IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Comunicazioni all'anagrafe tributaria esclusivamente per via
telematica.
1.1. Le comunicazioni all'anagrafe tributaria previste dai decreti
e dai provvedimenti di seguito elencati sono effettuate
esclusivamente per via telematica:
a) decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come
modificato dal decreto interministeriale 9 maggio 2002, n. 153,
riguardante la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti effettuati
a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio
ai fini della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, identificativi del mittente, dei
beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti;
b) decreto ministeriale 18 marzo 1999, concernente le
comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di
appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante
scrittura privata e non registrati;
c) decreto ministeriale 17 settembre 1999, riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti di concessione, di
autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai
soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera e), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni;
d) decreto ministeriale 17 settembre 1999, concernente le
comunicazioni all'anagrafe tributaria delle domande di iscrizione,
variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti
dagli ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui
all'art. 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
e) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici
marittimi e degli uffici della motorizzazione civile, sezione
nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note
di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' alle
dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita'
da diporto, o quote di essi, di cui all'art. 6, primo comma,
lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni;
f) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte del registro
aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di
aeroporto, dei dati e delle notizie relativi alle iscrizioni, alle
variazioni e cancellazioni, di cui all'art. 6, primo comma,
lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni;
g) decreto ministeriale 27 gennaio 2000, riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria, degli elenchi delle persone
fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di
assicurazione e contributi previdenziali, previsti dall'art. 78,
commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, predisposti dai
soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese
assicuratrici e degli enti previdenziali;
h) decreto interministeriale 27 giugno 2000, riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti,
enti e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di
assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita'
civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai
soggetti contraenti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera g-ter),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
e successive modificazioni;
i) decreto interministeriale 27 giugno 2000, riguardante le
comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti,
enti e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di
somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, di
cui all'art. 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive
modificazioni.
1.2. Le comunicazioni del punto 1.1 possono essere sostituite, in
caso di esito negativo del controllo di qualita' da parte
dell'Agenzia delle entrate, attraverso la procedura descritta nel
punto 3 del presente provvedimento.
2. Modalita' di trasmissione.
2.1. I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di
cui al punto 1.1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera a),
utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in
relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione
telematica delle dichiarazioni.
2.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei
dati indicati nel punto 1, degli intermediari di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni.
3. Modalita' della trasmissione sostitutiva.
3.1. L'Agenzia delle entrate, a seguito del controllo della
qualita' dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera
raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni
obbligatorie all'anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione
sostitutiva della precedente.
3.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro
precedentemente inviato, viene effettuata utilizzando la procedura
prevista in ambiente Entratel o Internet.
4. Trattamento dei dati.
4.1. I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria
sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione
della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali dei contribuenti.
4.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi
nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi
dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di
necessita', riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali,
mediante analisi selettive che consentono l'individuazione del
contribuente in caso di avvio delle attivita' istruttorie per
l'esecuzione dei controlli fiscali.
5. Sicurezza dei dati.
5.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 1, e'
garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria,
che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore,
consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una
specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete
e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale
dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza
nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un
meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la
cifratura dell'archivio da trasmettere.
5.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo
dell'anagrafe tributaria e' garantita da misure che prevedono un
sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie
di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo
fiscale.
6. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
6.1. Il Garante per la protezione dei dati personali, consultato
all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ha reso il previsto parere in data 26 luglio 2006.
7. Termini delle trasmissioni.
7.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui sono riferiti i dati.
7.2. Per l'anno 2005, le comunicazioni sono effettuate entro il
28 febbraio 2007.
8. Specifiche tecniche.
8.1. Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe
tributaria sono predisposti secondo il formato descritto,
distintamente per ciascuna tipologia di comunicazione, negli allegati
tecnici al provvedimento 10 marzo 2005.
9. Software di controllo.
9.1. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni
di cui al punto 1, ad esclusione di quelle indicate nella lettera a),
e' fatto obbligo di utilizzare i prodotti software di controllo
distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di
verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto
dalle rispettive specifiche tecniche.
9.2. Gli archivi devono essere di dimensioni non superiori a 3
Megabyte.
10. Ricevute.
10.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'
completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i
casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il
servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet,
in base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed
al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di
riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello
stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo di cui al punto 9;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni,
nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni
contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei
record di dettaglio trasmessi.
Gli esiti, di cui al presente punto, sono comunicati sempre per via
telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, che
e' tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i termini
previsti.
10.2. Nell'ipotesi di cui al punto 10.1, lettera e), al fine di
poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto e'
prorogato di trenta giorni.
10.3. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione
delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file,
munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del
codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le
modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato
tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto
31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione
dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
10.4. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese
disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi
successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
Motivazioni.
La legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto nuovi dati e
informazioni da comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per
via telematica, nell'ambito del potenziamento del patrimonio
informativo, ai fini di una maggiore proficuita' delle azioni di
prevenzione e contrasto all'evasione. Pertanto, si rende necessario
razionalizzare e uniformare modalita' e termini di trasmissione anche
per le comunicazioni previste da norme precedenti alla legge citata.
In tale ottica, viene disposta l'esclusivita' della trasmissione
dei dati in via telematica, per consentire una maggiore affidabilita'
delle informazioni, che pervengono in anagrafe tributaria, ed una
piu' veloce fruizione delle stesse.
Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente tale livello di
affidabilita', anche a seguito di segnalazioni di errori contenuti
nelle comunicazioni inviate dai soggetti obbligati, e' stata
realizzata l'implementazione, sia per la fase dell'invio che della
ricezione, delle procedure di controllo della qualita' dei dati
trasmessi.
I dati e le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di
comunicare all'anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della
normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In
particolare, con riferimento all'identificazione ed
all'autenticazione dell'utente, la sicurezza della trasmissione dei
dati e' garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio
fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato
ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete,
in un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da
altri soggetti.
La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata
attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che
garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle
entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei
controlli, le cui operazioni sono opportunamente tracciate. I
particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei
c.d. «data warehouse», inoltre, consentono di eseguire analisi del
rischio riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di
selezionare, nel rispetto dei principi di necessita' e
proporzionalita', solo i soggetti nei cui confronti sono avviate le
attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art.
73, comma 4);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, e successive modificazioni, art. 7, undicesimo e dodicesimo
comma;
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1).
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia
delle entrate:
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
approvato con delibera del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001
(art. 2, comma 1).
c) Disciplina normativa di riferimento:
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per
ampliare le basi imponibili per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento;
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative
all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni:
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione
nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
decreto ministeriale 27 gennaio 2000, in materia di
comunicazioni all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o
tramite collegamenti telematici diretti - degli elenchi delle persone
fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di
assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2006
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato