione D, deve essere comunque garantita l'impossibilita' di
modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse
nonche', in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti
informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura
dell'intermediario.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del decreto la distribuzione di
contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari
di cui alla sezione D puo' essere effettuata esclusivamente
all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le
persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali
locali siano iscritte nella sezione A del registro.
Capo III
Esercizio dell'attivita' di intermediazione per il tramite di addetti
operanti all'interno dei locali dell'intermediario
Art. 42.
Requisiti per lo svolgimento dell'attivita'
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro
possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali
abbiano preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del
decreto;
b) il possesso di cognizioni e capacita' professionali adeguate
all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante
la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri
stabiliti dall'art. 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli
stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese
preponenti.
In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il
possesso dei suddetti requisiti e' accertato dagli intermediari per
cui questi ultimi svolgono l'attivita'. I corsi di formazione
professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi
intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E
operano o delle relative imprese preponenti.
2. Gli intermediari di cui al comma 1:
a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei
requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono
dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato
l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola
con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall'art.
38.
3. Gli intermediari, iscritti al registro a norma della Parte V,
che si avvalgono di addetti all'attivita' di intermediazione
all'interno dei propri locali, sono tenuti:
a) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal
comma 1, lettere a) e b), provvedendo, nel caso in cui ne riscontrino
l'insussistenza, secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera a);
b) successivamente al termine previsto dalla precedente
lettera a), agli adempimenti periodici stabiliti dal comma 2.
4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi
dell'art. 57, la documentazione comprovante l'accertamento del
possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente
articolo.
Capo IV
Disposizioni particolari
Art. 43.
Collocamento di forme pensionistiche complementari
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 2,
lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari e'
consentito agli iscritti nel registro, nonche' agli addetti operanti
all'interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e
D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorita' di
vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche
complementari.
Art. 44.
Reti di vendita multilevel marketing
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n.
173, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla
distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari
operanti con reti di vendita multilevel marketing e' ammesso a
condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel registro.
Il ricorso a tale tecnica di vendita non e' consentito alle imprese
con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad
operare nel territorio della Repubblica italiana in regime di
liberta' di prestazione di servizi ed e' comunque precluso agli
iscritti nella sezione B del registro.
2. In ogni caso, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione
assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1
puo' essere effettuato purche':
a) l'attivita' non abbia ad oggetto il collocamento di forme
pensionistiche complementari e i contratti di cui all'art. 41 del
decreto;
b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente
mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di
contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura
provvisoria, in relazione all'operativita' di garanzie immediatamente
impegnative per l'impresa;
c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al
potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o
preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti
dall'impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino
la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei
contraenti;
d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di
incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i
mezzi di pagamento previsti dall'art. 47, comma 3, lettere a) e b),
che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non
ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita
menzione nella proposta e nella nota informativa con caratteri idonei
per dimensioni e struttura grafica.
3. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel
marketing:
a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o
societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente
integrato per tener conto delle peculiarita' operative di tale
tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici,
adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui e' concentrata
l'attivita' assuntiva, che effettuano i necessari controlli
sull'attivita' di intermediazione svolta dai componenti della rete;
b) definiscono tipologie di contratti da immettere in
distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure
assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione
conseguita, nonche' l'effettuazione, con cadenza almeno trimestrale,
di controlli anche di natura ispettiva;
c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro
alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, che provvedano
anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso
i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni
precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di
tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto
ad un responsabile dell'impresa;
d) si dotano di procedure atte a controllare l'utilizzo delle
proposte affidate in dotazione alla rete ed a rilevare le modalita'
di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i
componenti della rete stessa;
e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza
post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati
all'intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici
periferici diretti dell'impresa, ed in ogni caso a strutture che
risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate
di personale adeguato in termini di numerosita' e preparazione
professionale; nel caso in cui l'assistenza venga prestata da uffici
direzionali dell'impresa, istituiscono un apposito numero verde.
All'atto dell'accettazione della proposta o della trasmissione della
polizza definitiva, deve essere fornita all'assicurato, per iscritto,
l'indicazione della struttura che si occupa dell'assistenza post
vendita o dell'eventuale numero verde.
Titolo II
REGOLE DI PRESENTAZIONE E COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA
Art. 45.
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262,
le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all'esercizio
dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa
svolta:
-- dagli iscritti nel registro;
-- dagli addetti a tale attivita' all'interno dei locali
dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli
articoli 46, 54 e 57.
Capo I
Regole di comportamento
Art. 46.
Limiti all'esercizio dell'attivita' di intermediazione
1. L'attivita' di intermediario non e' cumulabile con la carica di
amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai
sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, responsabile della
funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione
preponenti.
2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le
imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e
gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario e
l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.
Art. 47.
Regole generali di comportamento
1. Nello svolgimento dell'attivita' d'intermediazione ed in
particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella
gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e
professionalita' nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche
rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle
imprese per le quali operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che
questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei
contraenti e degli assicurati.
2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle
informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in
ragione dell'attivita' svolta, salvo che nei confronti del soggetto
per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di
cui all'art. 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti
disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E'
comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalita'
diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attivita'
di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato
a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di
pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di
non trasferibilita', intestati o girati all'impresa per conto della
quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure
all'intermediario, espressamente in tale qualita';
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o
postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Agli intermediari e' fatto divieto di ricevere denaro contante a
titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione
sulla vita, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto. Per i contratti
di assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3 del
decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a
cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera
per le coperture del ramo responsabilita' civile auto e per le
relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso
veicolo assicurato per la responsabilita' civile auto.
Art. 48.
Conflitti di interesse
1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli
intermediari evitano, secondo quanto disposto dall'art. 183 del
decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o
indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti
di gruppo o da rapporti di affari propri o di societa' del gruppo.
Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano
comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei
contraenti.
2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell'attivita' svolta
e della tipologia dei contratti offerti:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o
altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori
condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e
alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti
ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli
obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal
suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione
degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare
alcuni clienti a danno di altri.
3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto dei principi
di cui ai commi 1 e 2, provvedono all'individuazione ed alla gestione
dei conflitti di interesse secondo modalita' appropriate in funzione
delle dimensioni e della complessita' della loro attivita'.
Art. 49.
Informativa precontrattuale
1. In occasione del primo contatto con il contraente, gli
intermediari consegnano a quest'ultimo copia di un documento
riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli stessi
intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente
regolamento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A.
2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista,
un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al
contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui
all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli
intermediari e della loro attivita'. La dichiarazione e' aggiornata
ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed e' consegnata anche
in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che
comporti tali modifiche;
b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista
dalle vigenti disposizioni.
3. La consegna della documentazione di cui al comma 1 e 2 deve
risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei
per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al
contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a
comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti dai
commi 1 e 2.
4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o,
qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al
contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di
effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A
tal fine, in funzione della complessita' del contratto offerto,
illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i
limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla
sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa
completa e corretta.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al
comma 2, lettera a), nonche' da quanto disposto al comma 3 in
relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando
operano nei grandi rischi.
Art. 50.
lnformativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse
1. Nella dichiarazione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a),
l'intermediario fornisce al contraente anche le seguenti
informazioni:
a) se e' detentore di una partecipazione diretta o indiretta
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una
impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di una
impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la
denominazione sociale, e' detentrice di una partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto
della societa' di intermediazione per la quale opera;
c) con riguardo al contratto proposto:
-- se fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale. In
tale circostanza l'intermediario e' tenuto a fondare le proprie
valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti
disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a
soddisfare le richieste del contraente;
-- se, in virtu' di un obbligo contrattuale, sia tenuto a
proporre esclusivamente i contratti di una o piu' imprese di
assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di
tali imprese;
-- se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che
gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o piu'
imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente,
indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali
ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di
avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
-- nel caso di contratti di assicurazione della responsabilita'
civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi
riconosciutagli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in
relazione alle polizze offerte.
Art. 51.
Modalita' dell'informativa
1. L'informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 e' fornita:
a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
2. L'informativa di cui all'art. 49, commi 1 e 2, e' fornita su
supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il
contraente. L'informativa di cui all'art. 49, comma 1 e comma 2,
lettera a) puo' essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una
copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente;
in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su
supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la
conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni
lavorativi successivi.
Art. 52.
Adeguatezza dei contratti offerti
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si
avvalgono affinche', in fase precontrattuale, acquisiscano dal
contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del
contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e
previdenziali di quest'ultimo, nonche', ove appropriato in relazione
alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del
contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o
consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di
copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine,
prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un
contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni
informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e
della complessita' del contratto offerto, conservandone traccia
documentale.
3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli
intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche
personali del contraente, con specifico riferimento all'eta',
all'attivita' lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione
finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle
sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in
termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi
al contratto da concludere.
4. Il rifiuto di fornire una o piu' delle informazioni richieste
deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta,
sottoscritta dal contraente, nella quale e' inserita specifica
avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di
fornire una o piu' delle informazioni pregiudica la capacita' di
individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e
previdenziali non adeguate informano il contraente di tale
circostanza, specificandone i motivi. Dell'informativa fornita,
inclusi i motivi dell'inadeguatezza, e' data evidenza in un'apposita
dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
Art. 53.
Documentazione da consegnare ai contraenti
1. Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla
documentazione di cui all'art. 49, copia del contratto e di ogni
altro atto o documento da esso sottoscritto.
Art. 54.
Obblighi di separazione patrimoniale
1. Ai sensi dell'art. 117 del decreto, i premi versati
all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti
dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario
stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a
quello dell'intermediario medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'art. 117,
commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono
versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato
all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale
qualita'. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre
i cinque giorni successivi a quello in cui i premi sono stati
ricevuti. Gli intermediari che operano per piu' imprese adottano
procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti
esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti
e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti
versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai
risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese
nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella
sezione B, esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in
una delle condizioni previste dal successivo art. 55, comma 1.
Art. 55.
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
1. L'art. 118, comma 1, del decreto trova applicazione nei
confronti degli intermediari di cui alla sezione B, purche':
a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione
all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli
assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa
previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato
stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo
sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo
intermediario;
c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attivita'
indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con
l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'art.
118, comma 1 hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese
coassicuratrici.
2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a)
e 60, comma 2, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono
al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno
dell'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate dal comma 1 ed
ai conseguenti effetti.
3. L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli
intermediari che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B,
fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi
e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri
aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi
nell'accordo sottoscritto con l'impresa.
Art. 56.
Contratti in forma collettiva
1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli
assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso
al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi
causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni
degli articoli 48, 49, commi 1, 2 e 3, 51 e 53 si applicano nei
confronti degli assicurati, oltre che del contraente.
Art. 57.
Conservazione della documentazione
1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine
di legge, conservano nei luoghi comunicati ai sensi dell'art. 36 la
documentazione concernente:
a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto
lo svolgimento dell'attivita' di intermediazione ed eventuali
procure;
b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione
ad essi relativa;
c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti
sottoscritti dai contraenti;
d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli
intermediari per i quali operano, relativa all'attivita' di
intermediazione svolta;
e) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e
l'aggiornamento professionale di cui all'art. 38;
f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attivita' di
intermediazione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si
estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli
articoli 11 e 15;
g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono
e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, nonche' la
documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'art.
42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di
cui al comma 1, lettere da a) ad e), puo' essere conservata dalle
imprese per conto delle quali tali soggetti operano, che provvedono
tempestivamente a comunicare all'ISVAP i luoghi, diversi dalla sede
legale, dove tale documentazione e' eventualmente conservata.
2. In caso di cessazione dell'incarico di intermediazione,
l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1,
lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della
documentazione stessa.
3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1,
presso la sede legale o i diversi luoghi comunicati all'ISVAP, la
documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento
professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si
avvalgono.
4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 puo' essere conservata
anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o
digitali, o in altra forma tecnica equivalente.
Capo II
Contratti di assicurazione a distanza
Art. 58.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano all'attivita' di
intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza relativa
a contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi
il domicilio abituale, o se persone giuridiche, la sede legale nel
territorio della Repubblica italiana e a contratti di assicurazione
contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel medesimo
territorio.
2. L'esercizio dell'attivita' di intermediazione di cui al comma 1
e' consentito agli intermediari iscritti al registro e agli
intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che
siano stati inseriti nell'elenco annesso al registro secondo quanto
previsto dall'art. 33.
Art. 59.
Regole particolari di comportamento
1. Nello svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 58, comma 1,
gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 nonche' le disposizioni di
cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57.
2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche:
a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta
alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente
l'applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le
modalita' e l'oggetto delle stesse, nonche' l'impegno a garantire
l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ad
effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica
procedurale;
b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali
operano le procedure di cui alla precedente lettera a), nonche'
sottoporsi alle verifiche sull'attuazione in concreto di tali
tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese;
c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle
per le quali operano ogni responsabilita', anche derivante
dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo
svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza.
Art. 60.
Informazioni da fornire al contraente
1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di
assicurazione a distanza, l'intermediario gli rende noti:
a) gli elementi informativi di cui all'allegato n. 7B;
b) la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o
del contratto offerto;
c) il premio totale, che il contraente deve corrispondere,
compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte;
d) qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del
contraente, relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza.
In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al
contraente sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 190.
2. L'intermediario trasmette al contraente, prima che lo stesso sia
vincolato dal contratto e secondo le modalita' stabilite dall'art.
51, commi 1 e 2, una dichiarazione contenente le informazioni
previste dal comma 1, il riepilogo dei principali obblighi di
comportamento di cui all'allegato n. 7A e la documentazione
precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Gli intermediari conservano la documentazione atta a comprovare
l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal comma 2.
Art. 61.
Attivita' di intermediazione tramite internet
1. Qualora gli intermediari esercitino l'attivita' di
intermediazione tramite internet, il relativo sito web deve
consentire l'agevole identificazione degli stessi, nonche'
l'accertamento della loro iscrizione nel registro. A tal fine, il
sito web deve indicare:
a) i dati identificativi dell'intermediario;
b) l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di
fax e l'indirizzo di posta elettronica;
c) il numero e la data di iscrizione al registro, nonche'
l'indicazione che l'intermediario e' soggetto al controllo
dell'ISVAP.
2. Per gli intermediari iscritti nell'elenco annesso al registro di
cui all'art. 33, il sito web deve riportare le informazioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione dell'eventuale sede
secondaria, nonche' la dichiarazione del possesso dell'abilitazione
all'esercizio dell'attivita' in Italia con l'indicazione
dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine.
3. All'attivita' di intermediazione tramite internet si applicano i
principi generali previsti dalla circolare ISVAP del 17 gennaio 2000,
n. 393.
Parte IV
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Art. 62.
Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari
1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'art. 331 del decreto
e dal relativo regolamento di attuazione, dispone l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari di cui all'art. 329 del medesimo decreto nei
confronti delle persone fisiche iscritte al registro, per qualsiasi
violazione di norme del decreto, del presente regolamento e di altre
disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP. La sanzione
e' graduata in base alla gravita' della violazione e tenuto conto
dell'eventuale recidiva.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:
a) dispone la radiazione in caso di:
1) esercizio dell'attivita' di intermediazione in violazione
dell'art. 35, comma 2;
2) contraffazione o falsificazione della documentazione
contrattuale;
3) contraffazione della firma del contraente su modulistica
contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal
medesimo poste in essere;
4) mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di
premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o
ad altri aventi diritto;
5) violazione delle disposizioni dell'art. 54;
6) esercizio dell'attivita' di intermediazione in violazione
delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;
7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o
trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti
al vero;
8) svolgimento dell'attivita' di intermediazione da parte degli
intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura
della polizza di assicurazione della responsabilita' civile;
9) ripresa dell'attivita' da parte degli intermediari iscritti
nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura
della polizza di assicurazione della responsabilita' civile;
10) esercizio dell'attivita' di intermediazione per il tramite
di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri
locali;
b) dispone la censura in caso di:
1) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 36, comma 1,
lettera a), comma 2 o comma 5;
2) violazione delle disposizioni di cui all'art. 38;
3) esercizio dell'attivita' di intermediazione per il tramite
di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 42;
4) violazione delle disposizioni di cui all'art. 46;
5) violazione delle disposizioni di cui all'art. 47, comma 1,
lettera a), lettera b) con riferimento alle violazioni di
disposizioni legislative o regolamentari, lettera c), lettera d) o
47, comma 2;
6) accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o
aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 47,
comma 3;
7) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o
50;
8) violazione delle disposizioni di cui all'art. 51;
9) violazione delle disposizioni di cui all'art. 52;
10) violazione delle disposizioni di cui all'art. 53;
11) violazione delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 2 o
comma 3;
12) inosservanza degli obblighi di conservazione della
documentazione di cui all'art. 57;
13) violazione delle disposizioni di cui all'art. 59;
14) violazione delle disposizioni di cui all'art. 60;
15) violazione delle disposizioni di cui all'art. 61;
c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.
3. Per le violazioni elencate al comma 2, l'ISVAP, tenuto conto
delle circostanze, della recidiva e di ogni elemento disponibile,
puo' disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente
inferiore o superiore.
4. Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilita' della
societa' di intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni
organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione
dell'illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che
esercita l'attivita' in ambito societario comporta anche la
cancellazione della societa'.
5. L'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma
di oggetto di pubblicazione nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP.
Parte V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 63.
Trasferimento nel registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo
nazionale degli agenti di assicurazione
1. Le persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento
sono iscritte nella sezione A del registro a condizione che abbiano
assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 11
e/o che siano incluse nella copertura della polizza di cui all'art.
15 stipulata dalle societa' indicate all'art. 65, comma 1, per le
quali operano. L'assolvimento dell'obbligo e' attestato mediante
trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al
modello di cui all'allegato n. 8A - Parte I.
2. I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione
sostitutiva di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della
polizza prevista dall'art. 11 o di non essere inclusi nella polizza
stipulata dalle societa' per le quali operano, sono iscritti nella
sezione A come inoperativi.
3. Coloro che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui
ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 7 non vengono
trasferiti nel registro; tuttavia conservano il requisito di
professionalita' da far valere ai fini di una successiva iscrizione.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti nell'Albo nazionale
degli agenti di assicurazione in qualita' di rappresentanti legali o
delegati allo svolgimento dell'attivita' assicurativa di societa'
indicate all'art. 65, comma 1, che nella dichiarazione sostitutiva
attestano di essere inclusi nella copertura della polizza stipulata
da tali societa', si applicano le disposizioni stabilite dall'art.
65, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Sono iscritte nella sezione A come inoperative le persone
fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento,
erano iscritte nella seconda sezione dell'Albo nazionale degli agenti
di assicurazione ed esercitavano attivita' corrispondente a quella
per la quale e' prevista l'iscrizione nella sezione E; a tal fine
compilano la Parte I del modello di cui all'allegato n. 8A. Qualora
esse intendano continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente
svolta, presentano domanda di cancellazione dalla sezione A,
compilando la Parte IV del modello di cui all'allegato n. 8A e gli
intermediari che se ne avvalgono presentano per loro conto apposita
domanda di iscrizione nella sezione E, secondo quanto previsto dal
successivo comma 6 o dall'art. 65, comma 6. Nel caso in cui ricorrano
le condizioni previste dall'art. 4, comma 4, non e' richiesta la
cancellazione dalla sezione A. Per tali soggetti resta comunque
valido il requisito di professionalita' in base al quale era stata
effettuata l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione.
6. Le persone fisiche di cui al comma 1 che intendono iscrivere
nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti
al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni
previste dall'art. 70, presentano domanda di iscrizione secondo
quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine compilano la
Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8A.
7. lI termine per la trasmissione all'ISVAP della documentazione
prevista dal presente articolo e' fissato al 31 dicembre 2006.
Art. 64.
Trasferimento nel registro delle persone fisiche e delle societa'
iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
1. Le persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento sono iscritte nella sezione B del registro a
condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione della
polizza di cui all'art. 11 e/o siano incluse nella copertura della
polizza prevista dall'art. 15 stipulata dalle societa' di cui al
comma 8 per le quali operano, da attestare mediante trasmissione
all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui
all'allegato n. 8C - Parte I.
2. I soggetti di cui al comma 1 che attestano nella dichiarazione
sostitutiva di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della
polizza prevista dall'art. 11 o di non essere inclusi nella polizza
stipulata dalle societa' per le quali operano sono iscritti nella
sezione B come inoperativi.
3. Coloro che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui
ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 13 non vengono
trasferiti nel registro; tuttavia conservano il requisito di
professionalita' da far valere ai fini di una successiva iscrizione.
4. Alle persone fisiche, iscritte nell'Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione in qualita' di rappresentanti legali,
amministratori delegati, direttori generali delle societa' di cui al
comma 8, che trasmettono la dichiarazione sostitutiva prevista dal
comma 1, sono attribuite le corrispondenti qualifiche, a condizione
che le societa' attestino nell'allegato n. 8D di averle confermate
nelle loro cariche. In caso contrario, tali soggetti vengono iscritti
temporaneamente nella sezione B come inoperativi e vengono cancellati
dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all'ISVAP:
a) domanda di iscrizione nella sezione E, accompagnata da
richiesta di cancellazione dalla sezione B;
b) comunicazione di avvio dell'operativita' in forma individuale
e/o comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso
altre societa' iscritte nel registro, corredate da dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa di
cui agli articoli 11 o 15;
c) comunicazione di interruzione del rapporto con la societa'. In
questo caso rimangono iscritti nella sezione B come inoperativi.
5. Alle persone fisiche, iscritte nell'Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione in qualita' di gestori presso le
societa' di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione
sostitutiva prevista dal comma 1 e per le quali tali societa' non
abbiano attestato nell'allegato n. 8D di avere attribuito la
qualifica di responsabile dell'attivita' di intermediazione o una
delle altre qualifiche di cui al comma 4, si applica il secondo
periodo del medesimo comma 4.
6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5 resta valido il requisito
di professionalita' in base al quale era stata effettuata
l'iscrizione nell'Albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione.
7. Le persone fisiche di cui al comma 1 che intendono iscrivere
nella sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti
al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni
previste dall'art. 70, presentano domanda di iscrizione secondo
quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la
Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8C.
8. Le societa' di mediazione assicurativa e/o riassicurativa
iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte
nella sezione B, previo assolvimento dell'obbligo di stipulazione
della polizza di cui all'art. 15, da attestare mediante trasmissione
all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui
all'allegato n. 8D - Parte I. In ogni caso, le societa' individuano,
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), tra
gli iscritti nel predetto Albo o tra coloro che hanno titolo per
l'iscrizione nel registro almeno il rappresentante legale ed il
responsabile dell'attivita' di intermediazione; solo qualora
nominati, indicano anche l'amministratore delegato e il direttore
generale.
9. Le societa' di cui al comma 8 che attestano nella dichiarazione
sostitutiva di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della
polizza prevista dall'art. 15 sono iscritte nella sezione B come
inoperative.
10. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro
il termine di cui al comma 13 non da' luogo al trasferimento nel
registro.
11. Per le societa' di cui al comma 8 autorizzate ad esercitare la
mediazione riassicurativa, ai fini del trasferimento nel registro
rimane fermo il limite minimo di capitale sociale di euro 103.291,38.
Decorso il termine di durata di tali societa', stabilito
antecedentemente al 1° gennaio 2006, il capitale sociale richiesto
per la permanenza nel registro non potra' essere inferiore a quello
previsto dall'art. 14.
12. Le societa' di cui al comma 8 che intendono iscrivere nella
sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di
fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste
dall'art. 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto
stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II
e/o III del modello di cui all'allegato n. 8D.
13. Il termine per la trasmissione all'ISVAP della documentazione
prevista dal presente articolo, ad eccezione di quanto indicato dal
comma 4, e' fissato al 31 dicembre 2006.
Art. 65.
Iscrizione nel registro delle societa' esercenti attivita' agenziale
1. Le societa' esercenti attivita' agenziale tramite rappresentanti
legali o delegati allo svolgimento dell'attivita' assicurativa
iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data
di entrata in vigore del presente Regolamento, possono iscriversi
nella sezione A del registro a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13,
comma 1;
b) almeno uno dei suddetti rappresentanti legali o delegati
agenziali sia iscritto nella sezione A in qualita' di responsabile
dell'attivita' di intermediazione delle societa' stesse.
2. Ai fini dell'iscrizione delle societa':
a) i rappresentanti legali trasmettono all'ISVAP, entro il
31 dicembre 2006, apposita domanda, in regola con la vigente
disciplina sull'imposta di bollo, utilizzando il modello di cui
all'allegato n. 8B - Parte I, nella quale indicano anche il o i
responsabili dell'attivita' di intermediazione;
b) i rappresentanti legali o delegati agenziali gia' iscritti
nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione trasmettono
all'ISVAP, nello stesso termine di cui alla lettera a), una
dichiarazione sostitutiva che attesti la loro inclusione nella
copertura assicurativa della polizza stipulata dalla societa',
utilizzando il modello di cui all'allegato n. 8A - Parte I.
