IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato
interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in
attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso
articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della
direzione II del Dipartimento del Tesoro;
Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
23 ottobre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a
68.548 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
Visti i propri decreti in data 19 aprile, 22 maggio, 22 giugno, 21
luglio, 23 agosto e 21 settembre 2006 con i quali e' stata disposta
l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito
del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»)
con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei suddetti
certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una tredicesima tranche di «CTZ-24», con
decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, fino all'importo
massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 19 aprile
2006, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime
due tranches dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto del 19 aprile 2006.
Art. 2.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del
19 aprile 2006, entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2006.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 2006.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della
quattordicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del
10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della
tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo
non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del
citato decreto del 19 aprile 2006, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 27 ottobre 2006.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori
assegnatari il 31 ottobre 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal
fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite
nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta
pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo
giorno 31 ottobre 2006.
A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata al
bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita'
previsionale di base 6.4.1), art. 8.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 2008, fara' carico ad appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537
(unita' previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto
ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unita'
previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra
il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello
stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6
del citato decreto del 19 aprile 2006, sara' scritturato dalle
sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al
capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2006
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato