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Gazzetta Ufficiale N. 254 del 31 Ottobre 2006

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 20 ottobre 2006
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 6).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio, assunta in data 21 luglio
1999, con la quale e' stato istituito il Collegio di garanzia per la
disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti
assicurativi;
Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 G. dell'11 novembre 1999, come
modificato dal provvedimento ISVAP del 1° settembre 2000, n. 1674,
recante norme di organizzazione e funzionamento del Collegio di
garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione,
dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei
periti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331
che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni
disciplinari;
Visto il regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, e successive
modifiche ed integrazioni, di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei
termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei
procedimenti;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la
disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e
riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del codice
delle assicurazioni private;
Ritenuta la necessita' di disciplinare il funzionamento del
Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari alla luce della
nuova normativa introdotta dal codice delle assicurazioni private;
Vista la delibera assunta alla riunione del Consiglio del
19 ottobre 2006 con la quale e' stato approvato il presente
regolamento;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Collegio»: il Collegio di garanzia sui procedimenti
disciplinari previsto dall'art. 331 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
approvativo del codice delle assicurazioni private;
c) «funzionario responsabile»: il funzionario della Sezione
consulenza legale dell'ISVAP responsabile dell'istruttoria del
procedimento disciplinare ai sensi del regolamento ISVAP n. 2 del
9 maggio 2006, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
d) «imprese»: le imprese di assicurazione o di riassicurazione
autorizzate, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
e) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita'
di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
f) «ISVAP o Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
g) «periti assicurativi»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui
all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che
svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni
alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del
ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo
nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992,
n. 166;
h) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
i) «Sezione del Collegio»: una delle articolazioni del Collegio
di garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 331 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e
l'articolazione del Collegio di garanzia sui procedimenti
disciplinari, regola la ripartizione delle funzioni istruttorie e
deliberative e stabilisce le norme di svolgimento della procedura,
nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di
difesa dell'interessato, in materia di illeciti disciplinari previsti
dal decreto e dai regolamenti attuativi che siano commessi da
intermediari e periti assicurativi.

Art. 3.
Istruttoria e avvio del procedimento
1. L'istruttoria dei procedimenti disciplinari e' curata dalla
Sezione consulenza legale nell'ambito della Direzione coordinamento
giuridico ed e' affidata ad un funzionario che assume la
responsabilita' del procedimento.
2. Il funzionario responsabile istruisce il procedimento sulla base
degli atti e della documentazione inviati dagli altri Servizi
dell'Autorita' inerenti alla ricorrenza di possibili illeciti
disciplinari. Se necessario richiede, direttamente o attraverso il
Servizio che effettua la segnalazione, atti e documenti alle imprese
di assicurazione mandanti ed ai soggetti nei confronti dei quali si
svolge l'istruttoria.
3. L'istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento degli atti di cui al comma 2; il termine puo' essere
interrotto una sola volta per la richiesta degli atti e dei documenti
di cui al comma 2.
4. Il funzionario responsabile del procedimento disciplinare, a
conclusione dell'istruttoria, propone al responsabile della Direzione
coordinamento giuridico, previa valutazione del dirigente competente
nell'ambito della Direzione:
a) la chiusura dell'istruttoria per insussistenza della
violazione o improcedibilita' dell'azione disciplinare;
b) l'avvio del procedimento disciplinare mediante la
contestazione all'interessato degli addebiti.
5. Il responsabile della Direzione, a seguito della proposta di cui
al comma 4, con atto formale dispone, entro il termine di cui al
comma 3, la chiusura dell'istruttoria o l'avvio del procedimento
nelle forme previste dai commi 6 e 7.
6. L'avvio del procedimento avviene con la contestazione degli
addebiti all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni
per i soggetti residenti all'estero, dalla conclusione
dell'istruttoria e contiene l'indicazione dei diritti
dell'interessato di cui all'art. 4.
7. Nel caso in cui l'attivita' di intermediazione venga esercitata
in forma societaria, la contestazione degli addebiti deve essere
comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento anche alla
societa', accompagnata dall'avvertenza delle possibili conseguenze in
capo ad essa, nell'eventualita' che ricorrano le condizioni previste
dall'art. 330, comma 2 del decreto, e dall'invito a partecipare al
procedimento, con gli stessi diritti di difesa riconosciuti ai sensi
dell'art. 4.
8. Nei medesimi termini viene data notizia dell'avvio del
procedimento anche alle imprese con le quali l'intermediario ha in
corso, o ha avuto, incarichi o collaborazioni.

Art. 4.
Diritti dell'interessato
1. L'interessato e la societa' di cui all'art. 3, comma 7, hanno
facolta' di:
a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;
b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;
c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e
chiedere l'audizione dinanzi al Collegio.
2. Il termine per esercitare tali diritti e' di sessanta giorni
dalla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 331 del
decreto.
3. L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare
avviene con le modalita' previste dai provvedimenti ISVAP n. 39 e n.
40 del 1995.

Art. 5.
Composizione del Collegio di garanzia
1. Il Collegio e' istituito presso l'ISVAP ed e' composto dal
presidente, magistrato con qualifica non inferiore a quella di
consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo,
ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti
esperti in materia assicurativa nominati ai sensi dell'art. 331,
comma 3, del decreto.
2. Al fine di garantire l'efficienza e la tempestivita' nella
definizione dei procedimenti disciplinari, l'ISVAP puo' disporre, con
proprio provvedimento, l'articolazione del Collegio al massimo in tre
Sezioni con incremento, fino ad un massimo di 9 del numero
complessivo dei suoi componenti.
3. Il mandato di ciascun componente del Collegio e delle Sezioni
del Collegio ha durata quadriennale e non puo' essere rinnovato per
piu' di una volta.

Art. 6.
Incompatibilita' ed astensione
1. Il componente che si trovi in una delle situazioni indicate
dall'art. 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi
specifici portati all'esame del Collegio ha l'obbligo di astenersi
dalla partecipazione all'adunanza di relativa trattazione, dandone
preventiva comunicazione al presidente.

Art. 7.
Ruolo cronologico e calendario delle adunanze
1. Il Collegio istituisce:
a) il ruolo cronologico delle adunanze, al quale sono iscritti i
procedimenti;
b) il registro dei verbali delle adunanze.
2. I componenti del Collegio si riuniscono in sessione ordinaria
ogni sei mesi per la fissazione del calendario delle adunanze ed in
sessione straordinaria tutte le volte in cui sia ritenuto opportuno.
3. Il calendario delle adunanze e' pubblicato trimestralmente nel
bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
4. Il Collegio stabilisce, con propri provvedimenti, i criteri per
l'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni del Collegio, le modalita'
per la redazione e la conservazione dei registri e dei verbali
concernenti l'attivita' espletata, disciplinando altresi' la propria
organizzazione.
5. Per l'espletamento delle attivita' di cui alle presenti norme e'
istituita, presso la Direzione coordinamento giuridico, Sezione
consulenza legale, la segreteria per i procedimenti disciplinari.

Art. 8.
Trattazione del procedimento
1. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per
l'esercizio dei diritti indicati nell'art. 4, la Sezione consulenza
legale trasmette alla segreteria di cui all'art. 7, comma 5, il
fascicolo del procedimento per la fissazione della data di
trattazione alla prima adunanza utile del calendario di cui all'art.
7, comma 2 e la relativa comunicazione al soggetto sottoposto al
procedimento ed agli altri eventuali interessati, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il Collegio esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi
depositati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza
fissata a norma dell'art. 7, comma 2.
3. Il Collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano
fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un
esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale
sottoscritto dai dichiaranti.
4. Il Collegio puo' richiedere l'integrazione delle risultanze
istruttorie e disporre la convocazione dei soggetti interessati ai
fatti oggetto del procedimento per fornire chiarimenti in merito alla
sussistenza della violazione contestata, fissandone il periodo di
espletamento.
5. Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il
funzionario responsabile per riferire in ordine all'accertamento
istruttorio dei fatti concernenti il procedimento. Il Collegio puo'
decidere di disporre l'audizione delle imprese di cui all'art. 3,
comma 8 o di altri soggetti che possano fornire elementi utili ai
fini della decisione.
6. Il Collegio se non ritiene provata la violazione puo' disporre
con propria delibera motivata l'archiviazione della contestazione,
dandone contestuale notizia al presidente dell'ISVAP.

Art. 9.
Delibere del Collegio
1. La delibera del Collegio contiene la proposta motivata di
adozione del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui venga
proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche
sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai sensi dell'art.
330, comma 2 del decreto, si deve disporre la cancellazione della
societa' nella quale opera l'interessato.
2. Il Collegio delibera in seduta riservata con la presenza della
maggioranza dei componenti; in caso di parita' prevale il voto del
presidente.
3. La delibera, sottoscritta dal presidente e dal relatore
incaricato di redigere le motivazioni, viene trasmessa al presidente
dell'ISVAP.
4. Il presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal
Collegio decide in merito con proprio provvedimento. Il presidente
puo' chiedere al Collegio il riesame della proposta.
5. Il contenuto delle delibere ed i voti espressi dai componenti
del Collegio sono sommariamente verbalizzati nel registro di cui
all'art. 7, comma 1, lettera b).

Art. 10.
Notifica e pubblicazione del provvedimento
1. Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che conclude
il procedimento disciplinare indica i termini e le modalita' per
proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al
Presidente della Repubblica in via straordinaria e viene notificato
all'interessato mediante lettera raccomandata a cura della segreteria
per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 7, comma 5.
2. Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che applica
la sanzione disciplinare e' comunicato anche alle imprese con le
quali l'intermediario ha in corso o ha avuto, incarichi o
collaborazione.
3. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della
radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici
amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica sono pubblicati nel bollettino e sul sito
internet dell'Autorita'.

Art. 11.
Termine finale del procedimento
1. Fatte salve le legittime cause di sospensione, il procedimento
disciplinare deve essere concluso entro trecentosessantacinque giorni
dall'avvio del procedimento di cui all'art. 3, commi 6 e 7.

Art. 12.
Norme transitorie
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari
per gli illeciti previsti e puniti dal decreto e dai regolamenti
attuativi.
2. Ai procedimenti disciplinari per illeciti commessi entro il
31 dicembre 2006 si applicano le norme sostanziali di cui alla legge
7 febbraio 1979, n. 48, alla legge 28 novembre 1984, n. 792 e alla
legge 17 febbraio 1992, n. 166. A tali procedimenti si applica a
partire dal 1° gennaio 2007 la procedura stabilita dal presente
regolamento ed essi vengono valutati dal Collegio nominato ai sensi
dell'art. 5.
3. Il provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, come
modificato dal provvedimento ISVAP n. 1674 del 1° settembre 2000, e'
abrogato, salvo quanto previsto dal comma 2.

Art. 13.
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel bollettino dell'ISVAP ed e'
disponibile sul sito internet dell'Autorita'.

Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 20 ottobre 2006


Il presidente: Giannini


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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