3. Ove ne ricorrano tutti i presupposti, l'ISVAP provvede
all'iscrizione nella sezione A della societa' e dei relativi
rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attivita'
assicurativa, in qualita' di responsabili dell'attivita' di
intermediazione.
4. Le societa' agenziali per le quali:
a) venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti previsti
per l'iscrizione o che non presentino, entro il 31 dicembre 2006, la
documentazione di cui al comma 2, lettera a), non possono essere
iscritte nel registro ai sensi del presente articolo. I relativi
rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attivita'
assicurativa, gia' iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione, vengono iscritti nella sezione A come inoperativi;
b) non venga presentata entro il 31 dicembre 2006 la
dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), non possono essere
iscritte nel registro ai sensi del presente articolo. I relativi
rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attivita'
assicurativa, gia' iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione, non possono essere trasferiti nel registro.
Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali
conferiti alle societa' che non vengono iscritte nel registro.
5. I rappresentanti legali o delegati allo svolgimento
dell'attivita' assicurativa gia' iscritti nell'Albo nazionale degli
agenti di assicurazione, che presentano la dichiarazione di cui al
comma 2, lettera b) e per i quali le societa' non abbiano attestato
nell'allegato n. 8B di aver attribuito la qualifica di responsabile
dell'attivita' di intermediazione, sono iscritti temporaneamente
nella sezione A come inoperativi e vengono cancellati dal registro
qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all'ISVAP:
a) domanda di iscrizione nella sezione E, accompagnata da
richiesta di cancellazione dalla sezione A;
b) comunicazione di avvio dell'operativita' in forma individuale
e/o comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso
altre societa' iscritte nel registro, corredate da dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa di
cui agli articoli 11 o 15;
c) comunicazione di interruzione del rapporto con la societa'. In
questo caso rimangono iscritti nella sezione A come inoperativi.
6. Le societa' agenziali che intendono iscrivere nella sezione E
gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di fuori dei
propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70,
presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo
articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di
cui all'allegato n. 8B.
7. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti
di cui all'art. 19, i quali, per continuare ad esercitare l'attivita'
di intermediazione assicurativa:
a) presentano, entro il 31 dicembre 2006, apposita domanda di
iscrizione nella sezione D, con le modalita' stabilite dall'art. 20,
utilizzando il modello di cui all'allegato n. 8F - Parte I/A;
b) si attengono alle disposizioni previste dall'art. 41.
Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali
conferiti a tali soggetti.
8. I rappresentanti legali o delegati agenziali dei soggetti di cui
al comma 7, gia' iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione, sono iscritti nella sezione A del registro come
inoperativi, a condizione che trasmettano all'ISVAP entro il
31 dicembre 2006 una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di
cui all'allegato n. 8A.
9. I soggetti di cui al comma 7 che intendono iscrivere nella
sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di
fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste
dall'art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da
quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del
modello di cui all'allegato n. 8F.
Art. 66.
Iscrizione nel registro dei soggetti cancellati dall'Albo nazionale
degli agenti di assicurazione e dall'Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione
1. Le persone fisiche cancellate dall'Albo nazionale degli agenti
di assicurazione a partire dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento o dall'Albo dei mediatori
di assicurazione e riassicurazione a partire dal 1° gennaio 2004 e
fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono
iscriversi, rispettivamente, nelle sezioni A o B del registro, a
condizione che:
a) la cancellazione non sia stata disposta in forza di un
provvedimento disciplinare di radiazione;
b) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche', esclusivamente ai fini dell'iscrizione
nella sezione B, del requisito di cui al medesimo art. 8, comma 1,
lettera e);
c) presentino, entro il 31 dicembre 2006, domanda di iscrizione
con le modalita' stabilite dall'art. 12 e secondo i modelli di cui
agli allegati n. 8G o n. 8I.
2. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni
previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano
di non aver assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui
all'art. 11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B come
inoperative.
Art. 67.
Iscrizione nel registro per titoli equipollenti o a seguito del
superamento della prova di idoneita' per l'iscrizione nell'Albo
nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione
1. Le persone fisiche che hanno maturato i titoli previsti dalla
legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dalla legge 28 novembre 1984, n. 792
per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o
nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data
di entrata in vigore del presente Regolamento o che li maturano entro
il 31 dicembre 2006, hanno diritto all'iscrizione, rispettivamente,
nella sezione A e nella sezione B del registro, purche':
a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, ad
eccezione di quello di cui al comma l, lettera c);
b) presentino, entro il 31 marzo 2007, apposita domanda di
iscrizione con le modalita' stabilite dall'art. 12 e secondo lo
schema di cui agli allegati n. 8H o n. 8L.
Nel caso in cui tali soggetti inoltrino, successivamente
all'entrata in vigore del presente Regolamento, domanda di iscrizione
ai rispettivi Albi, l'ISVAP provvede a richiedere l'integrazione
della domanda, con attestazione del possesso dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a).
2. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni
previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano
di non aver assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui
all'art. 11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B del
registro come inoperative.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti che al 31 dicembre 2006 hanno superato la prova di idoneita'
per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o
nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. La
domanda di iscrizione al registro e' redatta utilizzando gli schemi
di cui agli allegati n. 8M o n. 8N.
Art. 68.
Iscrizione nella sezione C del registro di soggetti esercenti
l'attivita' di intermediazione assicurativa
1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano
attivita' di intermediazione corrispondente a quella per la quale e'
prevista l'iscrizione nella sezione C del registro, possono essere
iscritti in tale sezione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 17,
comma 1, lettere a) e b);
b) siano in possesso di un'adeguata esperienza professionale,
consistente nell'avere svolto in via continuativa, almeno nei dodici
mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, attivita' di produttore diretto per la quale siano stati
corrisposti provvigioni o compensi con assolvimento dei relativi
obblighi fiscali;
c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di
iscrizione con le modalita' stabilite dall'art. 18 e secondo il
modello di cui all'allegato n. 8E.
E' in ogni caso preclusa l'iscrizione al registro, ai sensi del
presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall'Albo
nazionale degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento
disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni
dalla cancellazione.
2. Le imprese che intendono avvalersi dei produttori diretti
attestano nella domanda di iscrizione il possesso dei requisiti di
cui al comma 1. A tal fine:
a) in relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), e'
considerata idonea l'attestazione basata su documentazione con data
non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione
all'ISVAP della domanda di iscrizione;
b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel
caso in cui l'attivita' sia stata esercitata presso imprese diverse
da quelle che presentano la domanda d'iscrizione, e' considerata
idonea l'attestazione resa sulla base di adeguate evidenze fornite
dai soggetti presso i quali l'attivita' e' stata svolta.
Art. 69.
Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti
l'attivita' di intermediazione assicurativa
1. Le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane
spa - Divisione servizi di bancoposta che, alla data del 1° gennaio
2006, esercitavano attivita' di intermediazione assicurativa, possono
iscriversi nella sezione D del registro, a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19;
b) attestino il possesso di un incarico di intermediazione
assicurativa alla data del 1° gennaio 2006;
c) presentino, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di
iscrizione con le modalita' stabilite dall'art. 20 e secondo lo
schema di cui all'allegato n. 8F - Parte I/B.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella
sezione E gli addetti all'attivita' di intermediazione operanti al di
fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste
dall'art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da
quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del
modello di cui all'allegato n. 8F.
Art. 70.
Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti
l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa
1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano
attivita' di intermediazione corrispondente a quella per la quale e'
prevista l'iscrizione nella sezione E del registro, possono essere
iscritti in tale sezione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 21,
comma 1, lettere a) e b) e dall'art. 22, comma 1;
b) siano in possesso di un'adeguata esperienza professionale,
consistente nell'avere svolto in via continuativa attivita'
corrispondente a quella della sezione E, almeno nei dodici mesi
antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento,
per la quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con
assolvimento dei relativi obblighi fiscali. Nel caso di societa', il
requisito deve riferirsi, oltre che a quest'ultima, anche al
responsabile dell'attivita' di intermediazione e a ciascuno degli
addetti a tale attivita';
c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, dagli
intermediari per conto dei quali operano, iscritti nelle sezioni A, B
o D, una domanda di iscrizione secondo quanto previsto dagli
articoli 63, 64, 65 e 69.
E' in ogni caso preclusa l'iscrizione al registro, ai sensi del
presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall'Albo
nazionale degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento
disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni
dalla cancellazione.
2. Gli intermediari che intendono avvalersi dei soggetti di cui al
comma 1 attestano nella domanda di iscrizione il possesso dei
requisiti previsti dal medesimo comma. A tal fine:
a) in relazione ai requisiti di cui all'art. 21, comma 1,
lettere a) e b) e all'art. 22, comma 1, lettere a) e b), e'
considerata idonea l'attestazione basata su documentazione con data
non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione
all'ISVAP della domanda di iscrizione;
b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel
caso in cui l'attivita' sia stata svolta presso intermediari diversi
da quelli che presentano la domanda d'iscrizione, e' considerata
idonea l'attestazione resa sulla base di adeguate evidenze fornite
dai soggetti presso i quali l'attivita' e' stata svolta.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di
cui all'art. 19 i quali, per continuare ad esercitare l'attivita' di
intermediazione assicurativa, devono iscriversi nella sezione D, ai
sensi dell'art. 69, comma 1.
Art. 71.
T e r m i n i
1. L'ISVAP provvede al trasferimento o all'iscrizione nel registro
ai sensi degli articoli della presente Parte V entro il termine
massimo di novanta giorni dalla ricezione della documentazione
prevista dagli stessi articoli.
2. Ai fini del trasferimento o dell'iscrizione nel registro, per i
soggetti che, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente parte
V, sono tenuti a presentare la documentazione richiesta nel termine
del 31 dicembre 2006, la polizza di assicurazione della
responsabilita' civile di cui agli articoli 11 e 15 ha decorrenza
1° gennaio 2007.
3. In attesa del trasferimento o dell'iscrizione come intermediari
operativi, i soggetti che producono la documentazione richiesta nei
termini previsti dalle relative disposizioni transitorie, possono
continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta.
Coloro che nei termini previsti non producono la documentazione
richiesta o non attestano il possesso dei requisiti per il
trasferimento o l'iscrizione come operativi, possono continuare ad
esercitare l'attivita' fino al 31 dicembre 2006.
3. L'ISVAP, in caso di diniego del trasferimento al registro o di
rigetto dell'iscrizione, ne da' comunicazione scritta agli
interessati, con le modalita' di cui all'art. 25.
Art. 72.
Domande di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione
1. Ai fini del trasferimento nel registro dei soggetti che hanno
presentato domanda di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione fino al giorno precedente la data di entrata in
vigore del presente Regolamento e per i quali, a tale data,
l'istruttoria non si sia conclusa, l'ISVAP provvede a richiedere
l'attestazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della
polizza di responsabilita' civile di cui agli articoli 11 o 15.
Art. 73.
Disposizioni particolari
1. I soggetti trasferiti o iscritti nel registro ai sensi degli
articoli 63, 64, 65, comma 1 e 66, possono esercitare l'attivita',
assicurativa e/o riassicurativa, per la quale erano autorizzati in
qualita' di iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione. I soggetti autorizzati ad esercitare l'attivita' di
intermediazione assicurativa, per esercitare l'attivita' di
intermediazione riassicurativa devono superare la prova di idoneita'
di cui all'art. 9, con riferimento alle sole materie indicate dal
comma 5 del medesimo articolo.
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, esercitano le attivita' di cui all'art. 3, commi 2 e 3,
si adeguano alle disposizioni del Regolamento medesimo entro il
30 giugno 2007.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, sono iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione in forza delle disposizioni dell'art. 24 della legge
7 febbraio 1979, n. 48, vengono iscritti nella sezione A del
registro, ai sensi dell'art. 343, comma 1 del decreto, a condizione
che:
a) le persone fisiche individuate dai medesimi soggetti quali
responsabili dell'attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1, lettera c), trasmettano all'ISVAP entro il 31 dicembre 2006
la documentazione richiesta per il trasferimento o l'iscrizione nel
registro ai sensi delle presenti disposizioni transitorie;
b) gli stessi trasmettano all'ISVAP entro la medesima data la
dichiarazione sostitutiva con la quale attestano l'assolvimento
dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 15 e
indicano quali responsabili dell'attivita' di intermediazione le
persone fisiche di cui alla lettera a).
La mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a)
e b) entro il 31 dicembre 2006 non da' luogo al trasferimento al
registro. I soggetti che attestano nella dichiarazione sostitutiva di
cui alla lettera b) di non avere assolto l'obbligo di stipulazione
della polizza sono iscritti nella sezione A come inoperativi.
Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74.
Informazioni da trasmettere all'ISVAP
1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento gli
allegati di cui ai gruppi 7, 8 e 9, relativi all'informativa
precontrattuale e all'attuazione delle disposizioni transitorie.
2. Con successive disposizioni, da emanarsi entro il 15 novembre
2006, l'ISVAP rende disponibili gli allegati concernenti le istanze e
le comunicazioni a regime, di cui ai gruppi da 1 a 6 e determina le
modalita' di trasmissione delle relative informazioni, anche in
formato elettronico.
Art. 75.
Reclami nei confronti degli intermediari
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni
riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori
hanno facolta' di proporre reclamo all'ISVAP, nei confronti degli
intermediari, per l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni
previste dal decreto, dal presente Regolamento e da altre
disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP, secondo
quanto previsto dall'art. 7 del decreto.
Art. 76.
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati:
dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la
circolare ISVAP n. 375/D del 10 maggio 1999;
dal 1° gennaio 2007:
a) il provvedimento ISVAP n. 1418 del 28 dicembre 1999;
b) il provvedimento ISVAP n. 1895 del 26 giugno 2001;
c) il provvedimento ISVAP n. 1896 del 26 giugno 2001;
d) la circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995;
e) la circolare ISVAP n. 487/D del 24 ottobre 2002;
f) gli articoli 1, 2, ad eccezione del punto 3, e l'art. 5
della circolare ISVAP n. 533/D del 4 giugno 2004;
dal 30 giugno 2007:
a) il paragrafo 5 della circolare ISVAP n. 393/D del 17 gennaio
2000, relativamente alle disposizioni incompatibili con le norme del
presente Regolamento;
b) gli articoli 27 e 28 della circolare ISVAP n. 551/D del
1° marzo 2005.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 74, le
circolari ISVAP n. 390 del 30 novembre 1999, n. 423/D del 5 dicembre
2000 e n. 477/D dell'11 marzo 2002 rimangono in vigore per gli
iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data
di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Non e' applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le
norme del presente Regolamento.
Art. 77.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet
dell'Autorita'.
Art. 78.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad
eccezione delle disposizioni di cui alla Parte V del presente
Regolamento e di cui agli articoli 1, 2, 3, 8,11, 13, 14, 15, 17, 19,
21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 40 e 74 che entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 12,
16, 18, 20 e 24 entrano in vigore il 15 novembre 2006.
2. Gli intermediari e le imprese si adeguano alle disposizioni di
cui agli articoli 47, comma 3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61
entro il 30 giugno 2007.
Roma, 16 ottobre 2006
Il presidente: Giannini
Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato