IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione
delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE,
relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio
2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle
sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni
della suindicata direttiva 2005/8/CE;
Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi, di cui
all'art. 9 della legge n. 281/1963 e successive modifiche, nella
seduta del 23 maggio 2006;
Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che
recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne
da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 e'
modificato secondo quanto previsto dall'allegato 1.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2006
Il Ministro: Turco
Allegato 1
1) nella colonna 2, riga 2, piombo, e' inserita la seguente nota
a pie' pagina dopo la voce «foraggio verde»:
«(*) foraggio verde comprende prodotti destinati
all'alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato,
erba, ecc...»;
2) la riga 3, fluoro, e' cosi' modificata:
a) le note a pie' pagina (1) e (2) sono soppresse;
b) le voci «Composti minerali per bovini, ovini e caprini --
2000 (1)» e «Altri mangimi complementari -- 125 (2)» sono sostituite
da «Mangimi complementari contenenti \leq 4% di fosforo -- 500» e
«Mangimi complementari contenenti > 4% di fosforo -- 125 per 1%
fosforo»;
3) la riga 4, mercurio, e' sostituita dal testo seguente:
=====================================================================
| | Contenuto massimo in
| Prodotti destinati |mg/kg (ppm) di mangime
Sostanze | all'alimentazione | al tasso di umidita'
indesiderabili | degli animali | del 12%
=====================================================================
(1) |(2) |(3)
---------------------------------------------------------------------
| Materie prime per |
|mangimi, ad eccezione |
{4. Mercurio |di: |0,1
---------------------------------------------------------------------
| - mangimi |
|provenienti dalla |
|trasformazione di |
|pesci o di altri |
|animali marini |0,5
---------------------------------------------------------------------
| - carbonato di |
|calcio |0,3
---------------------------------------------------------------------
| Mangimi completi, ad|
|eccezione di: |0,1
---------------------------------------------------------------------
| - mangimi completi|
|per cani e gatti |0,4
---------------------------------------------------------------------
| Mangimi |
|complementari, ad |
|eccezione di: |0,2
---------------------------------------------------------------------
| - mangimi |
|complementari per cani|
|e gatti |
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato