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Gazzetta Ufficiale N. 248 del 24 Ottobre 2006

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 ottobre 2006
Attuazione della direttiva 2005/7/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/70/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133 di attuazione
della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
Vista la direttiva 2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio
2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i
requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB
diossina-simili nei mangimi;
Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni
della suindicata direttiva 2005/7/CE;
Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi, di cui
all'art. 9 della legge n. 281/1963 e successive modifiche, nella
seduta del 23 maggio 2006;
Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che
recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne
da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;
Decreta:

Art. 1.
1. Al decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) l'allegato I e' sostituito dall'allegato 1;
b) nell'allegato II, alla fine del punto 2. Contesto, e'
aggiunto il periodo riportato nell'allegato 2.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2006

Il Ministro: Turco

Allegato 1

«1. Obiettivo ed ambito d'applicazione.
I campioni, destinati al controllo ufficiale dei livelli di
diossine (PCDD/PCDF), nonche' alla determinazione dei livelli di PCB
diossina-simili (*) nei mangimi, sono prelevati conformemente alle
disposizioni contenute nella direttiva n. 76/371/CEE. Vanno applicati
i requisiti in materia di quantita' relativi al controllo delle
sostanze o dei prodotti equamente presenti nei mangimi, quali
previsti al punto 5.A dell'allegato della direttiva n. 76/371/CEE. I
campioni globali cosi' ottenuti si considerano rappresentativi dei
lotti o dei lotti parziali da cui sono prelevati. In base ai livelli
determinati nei campioni di laboratorio, si accerta il rispetto o
meno dei livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (**).
2. Conformita' del lotto o del lotto parziale con i valori
massimi.
La partita si considera accettata quando il risultato di una
singola analisi non supera il livello massimo corrispondente fissato
nella direttiva 2002/32/CE, tenuto conto dell'approssimazione della
misurazione.
La partita non e' conforme al livello massimo, conformemente alla
direttiva 2002/32/CE, se il risultato analitico, confermato da una
doppia analisi e calcolato come valore medio di almeno due
determinazioni distinte, supera quasi certamente il livello massimo,
tenuto conto dell'approssimazione della misurazione.
Dell'incertezza della misurazione si puo' tener conto in uno dei
seguenti modi:
- calcolando l'incertezza estesa, utilizzando un fattore di
copertura 2, il che da' un livello di affidamento del 95% circa;
- stabilendo il limite di decisione (CCa) in applicazione della
decisione 2002/657/CE della Commissione (***) (punto 3.1.2.5
dell'allegato, nel caso di sostanze con un limite stabilito
consentito).
Le presenti norme di interpretazione si applicano ai risultati
ottenuti dall'analisi dei campioni destinati al controllo ufficiale.
Cio' non pregiudica il diritto degli Stati membri ad applicare norme
nazionali a fini di difesa o arbitrato secondo quanto previsto
all'art. 18 della direttiva 95/53 (****).
(*) Tabella di PCB diossina-simili.

=====================================================================
   Congenere       |Valore TEF|       Congenere       |Valore TEF
   =====================================================================
   Dibenzo-p-diossine     |          |                       |
   ({PCDD})               |          |OCDF                   |0,0001
   ---------------------------------------------------------------------
   2,3,7,8-TCDD           |1         |PCB diossina-simili:   |
   ---------------------------------------------------------------------
                          |          |PCB non-orto + PCB     |
   1,2,3,7,8-PeCDD        |1         |mono-orto              |
   ---------------------------------------------------------------------
   1,2,3,4,7,8-HxCDD      |0,1       |PCB non-orto           |
   ---------------------------------------------------------------------
   1,2,3,6,7,8-HxCDD      |0,1       |PCB 77                 |0,0001
   ---------------------------------------------------------------------
   1,2,3,7,8,9-HxCDD      |0,1       |PCB 81                 |0,0001
   ---------------------------------------------------------------------
   1,2,3,4,6,7,8-HpCDD    |0,01      |PCB 126                |0,1
   ---------------------------------------------------------------------
   OCDD                   |0,0001    |PCB 169                |0,01
   ---------------------------------------------------------------------
   Dibenzofurani ({PCDF}) |          |                       |
   ---------------------------------------------------------------------
   2,3,7,8-TCDF           |0,1       |PCB mono-orto          |
   ---------------------------------------------------------------------
   1,2,3,7,8-PeCDF        |0,05      |PCB 105                |0,0001
   ---------------------------------------------------------------------
   2,3,4,7,8-PeCDF        |0,5       |PCB 114                |0,0005
   ---------------------------------------------------------------------
   1,2,3,4,7,8-HxCDF      |0,1       |PCB 118                |0,0001
   ---------------------------------------------------------------------
   1,2,3,6,7,8-HxCDF      |0,1       |PCB 123                |0,0001
   ---------------------------------------------------------------------
   1,2,3,7,8,9-HxCDF      |0,1       |PCB 156                |0,0005
   ---------------------------------------------------------------------
   2,3,4,6,7,8-HxCDF      |0,1       |PCB 157                |0,0005
   ---------------------------------------------------------------------
   1,2,3,4,6,7,8-HpCDF    |0,01      |PCB 167                |0,00001
   ---------------------------------------------------------------------
   1,2,3,4,7,8,9-HpCDF    |0,01      |PCB 189                |0,0001

Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa;
«Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzo-p-diossina; «CDF» =
clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.
(**) Gazzetta Ufficiale L 140 del 30 maggio 2002, pag. 10.
(***) Gazzetta Ufficiale L 221 del 17 agosto 2002, pag. 8.
(****) Gazzetta Ufficiale L 265 dell'8 novembre 1995, pag. 17.».

Allegato 2

«Il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere
e' la concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che
produca una risposta strumentale a due ioni differenti, da
controllare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il
segnale meno sensibile e il rispetto di requisiti di base, quali, ad
esempio, il tempo di ritenzione e il rapporto isotopico, secondo la
procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613, revisione
B.».


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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