IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto l'articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n.
157, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge
10 dicembre 1993, n. 515;
Visto l'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati in data 26 ottobre 2006 ha approvato il nuovo
piano di ripartizione, a seguito dell'entrata in vigore
dell'articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei
rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti
politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile
2006;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del
personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente
decreto, di cui fa parte integrante.
Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in
base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:
a) alla regolarita', riscontrata dal Collegio dei revisori di
cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei
rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti
politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del
medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui
quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera
dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada
in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata,
l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito;
b) alla trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati
dei consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo della Camera dei
deputati del 9 e 10 aprile 2006 di cui all'articolo 12 della legge
10 dicembre 1993, n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici
beneficiari.
Roma, 26 ottobre 2006
Il Presidente: Bertinotti
Il Segretario generale: Zampetti
Allegato
XV LEGISLATURA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 37/2006
Oggetto: Nuovo piano di ripartizione, a seguito dell'entrata in
vigore dell'art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei
rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti
politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile
2006.
Riunione di giovedi' 26 ottobre 2006.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto l'art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n.
157, e successive modificazioni;
Visto l'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della menzionata legge
n. 515 del 1993;
Vista la propria deliberazione n. 22 del 26 luglio 2006,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 172 alla Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 28 luglio 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel
mondo del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 2006;
Visti i dati forniti dal Ministero dell'interno relativamente al
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali
per l'elezione della Camera dei deputati;
Visti i risultati della consultazione elettorale in oggetto;
Viste le richieste di rimborso a suo tempo effettuate dai
movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;
Considerato che, in conseguenza dell'entrata in vigore del citato
art. 39-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, occorre procedere alla
formulazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le
spese elettorali riferiti alla consultazione elettorale in oggetto;
Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, le
erogazioni dei rimborsi devono essere effettuate senza ii vincolo di
garanzie bancarie o fideiussorie;
Delibera:
Art. 1.
1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali
sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della
Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, di cui alla deliberazione
n. 22 del 2006 indicata in premessa, e' sostituito dal piano di
ripartizione determinato nei prospetti e nella tabella riepilogativa
allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.
Art. 2.
1. I soggetti che, sulla base della tabella riepilogativa di cui
all'art. 1, risultino avere titolo a importi inferiori a quelli
erogati in forza della citata deliberazione n. 22 del 2006 sono
tenuti alla restituzione delle somme percepite in eccesso, nella
misura indicata nella tabella medesima.
2. E' disposta l'erogazione delle somme a favore dei movimenti e
partiti politici che abbiano conseguito il diritto alla percezione
dei rimborsi a seguito delle modifiche legislative introdotte
dall'art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero che in
forza di dette modifiche abbiano conseguito il diritto a ricevere
somme maggiori rispetto a quelle erogate in forza del piano di
riparto sostituito ai sensi dell'art. 1, e non risultino decaduti ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157,
secondo quanto specificato in calce alla tabella riepilogativa di cui
all'art. 1.
3. L'erogazione di cui al comma 2 sara' effettuata nella misura
resa possibile dalle restituzioni effettuate ai sensi del comma 1, in
mancanza delle quali, per la parte non erogata si applicheranno le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della presente
deliberazione.
4. All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto
di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo le
modalita' indicate dai soggetti che risultino abilitati alla
riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia
fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli interessi
maturati sul deposito bancario della provvista successivamente alla
sua messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, unitamente a quelli maturati sullo stesso conto per effetto
dell'eventuale giacenza delle somme restituite ai sensi del comma 1,
saranno erogati nei tempi tecnici necessari ai partiti e movimenti
politici beneficiari in proporzione alle rate di rispettiva
spettanza.
Art. 3.
1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.
2. In caso di riformulazione del nuovo piano di ripartizione che
comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali,
nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver
percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i
soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente
alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso
saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data
di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e,
qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli
interessi maturati avverra' ai sensi dei secondo comma dell'art. 1194
del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi
messe a disposizione degli aventi diritto.
3. Nell'eventualita' che non sia applicabile il comma 1 dei
presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al
recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.
Art. 4.
1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed
alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del
Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994,
relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.
Art. 5.
1. Si applicano, qualora non diversamente stabilito dalla
presente deliberazione, le disposizioni della deliberazione n. 22 del
2006 indicata in premessa.
Art. 6.
1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato