IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive
modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, riguardante la
leva e il reclutamento obbligatorio;
Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento e
all'addestramento del personale militare in congedo;
Decreta
Art. 1.
1. Per l'anno 2006 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di personale in congedo ancora soggetti agli obblighi militari, per
aggiornamento ed addestramento:
per l'Esercito, quaranta ufficiali per periodi di novantacinque
giorni, due sottufficiali e sette militari di truppa per periodi di
cinquanta giorni, pari a dieci ufficiali, un sottufficiale e un
militare di truppa in ragione d'anno;
per la Marina militare, quarantotto ufficiali per periodi di
trenta giorni, pari a quattro ufficiali in ragione d'anno.
Art. 2.
1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo,
servizio, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da
richiamare, nonche' i tempi, i modi e la durata del richiamo.
Art. 3.
1. I militari da richiamare riceveranno apposita, tempestiva
comunicazione.
Roma, 9 maggio 2006
Il Ministro: Martino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato